ALTRO - Anatocismo

INSINUAZIONE BANCA E COMPENSAZIONE SOMME RICALCOLATE

  • Antonio Gaetano

    PARMA
    16/05/2016 11:22

    INSINUAZIONE BANCA E COMPENSAZIONE SOMME RICALCOLATE

    Buongiorno,
    espongo il seguente caso:
    - LA BANCA "X" si insinua al passivo del fallimento per scoperture su c/c provvedendo autonomamente a ricalcolare il saldo in regime di capitalizzazione semplice e senza applicazione CMS compresi interessi alla data del fallimento;
    - in sostanza il SALDO del c/c risulta pari a € 400 ma la banca si insinua per € 250, operando di fatti una compensazione, considerando il differenziale di € 150 oneri da stornare per effetto dei ricalcoli operati dallo stesso Istituto;
    - lo scrivente Curatore appurata la mancanza di tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto fino alla chiusura, ammette il creditore a condizione che questi produca tutti i documenti richiesti;
    - LA BANCA "X" presenta osservazioni, affermando che non avendo tutti gli estratti conto (dall'inizio del rapporto) ha iniziato i conteggi azzerando il saldo a partire dalla data di produzione degli estratti conto e pertanto insiste nell'ammissione.
    Alla luce di quanto sopra è possibile che la BANCA chieda di essere ammessa operando nei fatti una compensazione con tutte le somme che ha ricalcolato?
    Ad avviso dello scrivente la compensazione non puo' attuarsi in quanto le somme ricalcolate andrebbero acquisite in favore della massa mentre il credito della banca ha una natura concorsuale.
    Pertanto la banca avrebbe dovuto insinuarsi per l'effettivo credito risultante dal saldo di C/C senza operare la decurtazione menzionata.
    Qualora il G.D. ammettesse il credito cosi come richiesto (già depurato), la Procedura - che si è già attivata per i ricalcoli del caso e già in sede di presentazione di PROGETTO S.P. si è riservata la possibilità di agire anche giudizialmente per il recupero degli indebiti - si vedrebbe preclusa la possibilità di avere lo sperato rimborso?
    Stesso ragionamento verrebbe per un c/c ipotecario? Ovvero nel caso il cui la BANCA che ha garanzia ipotecaria che non fornisca tutti gli estratti conto potrebbe vedersi escluso il credito?
    Scusandomi in anticipo per l'eventuale poca chiarezza nell'esposizione, colgo l'occasione per augurare una buona settimana a tutto il forum, sperando di avere riscontro in merito.
    Saluti
    Antonio GAETANO
    PARMA
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      16/05/2016 20:27

      RE: INSINUAZIONE BANCA E COMPENSAZIONE SOMME RICALCOLATE

      A nostro avviso la ricostruzione da lei fatta poggi sull'erronea convinzione che nella specie la banca abbia operato una compensazione. In realtà, il conto corrente bancario di corrispondenza è caratterizzato dall'esplicazione di un servizio di cassa, in relazione ad operazioni di pagamento o di riscossione di somma, da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente. I corrispondenti addebiti ed accreditamenti sul conto - pur essendo inapplicabile la norma dell'art. 1823 c.c., propria del conto corrente ordinario e non richiamata dall'art. 1857 c.c. stesso codice per il conto corrente bancario, soggetto all'opposta regola della disponibilità immediata sancita dall'art. 1852 - comportano mere operazioni di conguaglio, che non possono considerarsi come frutto di compensazione in senso tecnico-giuridico, ma costituiscono semplice effetto contabile dell'esercizio del diritto, che spetta al correntista, di variare la disponibilità del conto con versamenti e prelievi. Egualmente la banca, nel definire il saldo nell'ambito del conto corrente effettua un conteggio tra le varie poste, che non dà luogo a compensazione, per la quale si richiede che i crediti reciproci derivino da autonomi rapporti giuridici, tant'è che l'art. 1853 c.c. prevede la compensazione, ma tra saldi di più rapporti di conto corrente; ed, infatti, anche l'accredito, da parte di una banca, in un conto corrente assistito da apertura di credito, di somme rimesse da terzi o provenienti da distinta posizione debitoria dell'istituto di credito, costituisce un'operazione che, salvo patto contrario, s'inserisce nell'ambito dell'unitario complesso rapporto di conto corrente e non realizza un'obbligazione autonoma della banca di rimettere al cliente le somme riscosse, suscettibile di compensazione legale con il saldo passivo, in quanto determina una semplice variazione quantitativa del debito del correntista, la quale può configurare, secondo le circostanze, o un atto ripristinatorio della disponibilità del correntista medesimo, ovvero un atto direttamente solutorio del debito di questi, risultante dal saldo contabile.
      Nella specie da lei rappresentata, quindi, la banca, con il ricalcolo del saldo, ha attuato una semplice variazione quantitativa del debito del correntista portando il suo credito finale da 400 a 250, ma non ha eseguito alcuna compensazione.
      Eguale discorso vale anche per un c/c ipotecario.
      Per quanto riguarda la prova del credito, lei ha ragione in linea di principio, in quanto soltanto la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del rapporto consente l'integrale ricostruzione dei rapporti di dare e avere. Tuttavia, ove la banca, gravata del relativo onere probatorio, non abbia prodotto tutti gli estratti conto, idonei a giustificare la pretesa creditoria, si procede a calcolare i rapporti di dare e avere tra le parti partendo dal cosiddetto saldo zero, che è ciò che la banca assume di aver fatto nella fattispecie.
      Zucchetti Sg srl
      .
      • Antonio Gaetano

        PARMA
        17/05/2016 08:43

        RE: RE: INSINUAZIONE BANCA E COMPENSAZIONE SOMME RICALCOLATE

        Ringrazio innanzitutto per l'immediato ed efficiente riscontro ma l'ulteriore dubbio sorge in merito alla possibilità per la Procedura di poter comunque agire giudizialmente per richiedere la ripetizione di somme indebitamente addebitate e che fondamentalmente si sostanziano nella decurtazione operata autonomamente dalla Banca.
        Qualora la Procedura, dietro apposita perizia econometrica, chiedesse la restituzione della somme alla Banca, questa potrebbe eccepire il fatto che sono già state oggetto di riduzione del Proprio Credito in sede di ammissione al Passivo?
        Sarebbe opportuno segnalare il fatto al il al G.D. in udienza oppure inserire nel provvedimento frasi del tipo "fatta salva e impregiudicata per la Procedura la possibilità di agire giudizialmente per il recupero di somme indebitamente addebitate"?

        Auguro una buona giornata e saluto cordialmente
        Antonio GAETANO
        PARMA
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          17/05/2016 20:27

          RE: RE: RE: INSINUAZIONE BANCA E COMPENSAZIONE SOMME RICALCOLATE

          La differenziazione che abbiamo sottolineato nella precedente risposta tra compensazione e conteggio in detrazione era rilevante proprio ai fini che lei propone.
          Invero, le Sezioni Unite della Cassazione (Cass. sez. un., 14 ottobre 2010, n. 16508)hanno precisato che, quando il creditore richiede l'ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, il provvedimento di ammissione del credito residuo nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa; riconoscimento che determina una preclusione endofallimentare, che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare, sotto i profili dell'esistenza, validità, efficacia, consistenza, il titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione proprio perché l'esame del giudice delegato ha investito anche il titolo posto a fondamento della pretesa, la sua validità, la sua efficacia e la sua consistenza. Le stesse S.U. hanno poi sottolineano che, qualora il creditore, detratti gli acconti ricevuti, sia stato ammesso allo stato passivo del credito residuo insoddisfatto, il provvedimento di ammissione non preclude la revocabilità dei pagamenti effettuati perché la decisione sull'ammissione implica necessariamente un accertamento circa la sussistenza del titolo giustificativo del residuo, ma non anche, al contrario, in ordine all'insussistenza di un maggior credito, e quindi relativamente all'opponibilità o meno alla massa di pagamenti antecedenti.
          A noi pare che la fattispecie da lei rappresentata, in cui il creditore banca si insinua per un saldo di conto corrente ricalcolato, sia assimilabile a questa fattispecie degli acconti versati, dato che, in entrambi i casi, il provvedimento di ammissione del credito per la parte insoddisfatta in conformità della richiesta non presuppone, neppure implicitamente, alcuna valutazione sulla validità ed efficacia della parte soddisfatta né riguardo alla determinazione delle varie poste che hanno determinato il saldo. E' anche vero, però, che potrebbe essere sostenuto che nel caso in esame l'ammissione della somma X comprende la valutazione della correttezza degli addebiti fatti dalla banca perché attraverso questi si è giunti alla determinazione del saldo. Se abbiamo ben capito, infatti, lei vorrebbe sostenere che, a seguito di un più esatto calcolo degli adedebiti a carico del correntista, la banca non sarebbe a credito neanche di 250, ma sarebbe lei debitorice verso il fallimento.
          In questa situazione di incertezza, la soluzione più tranquillante è escludere il credito o comunque ammetterlo per la differenza tra quanto preteso e detratto in base ad un calcolo degli addebiti illegittimamente effettuati, eccependo la erroneità degli addebiti effettuati, il cui esatto ricalcolo porterebbe ad un diverso risultato, giacchè l'ammissione, pur con l'aggiunta di una frase del tipo di quella da lei indicata, sarebbe compromettente, sempre che si segua l'idea che l'ammisisone del saldo comporti anche la decisione dugli addebiti.
          Zucchetti Sg srl

          • Enrico Rocco

            SALERNO
            26/10/2016 14:33

            INSINUAZIONE BANCA E COMPENSAZIONE SOMME RICALCOLATE - URGENTE

            La banca propone ammissione allo stato passivo del fallimento per esposizione debitoria su rapporti bancari di anticipo fatture e conto corrente ordinario. tale esposizione è stata rielaborata da un ctp della banca. la società in bonis proponeva giudizio per accertamento e condanna alla ripetizione di indebito e risarcimento danni nei confronti della banca per interessi anatocistici ed usurari con ctp propria. Poi la Banca proponeva riconvenzionale.
            L'udienza fissata per il presente giudizio è fissata per il mese di dicembre 2016.
            Quale consiglio mi date relativamente all'ammissione, ammetto con riserva nell'attesa del giudizio oppure escludo nell'attesa del giudizio innanzi al tribunale ordinario?
            grazie mille
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              26/10/2016 19:21

              RE: INSINUAZIONE BANCA E COMPENSAZIONE SOMME RICALCOLATE - URGENTE

              Non ricorre una ipotesi di ammissione con riserva perché manca una sentenza di primo grado non definitiva che giustifichi l'ammissione con riserva ex art. 96, co. 2 n. 3 l.f., né può rigettare la domanda in attesa del giudizio ordinario perché questo giudizio è improcedibile e improseguibile, per il principio della esclusività dell'accertamento del passivo. Ossia dichiarato il fallimento del soggetto convenuto in causa per la condanna al pagamento di una somma di danaro, il creditore non può continuare la causa ordinaria, ma, se intende concorrere sul patrimonio fallimentare, deve passare necessariamente attraverso la verifica del passivo. Non a caso, infatti, la banca ha presentato domanda di insinuazione al passivo, che ora lei deve valutare. Se ritiene che sono valide le eccezioni che già aveva sollevato la parte in sede ordinaria, le ripropone escludendo il credito insinuato, pro quota o per intero, a seconda del controcredito che vantava il fallito.
              Immaginiamo già la sua obiezione di non essere in grado di valutare la situazione, che non è obbiettivamente facile, anche perché la sommarietà del procedimento di verifica non consente un approfondimento; in questi casi conviene comunque respingere l'ammissione per i motivi già fatti valere dal fallito che ripropone in via di eccezione (a meno che non siano palesemente infondati e proposti in via defatigatoria), costringendo così la banca a proporre opposizione allo stato passivo nell'ambito del quale, seppur si tratta di un procedimento camerale, potrà essere effettuata quella consulenza tecnica di ufficio che appare risolutiva.
              Zucchetti SG srl