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vendita azioni di una banca

  • Paola Muscolino

    Bolzano (BZ)
    25/11/2019 16:08

    vendita azioni di una banca

    Sarebbe prevista una vendita competitiva di un certo numero di azioni di una banca, vendita tramite commissionario tramite i meccanismi previsti dalla banca stessa: quindi pubblicità sul portale della banca con vendite settimanali al prezzo fissato dalla banca stessa per le proprie azioni in base alle domande. Sembrerebbe un meccanismo incompatibile con la pubblicità sul pvp, pur prevista per tutti i beni mobili. Dato che però la banca prevede unicamente questa modalità per la vendita delle proprie azioni, anche in presenza di procedure esecutive e/ o fallimentari, come procedere?
    • Zucchetti SG

      01/12/2019 07:49

      RE: vendita azioni di una banca

      La disciplina del pignoramento delle partecipazioni azionarie non è stata attenzionata dalla riforma del diritto societario intervenuta con il d.lgs n. 6/2003, né esiste un ordito normativo che la riguardi direttamente. Essa, pertanto, deve essere tessuta raccordando la disciplina sostanziale (codicistica e speciale) con quella processuale.
      In linea generale ed in via di prima approssimazione, non vi sono limiti particolari ad ammettere il pignoramento di azioni, essendo le stesse ascrivibili al genus dei beni mobili. Una preclusione esiste per le sole azioni o quote rappresentative del capitale di società cooperative, finché dura la società, secondo quanto dispone l'art. 2537 c.c.
      Con riferimento, più in generale, alle azioni dematerializzate, ex art. 28, 2° co.mma 2, d.lgs. 24.-6.-1998, n. 213 (il quale prevede che gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentari non possono più essere rappresentati da titoli), occorre muovere dalla previsione dell'art. 2355, 5° co.ultimo comma, c.c., a norma del quale il trasferimento "si opera mediante scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari". Detti conti sono tenuti dagli istituti di credito, i quali a norma del regolamento congiunto Consob Banca d'Italia del 22.2.2008, per ogni titolare devono accendere conti separati su cui registrare gli strumenti gravati da vincoli.
      Quanto al procedimento di vendita, si ritiene da parte di taluni che all'esito della modifica dell'art. 503 c.p.c. ad opera del d.l. 132/2014, convertito, con modificazioni, inl l. 162/2014, il procedimento di vendita obbligato sia quello da svolgersi con il sistema senza incanto.
      Altri obiettano che la naturale propensione alla circolazione tipica della circolazione azionaria, giustificherebbe l'assenza di vincoli per il gGiudice circa l'opzione per il modello liquidativo.
      Inoltre, proprio in conseguenza dell'applicabilità diretta della disciplina sulla espropriazione mobiliare, la vendita delle partecipazioni azionarie soggiace al novellato art. 532, 2° comma secondo., c.p.c., con la conseguenza che il Giudice fisserà il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza, in caso di esito infruttuoso ed in assenza di richieste di integrazione del pignoramento, disporrà la chiusura anticipata della procedura anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164 bis disp. att. c.p.c..
      Ciò premesso, non vi sono preclusioni di sorta a procedere ad una vendita competitiva secondo le modalità previste dalla banca, ove ne sia valutata la compatibilità rispetto alle esigenze della procedura.
      In questo caso l'avviso di vendita sul portale potrà limitarsi a fornire le informazioni necessarie per indirizzare il mercato, veicolandolo sul portale della banca.
      È evidente che il termine di giorni 30 di cui all'art. 107 comma primo c.p.c. sarà considerato a partire dal primo momento utile per la negoziazione.