Forum ESECUZIONI - LE OPPOSIZIONI

tardività riassunzione merito opposizione - reclamo e estinzione esecuzione

  • Rosanna Amendola

    CATANZARO
    17/01/2020 06:32

    tardività riassunzione merito opposizione - reclamo e estinzione esecuzione

    Viene avviata una procedura esecutiva immobiliare da parte di un creditore sociale nei confronti di una SNC e dei soci illimitatamente responsabili e vengono aggrediti beni sia della società che dei soci.

    Io propongo opposizione all'esecuzione nell'interesse di uno dei soci eccependo il beneficio della preventiva escussione.

    Il G.E. accoglie inaudita altera parte la mia istanza di sospensione, ed all'udienza fissata per la comparizione delle parti conferma con ordinanza la sospensione e fissa termine di 60 giorni per la riassunzione nel merito dell'opposizione.

    Il creditore procedente propone tempestivamente reclamo avverso l'ordinanza ma non introduce il merito dell'opposizione, per cui il termine spira e solo successivamente il Collegio decide il Reclamo e riforma l'ordinanza di sospensione, per cui la procedura esecutiva va avanti. Dopo l'emissione del provvedimento del Collegio, il creditore procedente introduce anche il merito dell'opposizione, incurante che il termine perentorio era oramai ampiamente spirato.

    Io mi costituisco nella fase di merito ed eccepisco preliminarmente la tardività della riassunzione e l'inammissibilità del giudizio.

    Il Giudice, preso atto di tale eccezione preliminare, fissa udienza di discussione e all'esito con sentenza dichiara l'inammissibilità del giudizio di opposizione per tardiva iscrizione a ruolo ex art. 616 c.p.c.

    A questo punto io faccio istanza al G.E. di dichiarare l'estinzione della procedura esecutiva solo per la parte riguardante il mio assistito, ma sciogliendo la riserva assunta all'udienza di comparizione delle parti il G.E. rigetta l'istanza di estinzione in quanto:

    "ritenuta l'impossibilità di applicare al caso concreto la fattispecie prevista dall'art. 624 c.p.c. III comma, essendo stata l'ordinanza di sospensione del 13.3.2018 reclamata e non confermata in sede di reclamo; ritenuto pertanto inesistente un provvedimento di sospensione da stabilizzare con l'estinzione del giudizio di esecuzione per mancata introduzione del giudizio di merito dell'opposizione nei termini fissati ex art. 616 c.p.c.....RIGETTA L'ISTANZA DI ESTINZIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA" .

    Non vorrei sbagliare, ma mi pare di capire che la S.C. di Cassazione, ha più volte affermato che il reclamo non sospende i termini perentori fissati dal G.E. e che il creditore procedente, qualora vi sia un provvedimento di sospensione o qualora la sospensione dovesse essere pronunciata in sede di reclamo - PRIMA DELLO SPIRARE DEL TERMINE PER L'INTRODUZIONE DEL MERITO DELL'OPPOSIZIONE - dovrà coltivare nel merito l'opposizione per evitare l'estinzione della procedura prevista dal III comma dell'art. 624 c.p.c.

    Nel caso che ho descritto, può il provvedimento di rigetto della sospensione emesso dal Collegio in sede di reclamo dopo lo spirare del termine per la riassunzione nel merito scongiurare l'estinzione della procedura per effetto della violazione del termine perentorio ex art. 616 c.p.c. ?
    • Zucchetti SG

      18/01/2020 18:30

      RE: tardività riassunzione merito opposizione - reclamo e estinzione esecuzione

      Rispondiamo all'interrogativo ritenendo che il provvedimento adottato dal giudice dell'esecuzione sia corretto.
      Invero, conforta la decisione assunta dal giudice dell'esecuzione proprio l'art. 624, comma terzo, c.p.c., a norma del quale la sospensione dell'esecuzione non seguita dalla tempestiva introduzione del giudizio di merito determina l'estinzione della procedura "se l'ordinanza [di sospensione] non viene reclamato o viene confermata in sede di reclamo", cosa che non è avvenuta nel caso di specie, in quanto l'ordinanza di sospensione non è stata confermata in sede di reclamo.
      Aggiungiamo inoltre che a nostro avviso le opposizione esecutive (aventi, com'è noto, struttura bifasica), si caratterizzano per il fatto che anche la fase che si svolge dinanzi al giudice dell'esecuzione può snodarsi attraverso due momenti processuali, poiché l'ordinanza del g.e. è reclamabile al collegio, per cui si "stabilizza" solo ove decorra il termine per il reclamo espressamente previsto dall'art. 624, comma secondo c.p.c.
      Peraltro, proprio questo dato costituisce a nostro avviso argomento per superare l'affermazione giurisprudenziale (Cass., sez. III, 5 maggio 2016, n. 8957) per cui "in mancanza di ogni diversa previsione, deve affermarsi che spetta al g.e., all'atto della decisione sulla istanza di sospensione, la fissazione alla parte di un termine perentorio per iniziare il giudizio di merito e che, qualora questo termine sia stato fissato, la proposizione del reclamo non lo fa venir meno e la parte è tenuto a rispettano a prescindere dall'esito e dalla durata del procedimento di reclamo".