Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - PASSIVO E RIVENDICHE

Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e decreto esecutorietà ex art. 647 c.p.c.

  • Matteo Siciliano

    Genova
    16/01/2020 15:40

    Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e decreto esecutorietà ex art. 647 c.p.c.

    Buongiorno,

    mi si è presentata la seguente situazione:
    1. un legale chiede l'ammissione al passivo per onorari e spese liquidate in un decreto ingiuntivo emesso come "provvisoriamente esecutivo" dal Tribunale del Lavoro;
    2. il conseguente atto di precetto è stato regolarmente notificato;
    3. il decreto non è stato opposto nei 40 giorni: questo lo si desume anche da una certificazione rilasciata dal Funzionario Giudiziario del Tribunale, Sezione Lavoro.

    Ritenevo che affinché un decreto ingiuntivo potesse essere opponibile al Fallimento, occorresse il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. rilasciato dallo stesso Giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo.

    In seguito, mi è stata mossa l'osservazione che tale decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. non sia necessario per i decreti ingiuntivi emessi come "provvisoriamente esecutivi".

    Vi chiederei, se possibile, qualche chiarimento in merito, in quanto non riesco a trovare conferma o smentita sull'osservazione che mi è stata posta.

    Grazie molte.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      17/01/2020 18:32

      RE: Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e decreto esecutorietà ex art. 647 c.p.c.

      "Non è opponibile alla procedura fallimentare il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., poiché, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, solo in virtù della dichiarazione giudiziale di esecutorietà il decreto passa in giudicato, non rilevando l'avvenuta concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c. o la mancata tempestiva opposizione alla data della dichiarazione di fallimento; né ciò viola l'art. 1, protocollo n. 1, della CEDU (che tutela sia i "beni" che i valori patrimoniali, compresi i crediti) poiché l'aspettativa dell'ingiungente di tutela del diritto di credito in via privilegiata non ha base legale di diritto interno alla luce della suddetta consolidata giurisprudenza" (Cass. 03/09/2018, n.21583).
      Questa è, a quanto ci risulta la più recente di un indirizzo costante che trova fondamento nel fato che, in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquisto efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell'art. 647 cpc, all'esito di una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all'interno del processo di ingiunzione (Cass. I, n. 16215/2015; Cass. III, n. 13207/2015). Del resto, la provvisoria esecutorietà ha soltanto lo scopo di permettere "provvisoriamente" l'esecuzione in attesa che il decreto ingiuntivo diventi definitivo, sicchè se questo, in conseguenza del fallimento dell'ingiunto, non potrà più diventare tale, anche la provvisoria esecutorietà viene meno.
      Infine, lei dice che "un legale chiede l'ammissione al passivo per onorari e spese liquidate in un decreto ingiuntivo"; probabilmente è la parte ingiungente che chiede, attraverso il legale, l'ammissione per dette spese, ma se, eventualmente fosse il legale a chiederle in proprio, controlli se è stata disposta la distrazione delle spese in suo favore.
      Zucchetti SG srl
      • Angelo Berti

        Portogruaro (VE)
        22/11/2022 10:42

        RE: RE: Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e decreto esecutorietà ex art. 647 c.p.c.

        Buongiorno, mi collego a questa sempre interessante discussione.
        Per un credito da lavoro dipendente munito di un Decreto ingiuntivo ho richiesto al legale del creditore di integrare la documentazione allegata all'istanza di ammissione, producendo il decreto di esecutorietà ex art. 647 cpc emesso con data antecedente al fallimento.
        Detto legale mi risponde di non capire se intendevo riferirmi alla formula esecutiva apposta sul  decreto ingiuntivo successivamente all'emissione, ovvero alla dichiarazione di definitività per mancata opposizione perché, secondo lui, la dichiarazione di definitività è completamente scollegata rispetto alla dichiarazione di fallimento e può esser rilasciata dalla Cancelleria in qualunque momento, anche successivo alla dichiarazione di fallimento e ciò che invece è rilevante ai fini dell'ammissione è l'apposizione della formula esecutiva.
        L'avvocato prosegue affermando che l'art. 647 cpc si riferisce alla definitività del decreto ingiuntivo per mancata opposizione e quindi l'esecutività è stata concessa immediatamente al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo, indipendentemente dall'opposizione o meno allo stesso che, nella fattispecie, non si è verificata. Pertanto -conclude il legale - anche in questo caso, la dichiarazione del Tribunale non concerne l'esecutorietà del decreto ingiuntivo bensì la definitività dello stesso.
        Io, al contrario, rimango dell'opinione che il DI sprovvisto dell'esecutorietà ex art. 647 cpc di data anteriore al fall.to sia da considerare quale tamquam non esset ma dato che , dalla contabilità, il dipendente risulta effettivamente creditore sarei propenso ad ammettere al passivo in privilegio gli emolumenti non corrisposti escludendo spese legali ed altri costi inerenti e conseguenti (come il precetto) al D.I.
        E' corretto secondo Voi?
        Grazie molte, cordiali saluti
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          22/11/2022 18:23

          RE: RE: RE: Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e decreto esecutorietà ex art. 647 c.p.c.

          E' corretto il suo ragionamento, nel mentre non capiamo del tutto quello del legale che ci sembra non dia il dovuto valore al provvedimento ex art. 647 cpc nel mentre valorizza quello della provvisoria esecutorietà del decreto che indica semplicemente che il titolo può essere già portato in esecuzione anche di opposizione e fin quando non viene revocata, ma non ha nulla a che vedere con il provvedimento di esecutorietà per mancata opposizione o per inattività dell'opponente di cui tratta l'art. 647 cpc, che dà il crisma della definitività al decreto ingiuntivo e che, per le ragioni tante volte esposte dalla costante giurisprudenza della Cassazione, deve intervenire prima della dichiarazione di fallimento dell'ingiunto.
          Zucchetti Sg srl
    • Riccardo Mengozzi

      Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC)
      12/02/2020 18:58

      RE: Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e decreto esecutorietà ex art. 647 c.p.c.

      In caso di sentenza di fallimento resa il 11.07.2019 e depositata in cancelleria il 15.07.2019, un D.I. provvisto di formula esecutiva il 12.07.2019 è opponibile alla massa?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        13/02/2020 19:09

        RE: RE: Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e decreto esecutorietà ex art. 647 c.p.c.

        Se per formula esecutiva intende il provvedimento di cui all'art. 647 cpc, lo stesso è opponibile al fallimento in quanto antecedente alla data del deposito della sentenza di fallimento.
        Se, invece, lei per formula esecutiva intende l'emissione di un decreto provvisoriamente esecutivo, tale decreto, indipendentemente dalla data del deposito o della emissione della sentenza di fallimento, non è opponibile al fallimento.
        Zucchetti SG srl
    • Angela Sapio

      Roma
      16/05/2020 14:41

      RE: Decreto ingiuntivo esecutivo ex art. 647 c.p.c.

      Buongiorno.
      Mi aggiungo al sopra esposto quesito per evitare di aprirne uno nuovo.

      Avrei bisogno di un Vostro parere.

      Ammissione al passivo del fallimento sulla base del decreto ingiuntivo munito di attestazione ex art. 647 c.p.c..

      La data in cui il Giudice ha dichiarato l'esecutorietà è anteriore alla dichiarazione di fallimento ma la pubblicazione ad opera della cancelleria è successiva alla dichiarazione di fallimento.

      Sono in dubbio se, in tale circostanza - e tenuto conto che l'art. 647 c.p.c. dispone che sia il Giudice che dichiara esecutivo il decreto - posso considerare detto decreto comunque opponibile al fallimento, essendo stato dichiarato tale dal Giudice prima della dichiarazione di fallimento (e ciò seppure la relativa pubblicazione ad opera della cancelleria sia avvenuta in data successiva alla dichiarazione di fallimento).

      Grazie mille per il confronto.
    • Paolo Caprari

      Reggio Emilia (RE)
      26/10/2022 15:04

      RE: Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e decreto esecutorietà ex art. 647 c.p.c.

      Buongiorno,
      chiedo il Vostro parere relativamente alla seguente situazione.
      La società è stata dichiarata fallita su istanza di un creditore ed all'interno della sentenza viene riportato che parte ricorrente ha provato il proprio credito in virtù di decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo e successivo atto di precetto, e che detta questione integra la condizione prevista dall'art. 1, c. 2, lett. c) L.F.
      Il creditore ha presentato insinuazione al passivo fallimentare per il credito vantato dalla società nonché per le spese legali liquidate nel D.I., tuttavia dalle verifiche effettuate è emerso che tale decreto ingiuntivo non è ad oggi munito di esecutorietà ex art. 647 c.p.c.
      Riterrei ammissibile il credito per sorte capitale in quanto risultante anche dalla contabilità aziendale, relativamente alle spese legali richieste proporrei l'esclusione in quanto il decreto ingiuntivo non risulta opponibile alla Procedura, tuttavia mi chiedo se quanto riportato della sentenza dichiarativa di fallimento possa in qualche modo ovviare alla assenza della esecutorietà e rendere dette spese ammissibili.

      Vi ringrazio per il prezioso aiuto
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        27/10/2022 19:57

        RE: RE: Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e decreto esecutorietà ex art. 647 c.p.c.

        La sua lettura è corretta. Quanto riportato dalla sentenza dichiarativa di fallimento non incide sul rilievo della inopponibilità del decreto ingiuntivo alla massa, sia perché, in linea generale, è l'accertamento del passivo dedicata alla verifica dei crediti e non la sentenza dichiarativa di fallimento, sia perché detta sentenza non ha dato atto della definitività del decreto ingiuntivo, ma semplicemente che lo stesso era provvisoriamente esecutivo. Tanto era sufficiente ad affermare lo stato di insolvenza del debitore in quanto il decreto costituiva titolo per portalo in esecuzione e se questa non aveva dato esito positivo, questo poteva essere sintomo di insolvenza da porre a base della dichiarazione di fallimento. Ora si tratta di stabilire se quel titolo è idoneo a giustificare l'ammissione al passivo e, sotto questo profilo, per i discorsi più volte fatti, diventa rilevante appurare se il decreto era stato dichiarato (non provvisoriamente esecutivo ma) definitivo prima della dichiarazione di fallimento.
        Zucchetti SG srl