Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

SOSPENSIONE DEI TERMINI FERIALI

  • Bartolomeo Daloiso

    Bologna
    04/07/2018 18:16

    SOSPENSIONE DEI TERMINI FERIALI

    Buonasera,

    sono curatore fallimentare di una procedura con verifica tempestiva dei crediti fissata per il 28/09/2018. Il termine di 30 giorni per la presentazione delle insinuazioni cadrebbe il 27 Agosto. Ho notano che Fallco ha impostato il termine a ritroso, quindi considerando, in via prudenziale, la scadenza al 27 Luglio 2018.

    Considerato che la sentenza di fallimento è del 4 Luglio 2018 e che la proroga al primo giorno successivo non festivo ridurrebbe il termine dei 30 giorni, nel caso considerassimo tale proroga, le insinuazioni pervenute il 1 settembre sarebbero da considerarsi, dal mio punto di vista, comunque tardive.
    Attendo una vostra considerazione.

    Grazie come sempre

    Bartolomeo Daloiso
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/07/2018 20:02

      RE: SOSPENSIONE DEI TERMINI FERIALI

      Data per scontata l'applicazione della sospensione dei termini feriali, essendo stata fissata l'udienza di verifica il 28 settembre 2018, il termine per le domande tempestive va determinato calcolando 30 giorni a ritroso dal 28.9 e saltando il periodo che va dall'1 al 31 agosto, e tenendo conto che, a norma dell'art. 155 cpc, non si computa il giorno dell'udienza (dies a quo) e si comprende invece il termine finale, il trentesimo giorno (dies ad quem).
      Facendo questo conto il termine di trenta giorni antecedenti l'udienza di verifica dello stato passivo per l'invio al curatore della domanda di ammissione al passivo viene a scadere il 29 luglio 2018. Questo giorno, se guarda il calendario, cade di domenica e, per costante giurisprudenza (tra le tante, Cass. 04/01/2011, n. 182; Cass. n. 19041/2003), quando un termine da computarsi "a ritroso" ricade nella giornata di domenica o di sabato o in un giorno festivo, il dies ad quem sarà rappresentato dal giorno non festivo immediatamente antecedente e dunque, nel suo caso, dal 27 luglio, che è venerdì, come esattamente calcolato da Fallco, sicchè le domande pervenute al curatore successivamente a tale data sono da considerare tardive.
      Problema diverso è che, in tal modo il tempo a disposizione dei creditori viene ridotto, ma , come ha precisato la S. Corte, (Cass. 24/07/2012 n. 12960), "hanno natura processuale e sono, pertanto, soggetti a sospensione feriale, sia il termine di fissazione dell'adunanza per l'esame dello stato passivo stabilito dall'art. 16, comma 1, n. 4, l. fall., che il termine per la presentazione delle domande di insinuazione stabilito dall'art. 16, comma 1, n. 5 l. fall. (e ribadito dall'art. 93); di conseguenza, nel caso in cui il tribunale abbia fissato l'udienza per l'esame dello stato passivo senza tenere conto della sospensione feriale, l'applicazione della regola solo al secondo dei due termini potrebbe pregiudicare il diritto di azione dei creditori, qualora essi non abbiano usufruito di un tempo congruo per approntare la domanda. In tale ipotesi l'udienza anticipatamente fissata dal tribunale dovrà ritenersi automaticamente differita per un numero di giorni corrispondente a quelli di sospensione feriale intercorsi tra la dichiarazione di fallimento e la data fissata per l'adunanza".
      L'automatismo del rinvio è abbastanza ipotetica, ma quando, per effetto della sospensione dei termini e altro, tra la data per la presentazione delle domande tempestive e quella di comunicazione ai creditori di cui all'art. 92 è decorso un tempo eccessivamente ridotto, il curatore può ben fare presente al giudice la situazione in modo da fissare altra udienza. Nel suo caso, considerato che avrà fatto la comunicazione ai creditori intorno al 6/7 luglio, il tempo a loro disposizione non è eccessivo, ma neanche molto ridotto; tuttavia per eviatre che qualche creditore lamenti violazione del proprio diritto di difesa, è preferibile che faccia detta istanza di spsotamento.
      Zucchetti SG srl
      • Ivan Perin

        Conegliano (TV)
        02/08/2018 10:05

        RE: RE: SOSPENSIONE DEI TERMINI FERIALI

        Ho il caso in cui la verifica dello stato passivo delle domande tempestive è stata fissata al 02 ottobre 2018.
        Considerando che i 30 gg scadono il 1° settembre 2018 che è sabato andando a ritroso si andrebbe al 31 agosto 2018 e quindi al 31 luglio 2018.

        Mi confermate quindi che le domande presentate dal 1° agosto 2018 debbono essere considerate tardive?


        Faccio presente che in sentenza nulla è indicato e neanche nell'avviso del curatore ma nell'estratto di sentenza è indicato quale termine per deposito il 1° settembre 2018.

        Grazie.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          02/08/2018 16:31

          RE: RE: RE: SOSPENSIONE DEI TERMINI FERIALI

          Il suo ragionamento è corretto. Per la verità, se non erriamo nel conteggio, il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata al 2 ottobre scadrebbe il 2 settembre, che è domenica, per cui andrebbe anticipato all'1 settembre che è sabato e, da qui, si risale al 31 luglio; tuttavia, è probabile che il tribunale, nel fissare la data dell'1 settembre, abbia ritenuto che l'anticipazione a fine luglio avrebbe eccessivamente ridotto il termine a disposizione dei creditori, per cui, pur sapendo dell'equiparazione fatta dall'art. 155 cpc del giorno di sabato a quello festivo, abbia voluto concedere un lasso di tempo maggiore ai creditori, venendo incontro ad una giusta esigenza. Di conseguenza, sebbene ritualmente il termine per le tempestive sarebbe quello del 31 luglio, consiglieremmo di seguire l'indicazione del tribunale, considerando tardive le domande pervenute dopo l'1 settembre, anche perché, in tal modo, da un lato, si segue la prescrizione del tribunale e, dall'altro non si danneggia nessuno.
          Zucchetti SG srl