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Interessi di mora Agenzia delle Entrate-Riscossione

  • Riccardo Pippa

    Verona
    19/12/2018 14:42

    Interessi di mora Agenzia delle Entrate-Riscossione

    Buonasera,
    vorrei condividere con voi la tematica in oggetto. Agenzia delle Entrate-Riscossione mi notifica un'insinuazione tempestiva in cui vi sono tributi/contributi di varia natura (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, INPS, INAIL, ecc..).
    Nelle varie tabelle l'ente ha diviso l'importo residuo dagli interessi di mora e dall'aggio coattivo.
    Sempre l'ente ha suddiviso il totale della cartella in chirografo ed in privilegio, specificandone il grado.

    L'ente però non ha distinto gli interessi di mora ai sensi dell'art. 2749 c.c.. Secondo voi è possibile inserire tali interessi in chirografo, insieme all'aggio coattivo, vista la mancanza di doc.ne da parte dell'Ente?

    Cordiali Saluti

    dott. Riccardo Pippa
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/12/2018 18:58

      RE: Interessi di mora Agenzia delle Entrate-Riscossione

      Aggio, spese tabellari e diritti vanno ammessi, in chirografo, solo se la cartella è stata notificata prima del fallimento
      Quanto agli interessi moratori, sal punto di vista processuale, non vi è dubbio che debba essere il creditore che chiede il pagamento anche degli interessi ad esporre i criteri e calcoli attraverso cui perviene a determinati risultati, tanto più quando si tratta di interessi generati da crediti privilegiati che, a norma dell'art. 2749 c.c., hanno un particolare trattamento limitato, quanto al privilegio nel tempo e nel limite. Di conseguenza, ove il creditore non esponga il meccanismo di calcolo attraverso cui è giunto al quantum richiesto per interessi o non ne indichi i criteri che possano permettere al curatore di pervenire agevolmente (ossia con semplici calcoli) al risultato richiesto, non solo non può essere concesso il privilegio sugli interessi, ma va messo in dubbio lo stesso credito per interessi perché bisogna verificare se gli stessi sono stati determinati in modo conforme a quanto previsto dall'art. 2749 c.c.
      E tanto è particolarmente importante proprio per gli interessi moratori. Questi pacificamente non sono dovuti per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, per il combinato disposto degli artt. 2749 c.c. e 55 l.f.; per i quali dopo il compimento dell'annata in corso alla data di dichiarazione di fallimento, gli interessi vanno collocati, con lo stesso privilegio spettante al credito che li produce, ma "nei limiti della misura legale", che la giurisprudenza ha sempre inteso come riferita non già al saggio d'interesse stabilito dalla legge che disciplina il singolo credito, ma a quello previsto in via generale dall'art. 1284 c.c.
      Più complessa è invece la questione del trattamento degli interessi moratori per il periodo antecedente all'anno in corso del fallimento dato che l'art. 2749 c.c. prevede, per tale periodo la collocazione in via privilegiata degli interessi dovuti, senza fare alcuna differenza tra interessi corrispettivi o moratori.
      L'orientamento più rigoroso, che esclude l'applicazione dell'art. 2749 c.c. agli interessi moratori, si fonda quasi esclusivamente sulla considerazione che, se è vero che la collocazione privilegiata del capitale fa collocare nello stesso grado gli interessi "dovuti" (e cioè, sembrerebbe, tutti quelli dovuti), è anche vero che la norma fa riferimento alla collocazione di un capitale "che produce interessi"; dal che risulterebbe "evidente il riferimento agli interessi corrispettivi dovuti in considerazione della naturale produttività del danaro e non agli interessi moratori che, come è noto, adempiono non ad una funzione compensativa, bensì risarcitoria e sono dovuti a titolo di indennizzo forfettario dei danni conseguenti alla mora, indipendentemente dalla produttività del danaro e anche se, in precedenza, il capitale non sia stato produttivo di interessi".
      Ed è questo l'indirizzo prevalente della giurisprudenza per la quale, quindi, la norma consentirebbe l'ammissione in chirografo e non in via privilegiata degli interessi moratori anteriori all'anno in corso alla data del fallimento o, per semplificare, anteriori al fallimento, seppur non mancano validi argomenti apportati dalla giurisprudenza minoritaria a favore del riconoscimento del privilegio anche per gli interessi moratori.
      Zucchetti Sg srl
      • Giada Bianchini

        Perugia
        02/04/2020 15:17

        RE: RE: Interessi di mora Agenzia delle Entrate-Riscossione

        Buonasera,
        potreste cortesemente riportare i riferimenti delle sentenze relative alla mancata applicazione applicazione dell'art. 2749 c.c. e quindi all'ammissione in chirografo degli interessi moratori anteriori all'anno in corso alla data del fallimento.
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          03/04/2020 12:57

          RE: RE: RE: Interessi di mora Agenzia delle Entrate-Riscossione

          Più che con riferimento all'art. 2749 c.c., la giurisprudenza si è esercitata sulla questione che lei pone in tema di interessi generati da credito ipotecario, il cui trattamento è regolamentato dall'art. 2855 c.c. secondo criteri che riproducono quelli degli interessi generati dai crediti privilegiati di cui all'art. 2749 , anche se la durata della prelazione è diversa; pertanto le argomentazioni poste a fondamento dell'art. 2855 c.c. valgono anche per l'art. 2749 c.c., nei limiti temporali indicati da tale norma.
          Orbene, secondo Cass. 29/04/2015, n.8696 "In caso di iscrizione di ipoteca per un capitale, l'estensione del privilegio ipotecario agli interessi, secondo le condizioni indicate dall'art. 2855, commi 2 e 3, c.c., è limitata ai soli interessi corrispettivi, con conseguente esclusione di quelli moratori, dovendosi ritenere l'espressione capitale che produce interessi circoscritta ai soli interessi che costituiscono remunerazione del capitale medesimo, senza che, neppure in via analogica, possano ritenersi in essi inclusi quegli interessi che trovano il loro presupposto nel ritardo imputabile al debitore". Conformi, Cass. 24 ottobre 2011, n. 21998; Cass. 30 agosto 2007, n. 18312, fino a Cass. 29 agosto 1998, n. 8657 e Cass. 8 novembre 1997 n. 11033.
          Zucchetti Sg srl