Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Insinuzione al passivo del fallimento da parte di AER - applicazione dell'art. 2749, c.c.

  • Matteo Panelli

    VALENZA (AL)
    29/11/2018 15:35

    Insinuzione al passivo del fallimento da parte di AER - applicazione dell'art. 2749, c.c.

    L'Agenzia delle Entrate Riscossione (AER) si insinua al passivo di un fallimento allegando gli estratti delle cartelle di pagamento ("carico a ruolo" e relativo "importo residuo") a cui poi aggiunge "interessi di mora", "aggio coattivo", "diritti di notifica", "spese tabellari" e "spese a piè di lista".
    Nel riepilogo, l'AER "sembra" chiedere il privilegio per gli interessi di mora ai sensi dell'art. 2749, c.c. (e quindi limitatamente agli ultimi due anni dalla data di fallimento). Il "sembra" è d'obbligo perché non vi alcun calcolo o prospetto che permetta di ricostruire con esattezza gli importi ante e post.

    Premesso questo, mi interrogo quindi sui seguenti quesiti che pongo alla vostra attenzione:

    1) in riferimento agli interessi di mora, l'AER ha l'onere di produrre gli elementi necessari al curatore per la verifica del rispetto del limite imposto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo del codice civile, così come espressamente richiamati dall'art. 54, L.F.? In caso di mancanza, il curatore può chiedere precisazioni ed in assenza di adeguata risposta da parte del creditore, il curatore può negare il privilegio sull'intero importo degli interessi di mora (essendo nell'impossibilità di determinare la quota ante e post biennio)?

    2) in riferimento agli interessi addebitati (e calcolati) direttamente dall'ente impositore (AE, INPS, ...) vale lo stesso ragionamento, e quindi il privilegio deve essere riconosciuto solo alla quota di interessi ante biennio e l'ente è di conseguenza onerato di produrre gli elementi necessari per la loro precisa determinazione?

    E' appena il caso di ricordare che nelle insinuazioni dell'AER, non vi alcun dettaglio prodotto dall'ente impositore (AE o INPS) e - almeno per mia esperienza - non vi è alcun elemento utile al curatore per ricostruire la quota interessi (ne tanto meno la quota interessi ante e post biennio).

    Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      02/12/2018 18:44

      RE: Insinuzione al passivo del fallimento da parte di AER - applicazione dell'art. 2749, c.c.

      Dando per scontato che il richiamo agli interessi moratori sia proprio agli interessi e non comprenda sanzioni, va premesso che l'art. 2749 c.c., richiamato dall'art. 54 l. fall. non solo consente la maturazione degli interessi in pendenza della procedura concorsuale, ma ridisegna anche la sfera di operatività della prelazione, la quale risulta ora estesa anche agli interessi, ma solo nei limiti di quelli dovuti per l'anno in corso alla data della dichiarazione di fallimento e per l'anno precedente, nonché di quelli successivi in misura legale, come previsto dall'art. 2749 c.c.
      Dal punto di vista processuale, non vi è dubbio che debba essere il creditore che chiede il pagamento anche degli interessi ad esporre i criteri e calcoli attraverso cui perviene a determinati risultati, tanto più quando si tratta di interessi generati da crediti privilegiati che, come accennato hanno un particolare trattamento limitato, quanto al privilegio nel tempo e nel limite. Di conseguenza, ove il creditore non esponga il meccanismo di calcolo attraverso cui è giunto al quantum richiesto per interessi o non ne indichi i criteri che possano permettere al curatore di pervenire agevolmente (ossia con semplici calcoli) al risultato richiesto, non solo non può essere concesso il privilegio sugli interessi, ma va messo in dubbio lo stesso credito per interessi perché bisogna verificare se gli stessi sono stati determinati in modo conforme a quanto previsto dall'art. 2749 c.c.
      E tanto è particolarmente importante proprio per gli interessi moratori. Questi pacificamente non sono dovuti pe ril periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, per il combinato disposto degli artt. 2749 c.c. e 55 l.f.; per i quali dopo il compimento dell'annata in corso alla data di dichiarazione di fallimento, gli interessi vanno collocati, con lo stesso privilegio spettante al credito che li produce, ma "nei limiti della misura legale", che la giurisprudenza ha sempre inteso come riferita non già al saggio d'interesse stabilito dalla legge che disciplina il singolo credito, ma a quello previsto in via generale dall'art. 1284 c.c.
      Più complessa è invece la questione del trattamento degli interessi moratori per il periodo antecedente all'anno in corso del fallimento dato che l'art. 2749 c.c. prevede, per tale periodo la collocazione in via privilegiata degli interessi dovuti, senza fare alcuna differenza tra interessi corrispettivi o moratori.
      L'orientamento più rigoroso, che esclude l'applicazione dell'art. 2749 c.c. agli interessi moratori, si fonda quasi esclusivamente sulla considerazione che, se è vero che la collocazione privilegiata del capitale fa collocare nello stesso grado gli interessi "dovuti" (e cioè, sembrerebbe, tutti quelli dovuti), è anche vero che la norma fa riferimento alla collocazione di un capitale "che produce interessi"; dal che risulterebbe "evidente il riferimento agli interessi corrispettivi dovuti in considerazione della naturale produttività del danaro e non agli interessi moratori che, come è noto, adempiono non ad una funzione compensativa, bensì risarcitoria e sono dovuti a titolo di indennizzo forfettario dei danni conseguenti alla mora, indipendentemente dalla produttività del danaro e anche se, in precedenza, il capitale non sia stato produttivo di interessi".
      Ed è questo l'indirizzo prevalente della giurisprudenza per la quale, quindi, la norma consentirebbe l'ammissione in chirografo e non in via privilegiata degli interessi moratori anteriori all'anno in corso alla data del fallimento o, per semplificare, anteriori al fallimento, seppur non mancano validi argomenti apportati dalla giurisprudenza minoritaria a favore del riconoscimento del privilegio anche per gli inyeressi moratori.
      Zucchetti Sg srl
      • Matteo Panelli

        VALENZA (AL)
        03/12/2018 10:10

        RE: RE: Insinuzione al passivo del fallimento da parte di AER - applicazione dell'art. 2749, c.c.

        Al fine di un mio approfondimento, posso chiedervi i riferimenti giurisprudenziali a favore della tesi secondo cui gli interessi moratori vadano comunque posti a chirografario (nonché quelli a favore della tesi opposta)?

        Detto questo, vorrei chiedervi una vostra opinione in merito ad un aspetto molto pratico: in una recentissima udienza di stato passivo, il Giudice Delegato ha rinviato l'esame di alcune domande proposte dall'AER perché quest'ultima specificasse bene il calcolo degli interessi (anche e soprattutto in riferimento all'art. 2749, cc) e quindi a) la modalità di calcolo; b) gli importi ante e post il biennio precedente la data di fallimento. L'AER riferisce per le vie brevi che provvederà al dettaglio degli interessi moratori (che poi le competono) come richiesto; l'AER riferisce però anche che non è in grado di estrapolare dall'importo che le viene dato dall'AE (o INPS o altri) la quota di interessi ne tanto meno distinguere la quota ante e post il biennio precedente la data di fallimento perché tali "calcoli" vengono effettuati dall'ente impositore. A questo punto, immagino che l'AE e l'INPS dovranno essere interpellate direttamente dall'AER e produrre tali dettagli.
        Cosa ne pensate?
        Qualora la cartella esattoriale fosse stata emessa prima del biennio ante fallimento, tutti gli interessi calcolati dall'ente impositore sarebbero quindi da mettere al chirografario (perché anteriori), giusto?

        Vorrei aggiungere che non mi è mai capitato che l'AER producesse, in sede di insinuazione al passivo, il dettaglio degli interessi calcolati dall'ente impositore.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          04/12/2018 19:01

          RE: RE: RE: Insinuzione al passivo del fallimento da parte di AER - applicazione dell'art. 2749, c.c.

          La questione degli interessi moratori si è sviluppata principalmente con riferimento ai crediti ipotecari la cui regolamentazione, contenuta nell'art. 2855 c.c., è simile, per quanto qui interessa, a quella di cui all'art. 2749 c.c.
          Per quanto riguarda gli interessi post fallimentari, dovuti soltanto nel limite legale, Cass. 6403/2015; Cass. 17044/2014; Cass., 23164/2014; Cass. 775/2013. In particolare queste decisioni hanno sottolineato che, data l'ampia portata della norma che concede la prelazione agli interessi legali a tutti gli interessi, di qualunque natura, non rilevando se qualificabili come corrispettivi o moratori, vanno collocati nella stessa posizione del credito per capitale gli interessi al tasso legale via via vigente, maturati successivamente all'annata in corso al momento del fallimento sino alla vendita del bene oggetto di ipoteca.
          Per gli interessi prefallimentari, a favore dell'orientamento più rigoroso che esclude l'applicazione dell'art. 2855 c.c. agli interessi moratori ci risultano, Cass. 08/11/1997 n. 11033; Cass. 29/08/1998, n. 8657 e più recentemente, Cass. 30/08/2007, n. 18312; Cass. 31/05/2013, n. 13831; Cass. 15/01/2013, n. 775; tra i giudici di merito, Trib. Palermo 20/08/1991; App. Roma 27/11/1990; Trib. Ascoli Piceno, 05/02/2010; Trib. Milano 19/05/2008, n. 1385; Trib. Milano 17.04.2015, n. 4909.
          Per il riconoscimento degli interessi moratori al tasso convenzionale contrattualmente pattuito, maturati fino alla dichiarazione di fallimento, si sono espressi
          Per il resto condividiamo le sue soluzioni. E' chiaro che essendo l'AER onerata della prova del calcolo degli interesi, è problema sua rapportarsi con gli enti impositori.
          Zucchetti SG srl
          • Matteo Panelli

            VALENZA (AL)
            07/12/2018 15:53

            RE: RE: RE: RE: Insinuzione al passivo del fallimento da parte di AER - applicazione dell'art. 2749, c.c.

            Chiedo scusa, forse la frase finale della Vostra risposta "Per il riconoscimento degli interessi moratori al tasso convenzionale contrattualmente pattuito, maturati fino alla dichiarazione di fallimento, si sono espressi" si è interrotta senza l'indicazione dei riferimenti.
            Posso chiedervi una delucidazione?
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              09/12/2018 19:54

              RE: RE: RE: RE: RE: Insinuzione al passivo del fallimento da parte di AER - applicazione dell'art. 2749, c.c.

              E' chiaro che l'espressione è rimasta sospesa e chiediamo scusa per l'inconveniente. In realtà per l'orientamento contrario si è espressa giurisprudenza minoritaria e risalente e cioè, Cass. 8 luglio 1998, n. 6668; ,Trib. Napoli, 07/06/2006; Trib. Roma 12/07/1989; Trib. Vicenza 02/03/1988; App. Palermo 05/10/1985; Trib. Roma 18/07/1982.
              Zucchetti SG srl
          • Sara Mariani

            Loreto (AN)
            01/10/2021 18:54

            RE: RE: RE: RE: Insinuzione al passivo del fallimento da parte di AER - applicazione dell'art. 2749, c.c.

            Avendo escluso gli interessi iscritti a ruolo unitamente al credito principale per tributi con la seguente motivazione: seppur tali interessi sono iscritti a ruolo direttamente dall'Ente Impositore, essi debbono essere
            qualificati e collocati secondo i principi generali vigenti in materia fallimentare e pertanto sono sottoposti alla disciplina dettata dagli artt. 54 e 55 L.F. e il curatore deve pertanto verificare che la collocazione del privilegio del credito per interessi sia stato computato in ossequio all'art. 2749 c.c.; in assenza di qualsiasi prospetto di calcolo il curatore non è posto nelle condizioni di verificarne la correttezza.
            L'ADER osserva che con riguardo all'esclusione degli interessi iscritti a ruolo dagli Enti Impositori, si precisa che i crediti iscritti a ruolo ed azionati da Società di Riscossione, così come chiarito anche dalla Corte di Cassazione, seguono l'iter procedurale prescritto per gli altri creditori concorsuali, legittimandosi la domanda di ammissione al passivo sulla base del solo ruolo, che pertanto costituisce prova del credito (cfr. Cass. 5063/2008, 12019/2011, 11014/2012, 6520/6646 del 2013, 17927/2016, 31190/2017, 16603/2018 e Sentenza Cassazione Civile n. 11816 del 06/05/2019). In verità si tratta di sentenze che precisano che si può chiedere l'ammissione al passivo sulla base del semplice ruolo, senza che occorra anche la previa notifica della cartella esattoriale, ed anzi sulla base del solo estratto. Pertanto per l'Ader basterebbe il ruolo e nient'altro. Cosa ne pensate?
            Grazie
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              05/10/2021 10:57

              RE: RE: RE: RE: RE: Insinuzione al passivo del fallimento da parte di AER - applicazione dell'art. 2749, c.c.

              Siamo completamente d'accordo con lei. Le sentenze riportate dicono esattamente quanto lei afferma, ma una volta che il credito è ammesso per il fatto di essere iscritto a ruolo, pur senza preventiva notifica della cartella, lo stesso, quanto ad interessi, è soggetto alla normativa fallimentare, con conseguente applicazione dell'art. 2749 c.c. con riferimento agli interessi generati dai crediti privilegiati.
              Zucchetti SG srl