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VENDITA DI BENI IMMOBILI CONFISCATI - AMMIN. GIUDIZIALE

  • Francesco Cappello

    ALBA (CN)
    30/04/2024 09:38

    VENDITA DI BENI IMMOBILI CONFISCATI - AMMIN. GIUDIZIALE

    Gent.mi,
    sottopongo alla vostra attenzione il seguente quesito.
    Il Giudice penale ha nominato un professionista quale amministratore giudiziale con incarico di provvedere alla vendita dei beni immobili confiscati mediante procedura competitiva
    Si chiede se vi sono modalità di vendita specifiche da adottare oppure se il professionista incaricato è libero di adottare la modalità di vendita che ritiene più opportuno.
    Nel caso si adotti la vendita mediante aste online e conferimento di incarico a soggetto specializzato, è obbligatoria la pubblicazione sul PVP?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      30/04/2024 11:58

      RE: VENDITA DI BENI IMMOBILI CONFISCATI - AMMIN. GIUDIZIALE

      Ai sensi dell'art. 60, comma secondo, d.lgs 6 settembre 2011, n. 159 (recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione"), le vendite dei beni confiscati sono effettuate "con procedure competitive sulla base del valore di stima risultante dalle relazioni di cui agli articoli 36 e 41, comma 1, o utilizzando stime effettuate da parte di esperti". Il comma 3 aggiunge che "Con adeguate forme di pubblicità, sono assicurate, nell'individuazione dell'acquirente, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La vendita è conclusa previa acquisizione del parere ed assunte le informazioni di cui all'articolo 48, comma 5, ultimo periodo".
      Come si vede, la norma riecheggia l'art. 107, comma 1, l.f., oggi sostituito dall'art. 216, comma 2 cci, senza tuttavia prevedere, come faceva l'art. 107 f.l., e come oggi fa l'art. 216, la pubblicità dell'avviso di vendita sul Portale delle vendite pubbliche. Probabilmente, la cosa si deve ad un difetto di coordinamento normativa, ma allo stato non è possibile affermare che la pubblicità su PVP sia obbligatoria.
      Detto questo, e venendo alle modalità attraverso cui devono essere assicurati gli adempimenti pubblicitari, osserviamo che la norma richiamata chiede che siano soddisfatti due requisiti: il primo è che la pubblicità sia "adeguata"; il secondo è che questa adeguatezza si misuri sulla capacità di assicurare "la massima informazione partecipazione degli interessati".
      È evidente che una disposizione di tal fatta determina, in capo al soggetto incaricato, un'assunzione di responsabilità che a nostro avviso deve essere adeguatamente ponderata per evitare di incorrere in responsabilità. A questo proposito un suggerimento potrebbe essere quello di prevedere le stesse forme di pubblicità indicate per le vendite giudiziarie dall'art. 490 c.p.c. in modo da poter tranquillamente rappresentare di aver diligentemente operato.
    • Francesco Cappello

      ALBA (CN)
      08/05/2024 17:50

      RE: VENDITA DI BENI IMMOBILI CONFISCATI - AMMIN. GIUDIZIALE

      Mi ricollego al quesito sopra formulato per un'altra precisazione.
      Il caso di cui trattasi è relativo alla vendita di un bene confiscato a seguito di sequestro preventivo per equivalente nell'ambito di procedimento penale NON relativo a reati di mafia e la vendita è stata delegata all'Amministratore Giudiziario all'uopo esaminato.
      Deve in tal caso comunque seguirsi la procedura prevista dal Codice antimafia (tra cui pubblicazione sul sito del Demanio, dichiarazione antimafia da parte dell'aggiudicatario?).
      Oltre a quanto sopra - eventualmente - è poi necessario prevedere l'obbligo dell'aggiudicatario di richiedere la dichiarazione antiriciaggio prevista ora per le esecuzioni immobiliari?
      Ringrazio per il confronto
      • Zucchetti SG

        10/05/2024 12:04

        RE: RE: VENDITA DI BENI IMMOBILI CONFISCATI - AMMIN. GIUDIZIALE

        La precisazione ci consente di offrire ulteriori dettagli, e di correggere parzialmente il tiro, atteso che nella precedente risposta avevamo supposto che si trattasse di confisca eseguita ai sensi del codice antimafia.
        L'art. 104-bis, comma 1 disp. att. c.p.c. prevede che "In tutti i casi in cui il sequestro preventivo o la confisca abbiano per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione…l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario.
        Aggiunge il comma 1-bis che "Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. In caso di sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo".
        Quindi, la norma dispone che in tutti i casi di confisca si nomina un amministratore giudiziario ed all'attività di costui si applicano le norme del Libro I, titolo III, del codice antimafia. Tuttavia, non tutte queste norme si applicano, ma solo quelle che "recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni".
        Orbene, andando a vedere il titolo III del libro I, ci si avvede del fatto che esso, intitolato "L'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati", consta di 4 capi:
        "Capo I L'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati
        Capo II La gestione dei beni sequestrati e confiscati
        Capo III La destinazione dei beni confiscati
        Capo IV Regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati".
        Orbene, poiché l'art. 104-bis fa riferimento non a tutto il titolo terzo, ma solo a quelle riguardanti la nomina e la revoca dell'amministratore i compiti dello stesso la gestione dei beni, riteniamo che le norme da applicare siano solo quelle dei capi I e II, e dunque non quelle relative alla destinazione dei beni confiscati, tra cui l'art. 48 comma 5, che contiene disposizioni relative alle modalità della vendita (facendo riferimento alle norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili), ed agli adempimenti pubblicitari.
        Detto questo, il secondo capoverso dell'art. 104-bis comma 1 citato, aggiunge che, "In caso di sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo". Il legislatore, pertanto, ferme restando l'applicazione di alcune norme di cui al titolo III del libro I (e segnatamente di quelle di cui al capi I e II, che vanno dall'art. 35 all'art. 44 del codice antimafia) stabilisce che in caso di sequestro o confisca ex art. 321 c.p.p. si applicano anche le norme di cui al libro I, titolo IV, e dunque gli artt. da 52 a 65 del codice antimafia. Anche qui non si tratta di applicazione pura e semplice di queste disposizioni, ma di applicazione "ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria", sicché a nostro avviso non potranno essere applicate quelle disposizioni, tra cui ad esempio l'art. 60.
        Invece, un rinvio integrale alle norme del codice antimafia si rinviene nel comma 1-quater nell'art. 104-bis disp. att. c.p.p., a mente del quale "Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-bis del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159".
        Come si vede, in questo caso il rinvio alle disposizioni del titolo IV del libro primo non è compiuto "ai [soli] fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria", ma è integrale.
        Se così è, al di fuori dei casi di vendita di beni confiscati nei casi indicati dall'art. 104-bis comma 1-quater disp. att. c.p.p. (e cioè al di fuori dei casi di beni confiscati nei casi di cui all'art. 240-bis c.p., nei casi di confische disposte da norme che all'art. 240-bis fanno riferimento, o nei casi di confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis c.p.p.) la disciplina delle modalità della vendita, e dei conseguenti adempimenti pubblicitari, è da ricercare nell'art. 86 disp. att. c.p.c. il quale prevede che "La cancelleria provvede alla vendita delle cose di cui è stata ordinata la confisca, salvo che per esse sia prevista una specifica destinazione. Il compimento delle operazioni di vendita può essere delegato a un istituto all'uopo autorizzato o ad uno dei professionisti indicati negli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile, con le modalità ivi previste, in quanto compatibili", in tal caso, il richiamo alla modalità di cui all'art. 591-bis c.p.c. implica che gli adempimenti pubblicitari saranno quelli di cui all'art. 490 c.p.c. (ivi compresa la pubblicazione del PVP) e che l'aggiudicatario dovrà rendere la dichiarazione antiriciclaggio, cui peraltro l'art. 591-bis fa esplicito riferimento.
    • Francesco Cappello

      ALBA (CN)
      10/05/2024 14:25

      RE: VENDITA DI BENI IMMOBILI CONFISCATI - AMMIN. GIUDIZIALE

      Grazie per il chiarimento.
      Sussiste ora un altro dubbio.
      Per Poter pubblicare l'avviso di vendita sul PVP, in quale sezione si deve accedere?
      Si deve accedere nella sezione "Altre vendite" - "liquidazione volontaria - giudiziale"? Non ho rinvenuto sezioni dedicate.
      Chi autorizza il soggetto terzo incarico della vendita (gestore della vendita) a pubblicare l'avviso sul PVP? Mi pare che la cancelleria penale non abbia tali possibilità.
      • Zucchetti SG

        11/05/2024 08:55

        RE: RE: VENDITA DI BENI IMMOBILI CONFISCATI - AMMIN. GIUDIZIALE

        Purtroppo il PVP non nasce per questo tipo di vendite. Occorre procedere per tentativi, provando "altra vendita". Alla pubblicazione provvederà il commissario giudiziale incaricato degli adempimenti di cui all'art. 591-bis cpc. La nomina equivale già ad autorizzazione