Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

domanda tardiva pervenuta dopo aver depositato rendiconto finale

  • Anna Maria Carlucci

    Salerno
    06/04/2017 17:33

    domanda tardiva pervenuta dopo aver depositato rendiconto finale

    Salve, sono Curatrice di un fallimento senza attivo, qualche giorno fa ho depositato in Cancelleria il Rendiconto finale del Fallimento e sono ancora in attesa di ricevere comunicazione della data di udienza fissata per la sua approvazione, nelle more però ieri mi è pervenuta domanda tardiva da parte di Equitalia, cosa fare: comunico al GD la domanda di ammissione al passivo il quale fisserà l'udienza, oppure relaziono rima al GD facendogli presente che prima che pervenisse domanda tardiva avevo depositato rendiconto finale attendendo sue istruzioni.
    La mia domanda è se perviene domanda tardiva anche se + già stato depositato il rendiconto finale comunque devo cheidere al gd la fissazione dell'udienza.
    Un'altra domanda: in caso affermativo visto che il fallimento + privo di attivo posso invocare l'art. 102 lf. di non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/04/2017 20:02

      RE: domanda tardiva pervenuta dopo aver depositato rendiconto finale

      Premesso che le domande super tardive possono essere presentate "fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare", questo termine pone solo un limite cronologico all'esercizio del diritto di partecipare al concorso, ma non riconosce al creditore l'ulteriore diritto a non vedersi pregiudicato il futuro soddisfacimento del credito, nelle more dell'ammissione, dall'attuazione della ripartizione; "ne consegue che la domanda d'insinuazione tardiva o super tardiva di un credito non comporta una preclusione per gli organi della procedura al compimento di ulteriori attività processuali, ivi compresa la chiusura del fallimento per l'integrale soddisfacimento dei creditori ammessi o per l'esaurimento dell'attivo, né comporta un obbligo per il curatore di accantonamento di una parte dell'attivo a garanzia del creditore tardivamente insinuatosi, atteso che tale evenienza non è considerata tra le ipotesi di accantonamento previste dall'art. 113 l. fall., la cui previsione è da ritenersi tassativa, in quanto derogante ai principi generali che reggono il processo fallimentare, e perciò insuscettibile di applicazione analogica" (in termini, Cass. 5 marzo 2009, n. 5304, ma giur. costante).
      Nel suo caso tale soluzione- ossia andare avanti verso la chiusura del fallimento- è ancor più giustificata dalla inesistenza dell'attivo, per cui non vi è neanche il pericolo che da tale comportamento il creditore super tardivo possa essere pregiudicato.
      Allo stato, quindi, continueremmo con il conto gestione, facendo presente, eventualmente all'udienza che all'uopo verrà fissata ex art. 116 per la discussione del conto, che nelle more della procedura per l'approvazione del conto gestione è pervenuta una domanda supertardiva di Equitalia, per la quale non viene chiesta la fissazione di udienza per la decisione, in mancanza dei qualsiasi attivo, che porterà alla chiusura ai sensi dell'art. 118 n. 3 o n. 4 (questo lo sa lei). Nel frattempo invieremmo una Pec ad Equitalia spiegando che la domanda di ammissione al passivo super tardiva pervenuta nelle more dell'approvazione del conto gestione non viene esaminata in mancanza di attivo da distribuire.
      Se poi il giudice delegato di riferimento segue altra linea ( ritiene di dover egualmente esaminare la tardiva o che debba essere azionata la procedura ex art. 102), deve ovviamente adeguarsi, previa informazione presso qualche suo collega.
      Zucchetti SG srl
    • Giorgio Plebani

      ALBINO (BG)
      01/03/2021 15:20

      RE: domanda tardiva pervenuta dopo aver depositato rendiconto finale

      Buongiorno

      Il Giudice ha fissato udienza di approvazione del rendiconto finale il 23 marzo 2021 ma nel frattempo mi é giunta una domanda tardiva da parte di Agenzia Entrate-Riscossione.

      Devo comunque procedere a chiedere istanza fissazione esame tardive e domandare spostamento udienza approvazione rendoconto?

      • Zucchetti SG

        Vicenza
        01/03/2021 19:54

        RE: RE: domanda tardiva pervenuta dopo aver depositato rendiconto finale

        La S. Corte ha sempre affermato che il termine finale per la presentazione delle domande di insinuazione pone solo un limite cronologico all'esercizio di tale diritto potestativo, ma non riconosce al creditore l'ulteriore diritto a non vedersi pregiudicato il futuro soddisfacimento del credito, nelle more dell'ammissione, dall'attuazione della ripartizione. "Ne consegue che la domanda d'insinuazione tardiva di un credito non comporta una preclusione per gli organi della procedura al compimento di ulteriori attività processuali, ivi compresa la chiusura del fallimento per l'integrale soddisfacimento dei creditori ammessi o per l'esaurimento dell'attivo, né genera un obbligo per il curatore di accantonamento di una parte dell'attivo a garanzia del creditore tardivamente insinuatosi, atteso che tale evenienza non è considerata tra le ipotesi di accantonamento previste dall'art. 113 l. fall. (ora ripreso dall'art. 227), la cui previsione è da ritenersi tassativa, in quanto derogante ai principi generali che reggono il processo fallimentare, e perciò insuscettibile di applicazione analogica" (Cass. 2 settembre 2014, n.18550; Cass. 5 marzo 2009, n.5304; Cass. 19 settembre 2003, n. 13895;; Cass. 16 marzo 2001, n. 3819; Cass. 19 febbraio 1999 n. 1391; Cass. 28 agosto 1998, n. 8575; ecc).
        Posizione che è stata rettificata (Cass., 15 febbraio 2017, n. 4021) nel senso che il fallimento non può essere chiuso in presenza di domande tardive destinate ad un'utile collocazione. Precisazione, a nostro avviso, opportuna perchè se la legge fissa il termine finale per la partecipazione al concorso fino all'esaurimento delle operazioni del riparto, la domanda presentata prima di quel momento va esaminata e il fatto che sia stata presentata oltre il termine di un anno dalla esecutività dello stato passivo comporta che essa sia sottoposta al preventivo esame di ammissibilità per valutare la non colpevolezza del ritardo; sicchè, se il ritardo non è addebitale al ricorrente, questi deve poter partecipare al concorso, e, quindi, si può fare a meno di esaminare la domanda quando si sa che l'eventuale ammissione del credito azionato non troverebbe capienza.
        Questo non significa che il curatore possa indugiare in attesa del deposito di eventuali domande tardive, più o meno prevedibili, quanto, piuttosto, che le domande stesse, una volta presentate, non debbono intendersi, ipso jure, precluse, se destinate ad un'utile collocazione; sicchè o sussistono le condizioni per la cessazione della procedura concorsuale previste dal n. 3 dell'art. 118 l.fall. (completa ripartizione dell'attivo) o dal n. 4 (impossibilità di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali e le spese di procedura), oppure, se ricorre la possibilità che i creditori tardivi possano essere in qualche modo soddisfatti, non si vede perché le domande da loro presentate nei termini previsti dalla legge non debbano essere esaminate.
        Il discorso fatto per la chiusura può essere rapportato al rendiconto, che è prodromico alla chiusura del fallimento e, quindi, nel suo caso, se proprio in base ai risultati del conto emerge che il creditore tradivo non troverà capienza, può procedere nel conto gestione e chiusura del fallimento, nel mentre nel caso contrario è preferibile esaminare prima la tardiva e poi ripresentare il conto gestione.
        Zucchetti SG srl