Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

consorzio bonifica e miglioramento fondiario

  • Nicola Ascari

    BERGAMO
    28/06/2022 10:01

    consorzio bonifica e miglioramento fondiario

    Il consorzio di bonifica della media pianura bergamasca propone domanda di ammissione al passivo di un fallimento per il contributo relativo all'anno 2022, dovuto in relazione agli immobili che la fallita possedeva alla data del 31/12/2021. Il fallimento è stato dichiarato in data 8/4/2022 e l'avviso di liquidazione emesso dal consorzio indicato quale scadenza il 30/4/2022. Sulla considerazione che la scadenza del pagamento è successiva a quella del fallimento, il consorzio chiede l'ammissione in prededuzione.
    Sono dell'idea che il contributo 2022 sia maturato alla data del 31/12/2021, in quanto dovuto proprio perché l'intestataria era proprietaria degli immobili a tale data. Pertanto dovrebbe essere esclusa la prededuzione, trattandosi di credito che non è "sorto" in occasione dal fallimento ma in data antecedente (il 31/12/2021) e quindi di natura concorsuale, con conseguente ammissione con il privilegio ex art. 2755 cc.
    Ho tuttavia il dubbio che il contributo debba essere ammesso in privilegio per la quota calcolata in proporzione ai giorni che vanno dall'inizio del 2022 alla data del fallimento ed in prededuzione per la quota che va dalla data del fallimento al 31/12/2022.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/06/2022 19:23

      RE: consorzio bonifica e miglioramento fondiario

      Il contributo consortile costituisce la quota annuale dovuta da ciascun consorziato, per il recupero delle spese sostenute dal Consorzio nella sua attività di manutenzione idraulica, monitoraggio e difesa del suolo, nonché per il funzionamento dell'Ente e vi sono soggetti tutti i beni immobili (agricoli ed extra-agricoli), che rientrano all'interno del perimetro consortile di contribuenza sul quale il Consorzio opera e che quindi traggono un beneficio dalle opere e dall'attività di bonifica. Si tratta di un onere reale sulla proprietà ed è quindi diretto agli immobili per la loro salvaguardia e non alle singole persone fisiche, sicchè, in caso di trasferimento della proprietà dell'immobile cui il contributo si riferisce, si trasferisce anche l'onere di pagamento del tributo, sempre che sia stata data comunicazione al Consorzio dell'avvenuto trasferimento, in modo da consentire la variazione di intestazione e l'emissione dell'avviso di pagamento a carico del nuovo proprietario del bene.
      Dalla sua descrizione deduciamo che la fallita è stata proprietaria dell'immobile fino al 31.12.2021 per cui, se è stata data la comunicazione del trasferimento al Consorzio, la consorziata ed ora il suo fallimento non sono tenuti a pagare il contributo per l'anno 2022.
      Il fatto che il consorzio abbia mandato l'avviso alla fallita o si insinui nel fallimento non è indice della mancata comunicazione in quanto, dati tempi ristretti, potrebbe anche trattarsi di un ritardo nell'aggiornamento delle pratiche .
      Ad ogni modo ove la comunicazione non sia stata fatta è dovuto il contributo per l'anno 2022 e il credito relativo, essendo annuale, matura, a nostro avviso, all'inizio dell'anno di riferimento, indipendentemente dalla data di scadenza, che segna il momento in cui il pagamento va effettuato, ma non quello che individua la fonte del contributo. Essendo stato il fallimento dichiarato in aprile del 2022, è da ritenere che il credito in questione abbia natura concorsuale non prededucibile, in quanto non è nato in corso di fallimento né in funzione dello stesso. Provveda comunque a comunicare l'avvenuto trasferimento della proprietà qualora non sia stato già fatto.
      Zucchetti Sg srl
    • Nicola Ascari

      BERGAMO
      29/06/2022 07:36

      RE: consorzio bonifica e miglioramento fondiario

      La fallita possedeva ancora, al 31/12/2021, gli immobili per i quali il consorzio ha emesso l'avviso di liquidazione. In data 8/4/2022 la società è stata dichiarata fallita. Il 30/4/2022 scadeva il termine di pagamento dell'avviso. Nella domanda di ammissione al passivo il consorzio invoca la prededuzione. Tuttavia dovrebbe trattarsi di credito concorsuale per il quale spetta il privilegio ex art 2755 cc e non la prededuzione, come ho intesa dalla risposta.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        29/06/2022 20:00

        RE: RE: consorzio bonifica e miglioramento fondiario

        Esatto quanto all'ammissione come credito concorsuale. Quanto al privilegio probabilmente per un lapsus calami lei cita l'art. 2755 c.c. invece che l'art. 2775 c.c., che attribuisce un privilegio immobiliare al credito per contributi; trattandosi di privilegio speciale (come lo sono tutti quelli immobiliari) lo stesso può essere riconosciuto se il bene è acquisito all'attivo fallimentare (non abbiamo capito se al momento fa parte ancora dell'attivo fallimentare o non), altrimenti il credito va degradato in chirografo.
        Zucchetti Sg srl
        • Giorgio Plebani

          ALBINO (BG)
          25/10/2023 15:50

          RE: RE: RE: consorzio bonifica e miglioramento fondiario

          La società é fallita il 28 giugno 2023 e chiede il privilegio per il contributo per l'intero anno.

          Spetta un contributo con 1/2 o comunque l'intero?
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            25/10/2023 17:19

            RE: RE: RE: RE: consorzio bonifica e miglioramento fondiario

            Il contributo consortile costituisce la quota annuale dovuta da ciascun consorziato, per il recupero delle spese sostenute dal Consorzio nella sua attività di manutenzione idraulica, monitoraggio e difesa del suolo, nonché per il funzionamento dell'Ente e vi sono soggetti tutti i beni immobili (agricoli ed extra-agricoli), che rientrano all'interno del perimetro consortile di contribuenza sul quale il Consorzio opera e che quindi traggono un beneficio dalle opere e dall'attività di bonifica.
            Obbligato alla quota annuale, in ragione della natura giuridica del contributo stesso, in quanto tributo sull'immobile, è il proprietario ed il credito relativo, essendo annuale, matura, a nostro avviso, all'inizio dell'anno di riferimento (salvo poi a vedere i rapporti in caso di trasferimento in corso d'anno), indipendentemente dalla data di scadenza, che segna il momento in cui il pagamento va effettuato, ma non quello che individua la fonte del contributo. Corretta, quindi la richiesta di contributo per l'intero anno 2023, che gode del privilegio speciale di cui all'art. 2775 c.c.
            Zucchetti SG srl
    • Gianluca Marini

      Pescara
      08/04/2024 11:45

      RE: consorzio bonifica e miglioramento fondiario

      Ho ricevuto dal concessionario di riscossione una istanza ultra tardiva ( a quasi 4 anni dalla dichiarazione di fallimento) relativamente all'ammissione in prededuzione del tributo del consorzio di bonifica per una annualità successiva alla dichiarazione di fallimento (tre per la precisione). Ora, io ho escluso l'ammissibilità perchè a mio modo di vedere la domanda è stata presentata ben oltre i termini e l'istante era ben a conoscenza del fallimento avendo già presentato altre istanza tempestive e tardive nei termini di legge.
      Nel merito riterrei che il tributo per un anno di competenza tre anni dopo la dichiarazione di fallimento dell'azienda non sia più dovuto.
      Il concessionario obietta che ha ricevuto il carico dal consorzio solo tre anni dopo il fallimento e dopo le cartelle e ingiunzioni ha presentato istanza , e invoca genericamente l'art. 111bis LF per l'ammissione in prededuzione.
      Chiedo cortesemente un Vostro parere. Grazie
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        08/04/2024 18:00

        RE: RE: consorzio bonifica e miglioramento fondiario

        Riteniamo giustificata la sua proposta- La Cassazione (Cass., 13 ottobre 2011, n. 21189; Cass., 12 dicembre 2010, n. 24445; Cass., 11 dicembre 2012, n. 22749; Cass., 8 settembre 2015, n.17787) , dopo aver affermato che l'amministrazione finanziaria, come tutti gli altri creditori, deve rispettare il termine annuale di cui all'art. 101 l. fall. per la presentazione delle istanze tardive di insinuazione, ha precisato, da un lato, che la non imputabilità del ritardo nella presentazione dell'istanza non può discendere dalla sola non conoscenza della procedura fallimentare, e, dall'altro, che i lunghi termini previsti per la formazione dei ruoli e l'emissione delle cartelle non possono costituire una esimente di carattere generale dal rispetto del termine di cui all'art. 101. Ossia, anche per l'insinuazione dei crediti successivi all'apertura del fallimento, bisogna considerare il comportamento effettivo tenuto dal creditore, per cui l'amministrazione finanziaria, una volta che abbia avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento, deve immediatamente attivarsi per predisporre i titoli per la tempestiva insinuazione dei propri crediti al passivo a nulla rilevando, ai fini della scusabilità del ritardo, i tempi impiegati per le incombenze burocratiche amministrative, che riguardano l'assetto interno dell'organizzazione di un ente.
        Zucchetti Sg srl
        • Gianluca Marini

          Pescara
          08/04/2024 19:20

          RE: RE: RE: consorzio bonifica e miglioramento fondiario

          Ringrazio per la tempestiva risposta.