Forum ESECUZIONI - LE OPPOSIZIONI

vendita in sede espropriativa dell\'immobile-pagamento ICI

  • Vittorio Gargiulo

    Santa Maria Capua Vetere (CE)
    24/01/2011 18:16

    vendita in sede espropriativa dell'immobile-pagamento ICI


    Egr.Sigg.ri.
    gradirei dai Vs. esperti un parere sulla seguente problematica.
    Fallimento Vecchio rito.


    Nel corso della procedura fallimentare è stato ceduto un bene immobile in sede espropriativa. Il G.E. ha assegnato definitivamente le somme in prededuzione e quelle in privilegio ex art.2770c.c.attribuendo in via provvisoria le residue somme all'istante creditore fondiario.
    Durante il percorso fallimentare i frutti derivanti dall'affitto dell'immobile sono stati assegnati e trasferiti al credito fondiario.
    il sottoscritto, non in possesso del ricavato dalla vendita gestita dal custode giudiziario e trasferita al creditore procedente,ha chiesto ed ottenuto dal G.D. l'autorizzazzione al pagamento dell'ICI con addebito allo stesso creditore.
    Il creditore, ritenendo che l'ICI non costituisce un privilegio sull'immobile, ha prodotto reclamo ex art.26 legge fallimentare, argomentando, inoltre, che ad oggi non è stato prodotto dal sottoscritto alcun progetto di distribuzione.
    Considerato che nessun progetto di distribuzione è stato predisposto in quanto la quasi totalità delle somme sono state assorbite dal creditore fondiario, e, ad oggi, vi sono numerosi giudizi pendenti, chiede, è corretto tale operato?
    Grato per i chiarimenti che vorrete darmi, porgo
    Cordiali saluti.

    Vittorio Gargiulo
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/01/2011 20:24

      RE: vendita in sede espropriativa dell'immobile-pagamento ICI

      Riteniamo che il creditore fondiario abbia ragione perché, come è noto, solo di recente la giurisprudenza ha riconosciuto la natura privilegiata del credito per ICI, ma si tratta del privilegio generale sui mobili, istituito dall'art. 2752, comma ultimo, c.c. a favore dei crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni previsti dalla legge per la finanza locale. La Cass. a Sezioni Unite 17/05/2010, n. 11930, ha, infatti, ritenuto che tale privilegio "deve essere riconosciuto anche per i crediti relativi all'imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), anche se non compresa, tra i tributi contemplati dal r.d. n. 1175 del 1931, perché introdotta successivamente con il d.lg. n. 504 del 1992, posto che le norme del codice civile che stabiliscono i privilegi possono essere oggetto di un'interpretazione estensiva che sia diretta ad individuarne il reale significato e la portata effettiva in modo da delimitare il loro esatto ambito di operatività, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla formulazione testuale, tenendo in considerazione l'intenzione del legislatore e la causa del credito che, ai sensi dell'art. 2745 c.c., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio".
      Data la natura generale mobiliare del privilegio in questione, non può trovare applicazione il disposto del secondo comma dell'art. 2748 c.c., per il quale i creditori che hanno privilegio su beni immobili (e, quindi, per definizione sono creditori speciali) sono preferiti ai creditori ipotecari, se la legge non dispone altrimenti.
      Zucchetti Sg Srl