Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Riparto - Graduazione prededuzioni

  • Alessandro Santececchi

    Roma
    07/05/2020 18:02

    Riparto - Graduazione prededuzioni

    Buonasera, vorrei un confronto da parte vostra in quanto mi trovo a dover predisporre alcuni pagamenti di crediti prededucibili i quali, sommati, superano complessivamente l'importo disponibile nelle casse del fallimento di € 40 mila.
    Nel caso che interessa il fallimento ha proposto azione revocatoria la quale ha avuto esito negativo. La sentenza infatti ha rigettato le domande attorie del fallimento e condannato lo stesso al pagamento delle spese legali liquidate in sentenza in favore di controparte in € 65 mila.
    L'importo relativo al compenso del curatore calcolato sulla base del DM 30/2012 ammonta a € 10 circa.
    Non si conosce peraltro, al momento, l'importo che dovrà essere versato per la registrazione della sentenza di cui sopra, spesa che, anch'essa, dovrebbe essere in prededuzione.
    Queste le domande alle quali vorrei ricevere una risposta:
    1) qual'è l'ordine di pagamento dei crediti in prededuzione (tra compenso curatore, spese liquidate in sentenza in favore dei legali di controparte e imposta di registro della sentenza) e quale articolo di legge deve essere osservato? Il compenso del Curatore va comunque soddisfatto per intero senza che esso partecipi alla graduazioni tra gli altri crediti in prededuzione?
    2) come sopra accennato, al momento non conosco l'importo dovuto per imposta di registro sulla sentenza di rigetto. Devo forse attendere una formale richiesta di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate che mi liquida l'importo dovuto? Come posso procedere ad un pagamento secondo una graduazione dei crediti in prededuzione se al momento non conosco tale importo?
    Ringrazio in anticipo per la risposta.

    • Alessandro Santececchi

      Roma
      07/05/2020 18:14

      RE: Riparto - Graduazione prededuzioni

      Scusate devo integrare il quesito sopra posto in quanto mi ero dimenticato che, oltre alle spese in prededuzione di cui sopra, ci sarebbe anche da riconoscere, al legale del fallimento, il saldo del proprio compenso.
      Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      08/05/2020 20:09

      RE: Riparto - Graduazione prededuzioni

      Muovendo dalla giusta considerazione che, non essendo sufficiente l'attivo a soddisfare tutte le prededuzioni, è necessario procedere ad una graduazione dei crediti prededucibili, giusto il disposto di cui all'ult. comma dell'art. 111bis.
      In tale graduazione, al primo posto va collocato il compenso del curatore in quanto considerata spesa di giustizia (artt. 2755 e 2770 c.c.), al secondo il credito del legale della procedura in quanto privilegiato ex art. 2751bis n. 2 c.c., al terzo la spesa di registrazione della sentenza, che gode del privilegio di grado settimo ex art. 2758, co.1 c.c. e, infine, il credito della controparte per spese del giudizio, che non gode di alcun privilegio, trattandosi di spese relative ad un giudizio di cognizione, ed è perciò chirografario.
      Quanto al credito per imposta di registro non ancora quantificato, ha due strade: o paga le prime due voci prioritarie sul grado settimo e poi blocca l'ulteriore distribuzione giacchè, se è vero che tale credito non è ancora liquido, è altrettanto vero che sa che esso esiste e si tratta solo di quantificarlo, per cui non può ignorarlo; oppure può chiedere all'Ufficio la quantificazione anche approssimativa, o fare lei stesso una simulazione in base al D.P.R. 131/86, Testo unico dell'imposta di registro, e, dopo il pagamento dei primi due, non provvedere al pagamento di questa voce, trattenendo la somma, e procedere oltre se vi sono ancora disponibilità.
      Zucchetti SG srl
    • Alessandro Santececchi

      Roma
      22/05/2020 16:18

      RE: Riparto - Graduazione prededuzioni

      Riallacciandomi alla discussione sopra riportata, Vi chiedo cortesemente un parere in merito ai seguenti aspetti:
      1)qualora la quantificazione degli importi prededucibili fatta nel quesito originario fosse poi confermata, seguendo la vostra impostazione l'attivo disponibile di circa € 40 mila sarebbe dunque attribuito secondo la seguente graduazione e per gli importi indicati: primo il curatore € 10 mila (disponibilità residua € 30 mila); secondo il legale del fallimento € 2 mila (disponibilità residua € 28 mila), terzo lo Stato per imposta di registro che quantifichiamo per semplicità in € 2 mila (disponibilità residua 26 mila), quarti legali di controparte per il residuo disponibile di circa € 26 mila;
      2)a carico di chi è la differenza dovuta per i legali di controparte non coperta dalle disponibilità di cassa del fallimento? E' posta a carico dell'Erario?
      3)per quanto concerne le tempistiche di pagamento, dovendo il curatore far liquidare il proprio compenso e attendere anche che sia liquidato l'importo dovuto per imposta di registro, avendo al contempo i legali di controparte richiesto, con specifica notula, il pagamento del proprio compenso per spese legali liquidate in sentenza, è corretto comunque che questi ultimi aspettino "il loro turno" ovvero non possano invocare che il pagamento in loro favore sia effettuato prima degli altri creditori prededucibili? Ciò in quanto nella lettera accompagnatoria alla citata notula affermano che in difetto di pagamento nel termine di 15 giorni potrebbero procedere per le vie legali. In tale ambito dovrebbe soccorrere l'art. 51 della L. Fall. in base al quale "Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento";
      4)devono forse questi ultimi (legali di controparte) presentare una domanda di ammissione allo stato passivo per far valere il proprio credito prededucibile liquidato in sentenza oppure è sufficiente notificare la sentenza al legale del fallimento?
      Ringrazio in anticipo per i preziosi consigli che saprete darmi.
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        22/05/2020 19:35

        RE: RE: Riparto - Graduazione prededuzioni

        1- Esatta la graduazione, in conformità a quanto detto nella precedente risposta.
        2- In primo luogo va precisato che il credito non è degli avvocati di controparte, ma della controparte vittoriosa nella causa revocatoria, che agisce tramite i suoi legali. Questo credito, se non trova capienza sul ricavato fallimentare o per la parte che non trova capienza non viene pagato da nessuno; ossia il creditore si trova nella situazione di ciascun creditore- sia esso concorrente che prededucibile- che in una procedura fallimentare può soddisfarsi sull'attivo esistente rimanendo impagato se l'attivo non è sufficiente. Ovviamente la parte vittoriosa dovrà pagare i suoi avvocati e in questo rapporto (che non interessa il fallimento) potrebbe entrare in ballo l'Erario, ove la controparte fosse stata ammessa al gratuito patrocinio.
        3- La pretesa della controparte di essere pagati immediatamente o entro 15 giorni è priva di fondamento nella situazione in cui si trova di carenza di attivo perché il terzo comma dell'art. 111bis, nel prevedere che i crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto, aggiunge testualmente "se l'attivo e' presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti", il che significa che se l'attivo e' insufficiente, il pagamento alla scadenza non può, anzi non deve essere effettuato, in quanto il comma quarto dello stesso articolo, prescrive che, in tal caso, "la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato dalla legge", per cui come lei con efficace sintesi ha detto, il creditore in questione deve aspettare il suo turno, dovendo prima il curatore essere in grado di fare la graduazione di tutti i crediti prededucibili.
        A maggior ragione infornata è la minaccia di agire per vie legali perché, a parte quanto appena detto circa la mancanza di un diritto del creditore ad ottenere il pagamento immediato, l'art. 51, come giustamente lei ricorda, pone il divieto di agire e proseguire azioni esecutive e cautelari "anche per crediti maturati durante il fallimento".
        4- No, il creitore in questione non deve insinuarsi al passivo in quanto il suo credito non è contestato, che è la condizione posta dall'art. 111bis l. fall., perché il credito prededucibile sorto nel corso del fallimento debba essere assoggettato al procedimento di verifica. Lei, non contesta l'entità del credito né la collocazione prededucibile, e non paga immediatamente per il fatto che l'attivo disponibile non è è presumibilmente sufficiente a soddisfarlo, o almeno a non soddisfarlo integralmente, secondo un riparto virtuale che lei fa tra le prededuzioni.
        Zucchetti SG srl
        • Alessandro Santececchi

          Roma
          09/06/2020 15:53

          RE: RE: RE: Riparto - Graduazione prededuzioni

          Con riferimento alla risposta che mi è stata data in merito alla graduazione dei crediti in prededuzione, ho un ulteriore dubbio che vorrei mi fosse chiarito.
          Nell'ipotesi in cui la curatela promuova ricorso in appello contro la sentenza in 1° grado (nella quale il fallimento è risultato soccombente) e tenuto conto delle limitate disponibilità del fallimento che non permettono di far fronte a tutti i crediti prededucibili, come dovrebbero essere utilizzate a vostro avviso le risorse del fallimento in caso di soccombenza anche in 2° grado?
          Per esempio, le spese per il legale del fallimento per il ricorso in 2° grado (oltre a quelle del 1° grado) verrebbero assegnate prima delle spese liquidate dal Giudice nella sentenza di 1° grado in favore delle controparti vittoriose?
          E' corretto per il momento utilizzare le limitate risorse disponibili solo per le spese di giustizia (contributo unificato) per promuovere ricorso in appello e non anche per far fronte agli onorari del curatore, dell'avvocato del fallimento e delle spese liquidate dal Giudice in 1° grado in favore di controparti vittoriose in attesa di definirne completamente gli importi?
          Vi ringrazio in anticipo per le risposte che mi vorrete dare.

          • Zucchetti SG

            Vicenza
            09/06/2020 20:09

            RE: RE: RE: RE: Riparto - Graduazione prededuzioni

            Posto che se le disponibilità non sono sufficienti può chiedere il gratuito patrocinio, nella graduazione delle prededuzioni le spese del legale della procedura del primo come del secondo grado sono entrambe assistite dallo stesso privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 c.c., per cui i relativi crediti, anche se sorti in momenti e fasi diverse, vanno trattai allo stesso modo e, in caso di incapienza, in proporzione tra loro. In sostanza rimane fermo l'ordine che abbiamo detto nelle precedente risposta, solo che al credito del legale della procedura del primo grado si aggiunge, nella stessa posizione, quello del legale per il secondo grado.
            Quando l'attivo è insufficiente a pagare tutte le prededuzioni e bisogna procedere alla graduazione può iniziare a pagare i crediti che vengono primi nella graduatroia ; l'importante è che non danneggi altri di grado prioritario o uguale, per cui, per restare al concreto può iniziare a pagare il campione civile, se questo non pregiudica il pagamento del suo compenso, che è egualmente una spesa di giustizia.
            Zucchetti SG srl
            • Alessandro Santececchi

              Roma
              17/11/2020 13:11

              RE: RE: RE: RE: RE: Riparto - Graduazione prededuzioni

              Buongiorno, con la presente vi chiedo cortesemente una ulteriore conferma in merito al grado in prededuzione del credito delle controparti nel giudizio in revocatoria che ha visto condannato il fallimento. Come da Voi sopra accennato, tale credito viene da Voi qualificato come credito chirografario tra le prededuzioni e non come credito al pari di quello del legale della procedura ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2 c.c. Con tale qualificazione (appunto quale credito chirografario), tali crediti (delle controparti nel giudizio in revocatoria) verrebbero soddisfatti, come da Voi sopra indicato, solo in parte con le somme residue dopo aver pagato il compenso del curatore, del legale della procedura e dopo il pagamento dell'imposta di registro.
              Nella sentenza di primo grado, si specifica, il tribunale ha condannato il fallimento attore a rifondere le spese di lite sostenute dalle controparti liquidando l'importo dovuto dal fallimento per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali, IVA e contributo alla cassa.
              Se quello da Voi affermato nelle precedenti risposte mi viene quindi qui confermato, dovrei quindi procedere ad attribuire alle predette 2 parti vincitrici nel giudizio in revocatoria le sole somme residue dopo aver pagato il curatore, il legale del fallimento e l'imposta di registro. Come dovrei procedere invece con il contributo alla cassa, l'IVA e la ritenuta d'acconto? Come sopra accennato, i legali di controparte mi hanno inviato delle note riepilogative di quanto loro dovuto, indicando oltre alle spese processuali liquidate in sentenza, anche le spese generali 15%, la cassa avvocati e l'imposta di bollo. A Vostro parere, nella attribuzione delle somme residue, dovrei tenere conto di tutto ciò, oltre che dell'IVA e della ritenuta d'acconto, oppure mi dovrei limitare ad erogare in loro favore quanto ancora disponibile lasciando alle parti il successivo adempimento di legge relativo a tali poste?
              Nel ringraziare in anticipo per le preziose risposte, invio cordiali saluti.
              • Zucchetti SG

                Vicenza
                17/11/2020 19:33

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Riparto - Graduazione prededuzioni

                Confermiamo quanto detto nelle risposte che precedono e, in particolare, la collocazione chirografaria nell'ambito delle prededuzioni del credito della controparte vittoriosa in revocatoria trattandosi di spese sostenute per un giudizio di cognizione, che non sono assistite da alcun privilegio.
                Il suo dubbio circa Iva e Cap si risolve agevolmente se si tiene conto di quanto detto nella risposta del 22 maggio, ove al punto 2, abbiamo precisato "che il credito non è degli avvocati di controparte, ma della controparte vittoriosa nella causa revocatoria, che agisce tramite i suoi legali". I legali di controparte non sono legittimati a chiedere in proprio i compensi per le prestazioni rese o il pagamento della somma per rifusione spese cui il fallimento è stato condannato, a meno che in sentenza non sia stata disposta la distrazione in loro favore (evento di cui lei non fa cenno). In mancanza della distrazione in favore dei legali, questi non possono agire in proprio, come se fossero i legali del fallimento, ma agiscono come procuratori della parte, così come hanno agito nel corso del giudizio revocatorio, per cui è la controparte vittoriosa che chiede il rimborso delle spese processuali poste a carico del fallimento.
                Le spese processuali della controparte comprendono ciò che è stato liquidato dal tribunale con la sentenza, compresa la quota di Iva e Cap che essa ha pagato (o dovrà pagare) ai propri legali, e le spese direttamente conseguenziali, che potrebbero essere quelle di registrazione, di precetto (ovviamente ove effettuate), e non altre. Tutto ciò che rientra nel concetto di spese liquidate dal tribunale, in quanto riferite ad un giudizio di cognizione, trova collocazione chirografaria nell'ambito delle prededuzioni.
                Zucchetti Sg srl
                • Giovanni Covino

                  FANO (PU)
                  08/01/2021 10:18

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Riparto - Graduazione prededuzioni

                  Buongiorno,
                  collegandomi a questo caso, aggiungerei ma le spese sostenute da un commercialista (spese legali e accessori) per promuovere azione esecutiva, riconosciute come spese prededucibili, nel momento in cui vengono pagate dal curatore, direttamente al commercialista insinuato, devo essere trattate come spese anticipate ex art 15 nella loro totalità (compenso avvocato + cassa + iva + spese varie sostenute)? E
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  11/01/2021 09:45

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Riparto - Graduazione prededuzioni

                  Non conoscendo quanto è stato stabilito nello stato passivo non siamo sicuri di dare la risposta corretta al caso specifico.

                  In linea generale, non si tratta assolutamente di spese "anticipate in none e per conto" del soggetto fallito, quindi certamente non si rientra nel campo di applicazione dell'art 15 del D.P.R. 633/72.

                  Trattandosi di spese sostenute da un professionista, che quindi ha detratto l'IVA addebitatagli dal legale, riteniamo che gli debbano essere corrisposti compenso e spese sostenute e non l'IVA.

                  Delicata è la questione della cassa di previdenza.

                  Le Circolari 58/2001 e 38/2010, hanno specificatamente affrontato il tema delle fatture di riaddebito spese fra professionisti, stabilendo che non avendo esse per oggetto componenti positive di reddito, bensì delle riduzioni di costo, non sono soggette né a CAP né a ritenuta d'acconto.

                  Mutuando tali considerazioni si potrebbe sostenere che anche in questo caso il CAP non sia dovuto, ma nell'applicazione analogica di norme fiscali, e ancor più di documenti di prassi, la prudenza è assolutamente d'obbligo.
                • Alessandro Santececchi

                  Roma
                  23/02/2021 17:46

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Riparto - Graduazione prededuzioni

                  Buonasera, reinserendomi nella questione sopra illustrata, avrei bisogno di un'ulteriore vostro commento in merito a quanto segue. Qualora il fallimento si volesse costituire parte civile in un procedimento penale pendente contro gli amministratori della fallita, si porrebbe il problema di fare fronte, nel momento in cui sarà liquidato, al compenso del legale per l'attività nuova da esso svolta, oltre all'eventuale compenso ulteriore del curatore per le somme eventuali recuperate. La domanda è la seguente: 1) è possibile utilizzare le somme al momento disponibili nelle casse della procedura per pagare il compenso del curatore e del legale del fallimento (per l'opera dagli stessi già prestata), per l'imposta di registro e, in parte, in favore delle parti risultate vittoriose nel procedimento già concluso (azione revocatoria), affrontando la nuova iniziativa giudiziaria (costituzione di parte civile nel processo penale pendente) senza alcuna copertura finanziaria e ponendo la stessa a carico dell'Erario? 2) Oppure devo includere tra le spese in prededuzione anche quelle che il legale del fallimento maturerà a vicenda conclusa (processo penale) oltre a quelle eventuali per il compenso ulteriore del curatore che maturerà sulle somme ulteriori acquisite? In questa seconda ipotesi ciò comporterebbe un'attesa di non poco conto. Vi ringrazio per la risposta che vorrete darmi.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  25/02/2021 19:36

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Riparto - Graduazione prededuzioni

                  E' lo stesso problema che lei ha prospettato il 09/06/2020 in quanto, ai fini in discussione, nulla cambia che proponga appello o si costituisca parte civile.
                  Come abbiamo detto in quella occasione, quando l'attivo è insufficiente a pagare tutte le prededuzioni e bisogna procedere alla graduazione, può iniziare a pagare i crediti che vengono primi nella graduatoria in modo da non pregiudicare altri di grado prioritario o uguale, per cui, per restare al concreto può iniziare a pagare il campione civile e il suo compenso, che sono spese di giustizia. Poi si ferma perché le spese del legale per la costituzione di parte civile sono sullo stesso piano di quelle del legale che ha assistito il fallimento nella revocatoria, e chiede al giudice delegato l'attestazione per usufruire del gratuito patrocinio, che alla fine sarà un aiuto per le spese della causa di costituzione di parte civile per la quota che le disponibilità del fallimento non riescono a soddisfare. Diversamente si riverserebbero integralmente sull'Erario le spese del giudizio ultimo e gli altri usufruirebbero del residuo attivo fallimentare, ma questo comportamento altererebbe la par condicio.
                  Zucchetti Sg srl
                • Alessandro Santececchi

                  Roma
                  26/02/2021 10:36

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Riparto - Graduazione prededuzioni

                  In siffatta ipotesi, il compenso del curatore (oltre alle spese di giustizia già pagate), essendo stato già liquidato dal GD, deve necessariamente passare per un piano di riparto (così come disposto dall'art. 111 bis) oppure può essere pagato secondo altra modalità?
                  Qualora si dovesse procedere tramite piano di riparto dovrei proporre la ripartizione della sola somma in favore del curatore, essendo tutti gli altri crediti "in attesa" della quantificazione del compenso che sarà liquidato in favore del legale del fallimento per la costituzione di parte civile ed eventuale conguaglio per il curatore. E' corretto?
                  Qualora il legale del fallimento, per la costituzione di parte civile, fosse lo stesso che si è già occupato dell'azione revocatoria (il cui compenso per quell'attività è stato già liquidato), è possibile pagare, oltre al compenso del curatore, anche la parte di onorario al legale del fallimento per il lavoro già prestato (azione revocatoria) oppure devo comunque attendere la liquidazione nella nuova fase della costituzione di parte civile? Si tratterebbe in realtà di un ulteriore compenso in favore dello stesso legale. Unico impedimento che mi viene in mente a tale fattispecie è il fatto che l'ulteriore compenso da erogare in favore del curatore (per l'eventuale recupero che deriverebbe dalla costituzione di parte civile) potrebbe in qualche modo esaurire tutte le risorse della procedura impedendo in questo modo la distribuzione in favore di soggetti aventi grado di privilegio inferiore (es. il legale del fallimento) a quello dello stesso curatore.
                  Ringrazio anticipatamente per le risposte.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  26/02/2021 19:43

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Riparto - Graduazione prededuzioni

                  No, non vi è bisogno di un riparto per liquidare il compenso del curatore, trattandosi di credito certo, liquido esigibile e non contestato, per cui può essere pagato fuori riparto. I crediti che entrano nel riparto sono quelli che vengono ammessi al passivo in quanto, essendo contestati, è necessario l'accertamento, nel mentre per i crediti non soggetti ad accertamento e pagabili fuori riparto, il curatore deve solo fare un specie di riparto virtuale quando vi sono più creditori prededucibili, tutti da soddisfare fuori riparto, ma l'attivo non è sufficiente per tutti, per cui bisogna fare una graduazione. In questi casi non è prevista una procedura, come quella degli artt. 110 e segg., ma semplicemente una reazione dell'interessato che non venga soddisfatto allorquando rilevi che l'attivo è stato attribuito a chi nella graduatoria sarebbe dovuto essere a lui posposto. Per questo il curatore deve, in questi casi, procedere con la massima attenzione e cautela e soddisfare solo i creditori che sicuramente si trovano al topo della graduatoria in modo da non incorrere nella violazione della graduatoria esistente e futura (il tempo, quindi, rileva nel senso che all'inizio della procedura l'incertezza sulle prededuzioni è massima nel mentre diventa l'argomento più definito verso la fine della procedura).
                  Questo discorso si riversa anche sull'altra questione da lei posta. Ossia se è ragionevole presumere che non vi siano né vi saranno altre prededuzioni di grado anteriore a quelle del legale, può anche pagarlo, tanto se poi rimane incapiente per la seconda causa poco cambia; tuttavia noi saremmo molto, molto prudenti.
                  Zucchetti SG srl