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Continuita tra concordato preventivo e fallimento-conteggio interessi- prededuzione compensi professionistiti

  • STEFANO CARLI

    RIMINI
    25/01/2016 18:02

    Continuita tra concordato preventivo e fallimento-conteggio interessi- prededuzione compensi professionistiti

    Buon giorno avrei bisogno di un vostro parere urgente in merito alla seguente caso :
    "Una srl presenta ricorso per concordato in bianco in data 15.10.2013 iscritto al registro imprese in data 16.10.2013 ; in data 02.05.2014 presenta il piano ed in data 30.06.2014 viene ammessa alla procedura di concordato.
    Nell'udienza di dicembre 2014, prima dell'inizio delle operazioni di voto, la società rinuncia al concordato e nella medesima data il Tribunale dichiara improcedibile il concordato.
    Nel maggio 2015 la società presenta istanza di fallimento in proprio motivando che " a seguito dei rilievi effettuati dal commissario la situazione patrimoniale risulta aggravata determinando l'impossibilita di assicurare il rispetto integrale del piano".
    Dopo 3 mesi circa viene pubblicata la sentenza di fallimento in cui viene dichiarato dal Tribunale che " lo stato di insolvenza e' acclarato dal fatto che la societa' in liquidazione ha un attivo palesemente insufficiente alla soddisfazione dei creditori."
    Si chiede se a vostro avviso alla luce della piu recente giurisprudenza si può validamente sostenere la consecuzione delle due procedure ai fini dell' art 69 bis 2 comma della legge fallimentare e se in tal caso gli interessi convenzionali e legali debbano esse calcolati ex art 55 l.f. solo fino alla data di presentazione del concordato (fatte salva l' applicazione dell'art 54 lf 3 comma per i crediti assistiti da diritto di prelazione in relazione agli interessi legali successivi all'anno in corso alla data di presentazione del concordato).
    Si chiede inoltre se nel caso in esame ai compensi dell'attestatore, dei periti e dell'avvocato che hanno assistito la societa prima della presentazione del ricorso e nelle fasi successive per la predisposizione del piano ed in sede di ammissione alla procedura poi rinunciata possa essere riconosciuta la prededuzione.
    Distinti saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      25/01/2016 20:41

      RE: Continuita tra concordato preventivo e fallimento-conteggio interessi- prededuzione compensi professionistiti

      Queste domande sono molto frequenti (anche se per lo più limitate alla prededuzione dei crediti dei professionisti che hanno assistito il debitore) e, da un po' di tempo rispondiamo che non può darsi una risposta sicura allo stato dell'arte in quanto non è agevole individuare una tendenza univoca della giurisprudenza da adattare alla variegata realtà. Nel caso, in particolare, vi è stata una fase di concordato con riserva ed una di concordato e poi la rinuncia alla domanda, da cui la prima domanda: può il debitore vanificare i diritti intanto acquisti (ad esempio finanziamenti effettuati con la garanzia della predeuzione) rinunciando alla domanda, o comunque far saltare i termini per le revocatorie ecc. a suo arbitrio. Si dovrebbe rispondere di no, tanto più che è stata abrogata la disposizione di cui all'art. 11 del d.l. n. 145 del 2013, convertito dalla legge 9 del 2014, che forniva una interpretazione autentica del secondo comma dell'art. 111, ma, di contro, nel suo caso vi è stata una frattura abbastanza consistente tra la fine del concordato e la dichiarazione di fallimento, che potrebbe anche non essere rilevante, dato che la continuità non deve essere cronologica ma funzionale.
      In sostanza noi propenderemmo più per la consecuzione, con tutte le conseguenze del caso sia in ordine al termine di cui al secondo comam dell'art. 69bis (che risalirebbe alla prima procedura) che agli interessi (egualmente sarebbe applicabile la normativa di cui all'art. 55 già nella prima procedura per il richiamo di cui all'art. 169) e gli stessi effetti continuerebbero gli effetti nel fallimento, sia in ordine alla prededuzione, anche se per queste si pone anche il problema non indifferente della utilità; tuttavia, si tratta di una opinione.
      Zucchetti SG srl