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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE
Privilegio ex art. 9 D.Lgs 123/98 a seguito della revoca del credito di imposta per agevolazioni fiscali
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Elisa Brunino
TREVISO04/06/2025 19:22Privilegio ex art. 9 D.Lgs 123/98 a seguito della revoca del credito di imposta per agevolazioni fiscali
Buon giorno,
l'Agenzia delle Entrate Riscossione, in sede di insinuazione al passivo della liquidazione giudiziale, chiede il riconoscimento del privilegio ex art. 9 D.Lgs 123/98 per il credito conseguente alla revoca di crediti di imposta per agevolazioni fiscali varie, utilizzati in compensazione dalla società in bonis (ad esempio cod.tributo 6897 credito d'imposta per spese di formazione del personale nel settore tecnologie PNI 4.0 oppure codice tributo 7715 Bonus facciate aart. 1 commi 219 e 2220 L. 160/2019).
Gradirei sapere la Vostra opinione in merito.
Con i miei migliori saluti
Dott. Elisa Brunino
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Giuseppe ACCIARO
Milano10/11/2025 08:31RE: Privilegio ex art. 9 D.Lgs 123/98 a seguito della revoca del credito di imposta per agevolazioni fiscali
Gentilissimi,
per caso potreste fornire riscontro alla domanda avanzata?
Ringrazio-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como11/11/2025 20:34RE: RE: Privilegio ex art. 9 D.Lgs 123/98 a seguito della revoca del credito di imposta per agevolazioni fiscali
Il punto nodale della vicenda è il perimetro di applicazione dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 123/1998, perché:
- l'art. 1 di tale Decreto recita: "Il presente decreto individua i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati "interventi", concessi da amministrazioni pubbliche"
- il successivo art. 7 stabilisce che "I benefici determinati dagli interventi sono attribuiti in una delle seguenti forme: credito d'imposta, bonus fiscale ... concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato"
- l'art. 9, stabilisce al comma 4 che "Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca ... l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse" e al comma 5 che "Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione ..."
Poiché il comma 5 non parla genericamente di "interventi" ma specificatamente di "finanziamenti", che è solo una delle forme che possono assumere gli interventi, il privilegio si applica anche nel caso di richiesta di restituzione delle altre tipologie di interventi?
Sul comma 5 esiste vastissima giurisprudenza di legittimità ma tutta (se non ci è sfuggito qualcosa) riguarda le restituzione di finanziamenti, mai abbiamo trovato trattato dalla Suprema Corte l'argomento che qui ci interessa.
L'unica fonte che, sempre affrontando una vertenza su finanziamenti, in una sorta di obiter dictum propone una interpretazione espansiva è La Corte d'Appello di Torino che, nella sentenza del 23/7/2021 nella causa civile n. 214/2020, relativamente al D.Lgs. 123/98 afferma: "È dunque una normativa che detta una disciplina generale destinata ad applicarsi a tutti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, comunque denominati; ha carattere generale e costituisce una disciplina quadro destinata a regolare tutti gli interventi che rientrino nell'oggetto del Decreto Legislativo come indicato nell'art. 1; ne consegue che, laddove prevede che il credito restitutorio in caso di revoca sia sorretto da privilegio speciale, non attribuisce tale prelazione in particolare al credito restitutorio relativo ad uno specifico finanziamento o incentivo o agevolazione, ma stabilisce che il credito per la restituzione dei fondi pubblici a seguito di revoca è privilegiato laddove, appunto, l'agevolazione rientri nella definizione di cui all'art. 1 e quindi sia disciplinata da detta normativa".
Non possiamo quindi che rimettere alla valutazione del Curatore, ma soprattutto del Giudice Delegato, la decisone fra:
- seguire l'affermazione della Corte d'Appello di Torino (e forse la ratio della norma) e riconoscere il privilegio al credito di cui stiamo trattando
- o seguire una interpretazione strettamente letterale ed escludere il privilegio, non trattandosi, nel caso in esame, di restituzione di un finanziamento ma di recupero di un'altra tipologia di intervento.
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