Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

AMMISSIONE ALLO STATO PASSIVO CREDITO DELL'ENTE LOCALE

  • Emanuele Ballerini

    Viterbo
    25/02/2020 16:31

    AMMISSIONE ALLO STATO PASSIVO CREDITO DELL'ENTE LOCALE

    Buona sera,
    vorrei sottoporre il presente quesito: un ente locale presenta domanda di ammissione allo stato passivo di un fallimento (srl) per crediti relativi alla finanza locale dell'anno 2014 (data invio istanza ammissione al passivo 20 dicembre 2019). Nell'istanza viene richiamato ed allegato un avviso di accertamento del 2018 privo tuttavia della prova dell'avvenuta notifica. Dovendo procedere alla redazione del progetto di stato passivo devo considerare la mancata prova della notifica dell'atto quale causa di esclusione oppure, considerato che il credito tributario non è ancora prescritto alla data di presentazione della domanda di ammissione allo stato passivo è opportuno proporre l'ammissione del solo tributo con esclusione delle sanzioni e degli interessi?
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      16/03/2020 11:33

      RE: AMMISSIONE ALLO STATO PASSIVO CREDITO DELL'ENTE LOCALE

      La questione ci pare impostata con assoluta correttezza: proporremmo l'ammissione al passivo per il solo tributo, motivando l'esclusione di sanzioni e interessi per carenza di prova della notifica della cartella.

      Poi, se in sede di osservazioni sul progetto di stato passivo l'ente locale fornirà tale prova, si potrà esprimere parere favorevole all'accoglimento dell'istanza originaria.
      • Angela Sapio

        Roma
        13/04/2020 10:10

        RE: RE: AMMISSIONE ALLO STATO PASSIVO CREDITO DELL'ENTE LOCALE

        Buongiorno, mi aggiungo al quesito per evitare di aprirne uno nuovo con simile contenuto.

        Domanda di ammissione al passivo di AMA per credito TASI dal 2006 in poi.
        Il creditore allega:
        1) estratto conto (atto interno);
        2) avvisi di pagamento (quelli con cui viene comunicata la fattura da pagare e viene riportato nel riquadro in alto quali sono le fatture rimaste insolute).
        Nello specifico, relativamente alle precedenti fatture, è scritto "per i pagamenti non domiciliati in banca utilizzare l'allegato bollettino secondo le modalità indicate. Attenzione !!! Non risulta ancora pervenuto il pagamento dei documenti sotto indicati; se il pagamento è
        stato effettuato, il presente sollecito è da ritenersi nullo".

        Detti avvisi sono tutti privi di prova di invio e ricezione (e credo siano stati inviati senza neppure la racc.a.r.).

        Io ho seguito questo ragionamento:
        in assenza di prova di atti interruttivi del termine di prescrizione quinquiennale ex art. 2948 n. 4 c.c., escluderei i crediti relative alle fatture dal 2006 al 2015, riconoscendo solo i crediti successivi (quelli non ancora prescritti), con il privilegio ex art. 2752, 3° co.c.c.

        Supponendo che la soluzione da me proposta sia condivisibile, l'altra domanda è:
        se il creditore dovesse integrare la domanda di ammissione trasmettendo la prova di invio e di ricezione di detti avvisi, dovrei considerare gli stessi come interruttivi del termine di prescrizione, sebbene in essi sia contenuto solamente un richiamo alle precedenti fatture rimaste insolute (senza una esplicita e formale richiesta di pagamento...?).

        Grazie per il confronto.

        Cordiali saluti.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          13/04/2020 12:36

          RE: RE: RE: AMMISSIONE ALLO STATO PASSIVO CREDITO DELL'ENTE LOCALE

          Siamo assolutamente d'accordo sulla soluzione esposta nella prima parte del quesito: in assenza di prova dell'avvenuta interruzione della prescrizione, dei crediti relativi alle annualità più risalenti non si può che chiedere la non ammissione.

          Per quanto riguarda gli atti interruttivi della prescrizione, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 24116 del 28/11/2016 ha delineato a nostro avviso con sufficiente chiarezza i confini del quarto comma dall'art. 2943 c.c. ("La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore"), stabilendo che "un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di Ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto".

          Se le prove che AMA produrrà rispetteranno tali requisiti si potrà riconoscere loro l'effetto interruttivo.

          Ricordiamo infine che comunque da essi il termine prescrizionale ritorna a correre, ed è sempre un termine quinquennale, non rientrandosi certamente nella previsione dell'art. 2953 c.c.