Menu
Forum ESECUZIONI - LE OPPOSIZIONI
Rinnovazione trascrione pignoramenti
-
Antonio Carduccelli
Catanzaro (CZ) (CZ)01/09/2026 11:21Rinnovazione trascrione pignoramenti
Buongiorno
Io sono intervenuto in una procedura esecutiva risalente al 1985, instaurata nei confronti di 2 soggetti - uno dei quali fallito con contestuale e successivo intervento della procedura concorsuale - in cui sussistono n. 2 creditori ipotecari, i quali hanno ceduto i loro crediti in favore n. 2 cessionari che si sono costituiti.
I due cessionari hanno rispettivamente rinnovato in data 26/2/2010 e in data 3/3/2010 le trascrizioni dei pignoramenti e con ricorso del 25/10/2024 riassunta la procedura.
Nel corso del tempo ci sono state diverse opposizioni instaurate nei confronti dei cessionari, nelle quali non è stata contestata la titolarità del credito ed è stata anche presentata da parte della curatela fallimentare un' istanza per i provvedimenti ex artt. 600 c.p.c. e 180 disp. att. – non andata a buon fine - a cui hanno aderito tutte le parti anche il debitore rimasto.
Alla data odierna lo stesso ha presentato un' opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. chiedendo che il sig. G.E. dichiari che i cessionari non hanno acquistato i crediti, per effetto che le trascrizioni non sono state validamente rinnovate e pertanto che la procedura va cancellata.
Posto che il creditore da me rappresentato è titolato - quindi la procedura anche in caso di estromissione dei cessionari può continuare - , chiedo se l'opposizione per quanto riguarda la rinnovazione delle trascrizioni sia da inquadrare nell'ambito dell'art 615 c.p.c. o nell'ambito dell'art 617 c.p.c – con relative decadenze temporali.-
Zucchetti Software Giuridico srl
02/09/2026 10:14RE: Rinnovazione trascrione pignoramenti
Anticipando gli approdi del ragionamento che ci apprestiamo a svolgere osserviamo che la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento a nostro avviso non deve essere contestata nel termine dei 20 giorni decorrenti dalla scadenza del ventennio.
Proviamo a spiegare le ragioni di questo convincimento.
È noto che La l. n. 69/2009 ha introdotto, tra l'altro, due nuove norme nel codice civile, e cioè gli artt. 2668-bis e 2668-ter .
L'art. 2668-bis c.c., rubricato "Durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale", dispone che "la trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data» e che «l'effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine".
L'art. 2668-ter c.c., rubricato "Durata dell'efficacia del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili", si limita a prevedere che: "le disposizioni di cui all'articolo 2668-bis si applicano anche nel caso di trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili".
Per effetto di queste previsioni la durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili, si allinea a quella dell'efficacia dell'iscrizione ipotecaria (artt. 2847 c.c.), della trascrizione dell'atto di opposizione alla donazione (art. 563, ultimo comma, c.c.), nonché al termine pur sempre ventennale di prescrizione dei diritti reali su cosa altrui (artt. 954, ultimo comma, 970, 1014, n. 1, 1073, primo comma c.c.), di prescrizione dell'ipoteca sui beni acquistati da terzi (art. 2880 c.c.), necessario per usucapire (art. 1158 c.c.).
Con sentenza n. 4751 dell'11/3/2016, n. 4751, la Corte di Cassazione è intervenuta sulla questione relativa agli effetti del decorso del ventennio sulle procedure pendenti, ritenendo che la mancata rinnovazione della trascrizione comporta l'estinzione del giudizio, restando preclusa la possibilità per l'interessato di procedere ad una rinnovazione tardiva, di sua iniziativa o su termine concesso dal giudice dell'esecuzione.
In motivazione, la Corte ha osservato che "la fattispecie della mancata rinnovazione della trascrizione in quanto determinativa dell'impedimento alla prosecuzione del processo dà luogo ad un fenomeno estintivo che, pur normativamente giustificato, il legislatore non ha inteso collocare sotto l'àmbito dell'art. 630 c.p.c. Il potere officioso del giudice si deve allora estrinsecare certamente, sempre che non consti già ex actis la mancata rinnovazione, nell'invito a documentare se si è eseguita la rinnovazione ed eventualmente nell'assegnazione di un termine per documentare la rinnovazione (tempestiva), decorso il quale egli deve dichiarare che il processo esecutivo non può proseguire, perché è venuto meno l'effetto dell'originaria trascrizione del pignoramento ed esso stesso. Se si vuole, il contenuto potrà essere una formale dichiarazione di estinzione del processo esecutivo, ma senza parametrazione all'art. 630 c.p.c. Con la conseguenza che il provvedimento del giudice dell'esecuzione, com'è accaduto nella specie, sarà suscettibile di controllo con il normale rimedio previsto contro i provvedimenti del giudice, cioè l'opposizione agli atti ex art. 617 c.p.c. (e la stessa cosa dicasi per il provvedimento negativo). Questa soluzione è stata poi confermata da Cass., sez. III, 29 luglio 2016 n. 15764, nonché da Cass., sez. III, 6 giugno 2025, n. 15143 (La quale ha anche precisato che la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento ex artt. 2668-ter e 2668-bis c.c. determina l'improseguibilità del processo esecutivo, senza che possa operare la sanatoria di cui all'art. 156 c.p.c., perché l'omissione non produce la nullità del pignoramento, bensì la sua sopravvenuta inefficacia), Cass., sez. III, 7 giugno 2025, n. 15241 (secondo la quale alla rinnovazione della trascrizione del pignoramento occorre provvedere anche laddove la procedura esecutiva sia sospesa, "attesa la centralità della trascrizione nell'espropriazione immobiliare che, al fine di conseguire il suo scopo, soggiace alle regole pubblicitarie della circolazione dei beni immobili"), Cass., sez. III, 14 maggio 2026, n. 14250 (la quale ha affermato che la mancata rinnovazione della trascrizione per alcuni dei beni originariamente pignorati non determina l'improseguibilità dell'intera procedura, ma produce l'inefficacia del vincolo limitatamente ai soli cespiti non menzionati nella nota di rinnovazione)
Dal tessuto motivazionale della pronuncia n. 4751/2016, (e di quelle che hanno successivamente ribadito la rilevabilità d'ufficio della mancata rinnovazione), si ricava agevolmente che l'inefficacia del pignoramento per decorso del termine non va stigmatizzata dall'interessato nel termine di 20 giorni decorrenti dallo spirare del ventennio, essendo rilevabile d'ufficio anche dal giudice. Il soggetto interessato, dunque, potrà in ogni momento sollecitare l'esercizio dei poteri officiosi del giudice dell'esecuzione e reagire, questa volta con lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi, avverso il provvedimento che disponga la prosecuzione della procedura nonostante la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento.-
Antonio Carduccelli
Catanzaro (CZ) (CZ)02/09/2026 11:23RE: RE: Rinnovazione trascrione pignoramenti
Quindi se i cessionari vengono estromessi o meglio dichiarati che non sono creditori la trascrizione viene dichiarata nulla?
Ma è stata eseguita nei termini e da soggetti che a quella data erano creditori o comunque erano considerati tali, gli altri creditori dovevano procedere ad una seconda rinnovazione? E' possibile questa secondo ipotesi?-
Zucchetti Software Giuridico srl
02/09/2026 17:40RE: RE: RE: Rinnovazione trascrione pignoramenti
Se non abbiamo male inteso, la richiesta di precisazioni introduce un tema parzialmente diverso da quello posto nella prima domanda. Lì si chiedeva come impugnare la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento; qui si ci si interroga sulla validità della rinnovazione eseguita da un creditore che tale non è risultato essere.
A questo proposito occorre operare un distinguo sulla scorta degli insegnamenti che provengono da Cass. SU, 7 gennaio 2014, n. 61.
In questa pronuncia la Corte ha stabilito che "Nel processo di esecuzione forzata, al quale partecipino più creditori concorrenti, le vicende relative al titolo esecutivo del creditore procedente (sospensione, sopravvenuta inefficacia, caducazione, estinzione) non possono ostacolare la prosecuzione dell'esecuzione sull'impulso del creditore intervenuto il cui titolo abbia conservato la sua forza esecutiva. Tuttavia, occorre distinguere: a) se l'azione esecutiva si sia arrestata prima o dopo l'intervento, poiché nel primo caso, non esistendo un valido pignoramento al quale gli interventi possano ricollegarsi, il processo esecutivo è improseguibile; b) se il difetto del titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva del creditore procedente sia originario o sopravvenuto, posto che solo il primo impedisce che l'azione esecutiva prosegua anche da parte degli interventori titolati, mentre il secondo consente l'estensione in loro favore di tutti gli atti compiuti finché il titolo del creditore procedente ha conservato validità".
La medesima pronuncia ha altresì statuito che "la regola secondo cui il titolo esecutivo deve esistere dall'inizio alla fine della procedura va intesa nel senso che essa presuppone non necessariamente la continuativa sopravvivenza del titolo del creditore procedente, bensì la costante presenza di almeno un valido titolo esecutivo (sia pure dell'interventore) che giustifichi la perdurante efficacia dell'originario pignoramento. Ne consegue che, qualora, dopo l'intervento di un creditore munito di titolo, sopravviene la caducazione del titolo esecutivo comportante l'illegittimità dell'azione esecutiva intrapresa dal creditore procedente, il pignoramento, se originariamente valido, non è caducato, bensì resta quale primo atto dell'iter espropriativo riferibile anche al creditore titolato intervenuto, che anteriormente ne era partecipe accanto al creditore pignorante" (a pag. 24 della motivazione la Corte precisa che il principio del travolgimento degli atti medio tempore compiuti non opera in caso di caducazione di un titolo esecutivo di formazione giudiziale astrattamente idoneo a fondare l'azione esecutiva, come nel caso di decreto ingiuntivo successivamente revocato per effetto dell'accoglimento dell'opposizione, con sentenza che accerti l'inesistenza del credito: in questo caso, precisa la Corte "il processo esecutivo iniziato in forza di titolo esecutivo, all'epoca valido, non é travolto in presenza di creditori intervenuti con titolo esecutivo tuttora valido").
Applicando al caso di specie queste coordinate giurisprudenziali, siamo dell'avviso per cui il pignoramento potrà dirsi ritualmente rinnovato se eseguito da un creditore la cui posizione sia venuta meno con effetti ex nunc (per esempio poiché il credito si è successivamente estinto per intervenuto adempimento, pur essendo originariamente esistente in capo al creditore o al cessionario).
Se invece la caducazione del titolo fosse retroattiva (poiché, ad esempio, si accerta che quel creditore, non munito di titolo esecutivo giudiziale, tale non era), saremmo al cospetto di una invalida rinnovazione del pignoramento (posta in essere in violazione del noto principio nulla executio sine titulo), poiché eseguita da un soggetto non legittimato all'azione esecutiva, con la conseguenza che la procedura deve arrestarsi.
-
-
-