ALTRO - Anatocismo

POTERI DEL CTU - ART. 198

  • Paolo Angelo Alloisio

    NOVI LIGURE (AL)
    04/02/2021 13:17

    POTERI DEL CTU - ART. 198

    In base alla sentenza della Cassazione 6 dicembre 2019 n.31886 (che devo, comunque, ulteriormente approfondire), mi sembra di comprendere (con tutti i limiti della mia estrema sintesi) che il CTU non possa richiedere ed esaminare documenti non prodotti in giudizio, sostanzialmente perchè violerebbe il principio dell'onere della prova incombente sui litiganti, di fatto, eliminando, a favore della parte inadempiente, le preclusioni (in tema di produzione di atti) nel frattempo verificatesi.
    Questo orientamento della Cassazione come si coordina, però, rispetto all'art. 198 c.p.c. in tema di "esame contabile" ed in particolare al potere del CTU di esaminare documenti e registri non prodotti in causa?
    Preciso che la CTU a me richiesta è di natura contabile vertendo su movimenti bancari intestati al de cuius nell'ambito di un contenzioso tra eredi.
    In buona sostanza, se , secondo me, manca qualcosa tra la documentazione prodotta in giudizio per rispondere al quesito del CTU posso/devo chiedere questi ulteriori documenti, oppure no?
    Il mio timore è una eventuale nullità della CTU per aver travalicato i poteri a me attribuiti dalla legge e dal Giudice Istruttore.
    Grazie
    Cordiali saluti
    Paolo Angelo Alloisio
    • Paolo Angelo Alloisio

      NOVI LIGURE (AL)
      04/02/2021 13:18

      RE: POTERI DEL CTU - ART. 198

      Scusate,
      ho scritto qui, perchè non sapevo dove compilare un quesito in tema di CTU.
      Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/02/2021 19:51

      RE: POTERI DEL CTU - ART. 198

      Non ha trovato dove mettere il quesito perché questo è un Forum di diritto fallimentare e non di diritto processuale civile.
      Comunque rispondiamo egualmente alla domanda ricordando che la sentenza da lei citata si segnala per l'approfondimento completo della materia, con esposizione delle varie interpretazione con i relativi precedenti e le ragioni che spingono alla scelta di quella più rigorosa, secondo cui il consulente non può mai nè indagare su questioni non prospettate dalle parti, perchè violerebbe il principio che addossa loro l'onere di allegazione dei fatti, ed impedisce al giudice di indagare su questioni non prospettate dai litiganti; nè accertare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione perchè violerebbe il principio che addossa alle parti l'onere della prova, salva l'ipotesi della impossibilità assoluta ed oggettiva, per le parti, di provare quei fatti se non col ricorso alla consulenza tecnica.
      Secondo questo orientamento, quindi, al consulente "non compete alcun potere di supplenza" delle parti; egli può valutare scientificamente o tecnicamente i fatti già provati, oppure acquisire gli elementi (ad es. misurazioni, stime, analisi) necessari al riscontro di veridicità dei fatti documentati dalle parti, ma mai spingersi ad introdurre nel processo fatti nuovi, od a ricercare di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, per come dedotti dalle parti. In ogni caso deve escludersi "che il consulente possa acquisire documenti mai ritualmente prodotti in causa, dato che in tale ipotesi non si tratta di utilizzare dei semplici elementi di fatto, ma di valutare una prova documentale, la quale può essere utilizzata in giudizio solo nel caso in cui il giudice, su espressa richiesta delle parti, ne abbia ordinato l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c."
      Con questa linea interpretativa non contrasta l'art. 198 c.p.c. giacchè anche nel corso di una consulenza contabile viene escluso dalla giurisprudenza che possa ammettersi la produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito (i quali debbano necessariamente essere provati dalle parti secondo le regole delle deduzioni istruttorie); i maggiori poteri di indagine che il CTU sembra avere nel caso delle consulenze contabili sono comunque subordinate al consenso delle parti, anzi, il consenso delle parti non è sempre sufficiente "atteso che, ai sensi dell'art. 198, tale consenso può essere espresso solo con riferimento all'esame di documenti accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice (Cass. I, n. 24549/2010, nella fattispecie con riguardo all'inammissibilità della produzione di contabili bancarie in corso di c.t.u. relativa a revocatoria fallimentare di rimesse; nello stesso senso, Cass. I, n. 8403/2016).
      Zucchetti SG srl .