Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

72 quater e restituzione eccedenza al curatore

  • Donata Castaldo

    Castelfranco Veneto (TV)
    12/04/2023 12:47

    72 quater e restituzione eccedenza al curatore

    Buongiorno,
    mi trovo di fronte ad un contratto di leasing risolto in data antecedente al fallimento.
    La società di leasing presenta la domanda di rivendica (accolta) e viene ammessa al passivo per i canoni scaduti sino alla data di fallimento (non per quelli a scadere).
    Ora il bene è stato riallocato nel mercato e mi chiedo quale sia la somma spettante al fallimento:
    1) prezzo di vendita - canoni a scadere
    2)prezzo di vendita- canoni scaduti ante fallimento e insinuati
    Sul tema ho trovato solo l'ordinanza n. 3200 del 4 febbraio 2019 -VI Sezione della Corte di Cassazione che ha stabilito: "nel caso di scioglimento del contratto di leasing ad opera del curatore fallimentare, il concedente, per i crediti scaduti alla data della sentenza dichiarativa, può soddisfarsi insinuandosi al passivo in sede di verifica dei crediti, in quanto il credito è anteriore al concorso. Per il capitale corrispondente ai crediti non ancora scaduti a tale data, invece, il concedente ha diritto alla restituzione del bene, oltre al diritto eventuale di insinuarsi nello stato passivo, in via tardiva, per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato".

    Nel mio caso, però, il contratto si è risolto ante fallimento per inadempimento della fallita in bonis.
    Ringrazio e porgo cordiali saluti

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/04/2023 19:04

      RE: 72 quater e restituzione eccedenza al curatore

      Le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. sez. un. 28 gennaio 2021, n. 2061 hanno statuito che "La Legge n. 124 del 2017 (art. 1, commi 136-140) non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l'inadempimento dell'utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore. Ai contratti di leasing finanziario risolti in precedenza alla entrata in vigore della legge n. 124 del 2017 e rispetto ai quali sia intervenuto il fallimento dell'utilizzatore soltanto successivamente alla risoluzione contrattuale, rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, dovendo per quest'ultimo social-tipo negoziale applicarsi, in via analogica, la disciplina di cui all'articolo 1526 del cc e non quella dettata dall'articolo 72-quater della legge fall." (conf. successivamente Cass. 14 settembre 2022, n. 27133).
      Nella specie essendosi la risoluzione verificata sicuramente dopo il 2017, trovano applicazione gli artt. da 136 a 140 co,,a 1, l. n. 124 del 2017 (che sostanzialmente recepiscono il contenuto dell'art. 72 quater l. fall. applicabile secondo la citata giurisprudenza ai soli casi di scioglimento del contratto ad opera del curatore), per la quale la società di leasing, che ha ottenuto la restituzione del bene oggetto del contratto, può insinuarsi al passivo per l'eventuale differenza fra il credito vantato, per canoni scaduti, a scadere e quota riscatto, alla data di apertura del concorso e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene.
      Zucchetti SG srl