Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Opponibilità sentenze - insinuazione con riserva

  • Marco Vizzini

    Caltanissetta
    06/04/2022 17:05

    Opponibilità sentenze - insinuazione con riserva

    La società ante fallimento impugna un avviso di accertamento davanti la Commissione Tributaria.
    La sentenza di primo grado è favorevole alla società fallita ed interviene sempre ante-fallimento.
    L'Ag. delle entrate propone appello e la società fallita si costituisce.
    La Sentenza di appello conferma la sentenza di primo grado ed interviene successivamente alla dichiarazione di fallimento.
    L'ag. delle Entrate propone ricorso in Cassazione e la Curatela decide di costituirsi (anche al fine di ottenere una condanna alle spese legali di tutti i gradi di giudizio).
    L'Agenzia delle Entrate non ha mai avanzato istanza di ammissione al passivo neppure con riserva.
    Posso procedere alla distribuzione parziale del ricavato senza tenere in alcun conto il credito asseritamene vantato dall'Ag. delle Entrate in quanto mai insinuato e comunque ad oggi non dovuto alla luce delle sentenze dei due gradi del giudizio.
    E' corretto ritenere che anche nel caso in cui la Corte di Cassazione dovesse riformare la sentenza di appello la decisione sarebbe inopponibile al fallimento stante la mancata insinuazione del credito?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      06/04/2022 19:29

      RE: Opponibilità sentenze - insinuazione con riserva

      Una cosa è il titolo da porre a base della insinuazione altra cosa è la domanda di insinuazione. Al momento l'AE si sta costituendo il titolo e se riuscirà vincitrice in Cassazione la sentenza non sarà inopponibile al fallimento ma potrà farlo valere insinuandosi al passivo; cosa che già poteva fare chiedendo l'ammissione con riserva, pacificamente riconosciuta anche nel caso di sentenza non ancora definitiva sfavorevole al creditore. Fin quando la AE, come qualsiasi altro creditore, non presenta una domanda di insinuazione per eventuali suoi crediti concorsuali, essa non esiste nel fallimento e non può partecipare al concorso sostanziale sui beni del fallimento e, se e quando si insinuerà, ove ammessa al passivo, avrà diritto a partecipare ai futuri riparti e a ricuperare quanto distribuito in precedenza ai creditori di pari grado, ma sull'attivo residuato essendo irripetibili, a norma dell'art. 112 l. fall., le ripartizioni già effettuate.
      Al momento, pertanto, può procedere a ripartire l'attivo ai creditori ammessi al passivo.
      Zucchetti Sg srl
      • Mario Tucci

        Venezia
        21/04/2022 11:56

        RE: RE: Opponibilità sentenze - insinuazione con riserva

        Mi trovo in questo caso: veniva ammesso al passivo un creditore in via privilegiata sulla base di titolo costituito da sentenza parziale del Tribunale pronunciata in materia di appalto, con seguente precetto e iscrizione ipoteca giudiziale.
        Il credito veniva ammesso con riserva ex art 96 l.f.
        Successivamente all'ammissione, il Tribunale rendeva la sentenza definitiva che ribaltando l'esito azzerava il credito del terzo creditore determinato dalla sentenza parziale e il fallimento impugnava avanti la Corte territoriale al fine di far riconoscere il proprio controcredito.
        In seguito, la Corte accoglieva l'appello della procedura e condannava il creditore a pagare il controcredito al fallimento, che è stato incassato dalla curatela e accantonato.
        Il creditore propone ora ricorso per cassazione alla quale la curatela resiste.
        Mi trovo quindi -con riferimento a tale creditore- ad aver accantonato (A) la somma ammessa al passivo con riserva in quanto rinveniente dalla vendita dell'immobile ipotecato e ad aver accantonato (B) la somma incassata dal creditore nel corso del giudizio.
        Poiché la procedura fallimentare è assai risalente, mi chiedo se a vostro giudizio la riserva di cui all'ammissione originaria può essere sciolta ex art 113 bis l.f. nel senso di escludere il credito (il che mi sembra accettato dalla giurisprudenza) e, in ogni caso, se posso allo stato procedere alla chiusura del fallimento in pendenza di giudizio ex art 118, 4c, l.f. accantonando sia la somma sub (A) che la somma sub (B).
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          22/04/2022 20:22

          RE: RE: RE: Opponibilità sentenze - insinuazione con riserva


          Lei ha fatto bene a fare l'accantonamento A ai sensi dell'art. 113 co. 1, n. 1 l. fall. e l'accantonamento B ai sensi del comma terzo dell'art. 113, considerando l'accantonamento quale forma di deposito disposto dal giudice; di conseguenza se, come è presumibile, il soggetto in bonis ha impugnato in Cassazione l'intera sentenza ddi appello, sia per la parte che riget5ta il suo credito sia per la parte che lo condanna al pagamento di una somma in favore del fallimento, la situazione non è mutata rispetto al passato.
          Tuttavia, visto che lei intende chiudere il fallimento (probabilmente più ai sensi del n. 3 che del n. 4 del primo comma dell'art. 118), si pone il problema della sorte di detti accantonamenti in vista della chiusura.
          Per quanto riguarda l'accantonamento A, effettuato a tutela del credito ammesso con riserva, la questione è risolta dal secondo comma dell'art. 117 l. fall. per il quale "Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura". pertanto se nel caso ci fosse solo l'accantonamento A, potrebbe chiudere il fallimento in via definitiva depositando la somma accantonata secondo le modalità stabilite dal giudice delegato, al quale il curatore ne fa richiesta.
          Nel caso, però, esiste anche l'accantonamento B, effettuato perché la somma ricevuta è stata pagata sulla base di una sentenza non definitiva, e questa fattispecie non è prevista dall'art. 117, per cui non si può chiudere il fallimento in via definitiva senza definire la questione.
          Si può chiudere, però in via anticipata ai sensi del secondo comma dell'art. 118 l. fall. in quanto è pendente una causa attiva per il fallimento, dalla cui decisione può derivare un credito e, quindi, l'attribuzione in via definitiva della somma già ricevuta. Questa ci sembra la strada migliore in quanto le consente di chiudere il fallimento, ma di mantenere aprta una finestra sulla causa in cassazione in modo che all'esito della stessa, potrà definire ogni questione, sia attiva che passiva, mantenendo nel frattempo i due accantonamenti o effettuando altre forme di deposito.
          Zucchetti SG srl