Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

NATURA CREDITO DERIVANTE DA ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE QUANDO IL TERZO Eì STATO DICHIRATO FALLITO

  • Natascia Montanari

    Rimini
    18/09/2025 19:59

    NATURA CREDITO DERIVANTE DA ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE QUANDO IL TERZO Eì STATO DICHIRATO FALLITO

    Buonasera,
    mi trovo davanti a questo quesito.
    Sono il curatore di una società dichiarata fallita.
    Prima del fallimento un mio dipendente A (debitore) doveva delle somme ad altro oggetto (B), che ottiene a mezzo di procedura esecutiva il pignoramento del 1/5 del suo stipendio.

    Io (C) sono il datore di lavoro di A.
    Mi viene notificata l'ordinanza di assegnazione somme e comincio a trattenere il 1/5 dal momento della notifica dell'atto di pignoramento.

    Però non verso mai a favore di B, le somme accantonate.

    Successivamente interviene il mio fallimento di C.

    Ora nell'ammissione allo stato passivo, B mi chiede le somme assegnate in ordinanza (nelle more il soggetto A si era licenziato), e l'ammissione del credito in privilegio, dato che era mio dipendente.

    Io riconosco solo il credito dalla notifica del pignoramento fino al momento della interruzione del rapporto di lavoro.

    Ma qual'è la natura del credito? E' un credito in privilegio?

    A me verrebbe da ammetterlo in chirografo.

    Attendo riscontro, grazie anticipatamente.

    Natascia Montanari


    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/09/2025 16:13

      RE: NATURA CREDITO DERIVANTE DA ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE QUANDO IL TERZO Eì STATO DICHIRATO FALLITO

      E' pacifico in giurisprudenza (cfr, fra tante, Cass. 05/06/2020, n.10820) che, ferma restando l'ordinanza di cui all'art. 553 cpc adottata prima del fallimento del debitore principale o del terzo pignorato, l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il predetto provvedimento, che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato.
      Dichiarato il fallimento, nel caso di specie, del terzo pignorato (C), il pagamento al creditore assegnatario B non è inefficace (come sarebbe se fosse fallito il debitore principale A, qualora questo fosse stato fallibile), solo che deve essere effet6tuato con le modalità concorsuali, ossia previa insinuazione e ammissione al passivo del creditore assegnatario per la somma a lui assegnata, e sua partecipazione al riparto.
      Bene ha fatto quindi B ad insinuarsi al passivo del fallimento C, ma poiché B non è creditore di C ma solo assegnatario del cel credito che A vanta verso C, è chiaro che B può far valere come titolo per l'insinuazione esclusivamente il provvedimento di assegnazione, e quindi può chiedere l'ammissione solo per la somma assegnata.
      Sostanziandosi l'assegnazione in una forma di cessione a B del credito vantato da A contro C, il credito, a norma dell'art. 1263c c.c., si è trasferito con i suoi privilegi, per cui trattandosi di un credito da lavoro dipendente, correttamente B chiede il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c.. In ogni caso è molto probabile che A, abbia ricevuto un finanziamento da B e abbia, a garanzia della restituzione rateale, ceduto il quinto del proprio stipendio, delegando il datore di lavoro C a pagare direttamente tale importo al cessionario B, per cui questi può azionare il privilegio anche quale cessionario del credito privilegiato del dipendente
      Zucchetti SG srl