Forum ASTE TELEMATICHE - GARA TELEMATICA

vendita beni mobili in modalità asincrona - asta deserta

  • Walter Vergine

    Brindisi
    01/03/2021 15:33

    vendita beni mobili in modalità asincrona - asta deserta

    La procedura è proprietaria di alcuni beni mobili.
    Nel programma di liquidazione , in conformità a quanto disposto dall'art. 105, L.F, è stata prevista la vendita competitiva in blocco dei beni senza incanto, al miglior offerente, con possibili ribassi consecutivi del 20% del valore di stima e, in particolare, con impiego di pubblicità, tramite inserzione di annunci anche in canali telematici.
    Venivano esperite senza successo n. 5 vendite, in modalità asincrona, che andavano deserte.
    Verisimilmente, atteso la vetustà degli oggetti elettrici posti in vendita, sortirebbero eguale esito le future vendite. Potrebbe essere sottoposta al Giudice una vendita a trattativa privata attesa la difficile collocazione sul mercato del bene e alla luce degli esiti delle numerose vendite competitive tentate dall'esito sempre negativo? Sarebbe gradita l'indicazione di eventuali soluzioni alternative. Cordialità
    • Zucchetti SG

      03/03/2021 07:34

      RE: vendita beni mobili in modalità asincrona - asta deserta

      Per rispondere alla domanda e chiarire il quadro della situazione è necessario svolgere alcune considerazioni.
      Le modalità di svolgimento delle vendite fallimentari sono disciplinate dall'art. 107 l.fall..
      In primo luogo la norma prevede, genericamente, che le vendite debbano svolgersi mediante "procedure competitive… assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione partecipazione degli interessati" (comma primo).
      Il programma di liquidazione, tuttavia, può prevedere che, in alternativa, "le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate… secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili" (comma secondo).
      È inoltre previsto (comma quarto) che la vendita possa essere sospesa "ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto".
      Quale che sia la scelta compiuta dal curatore e sottoposta al vaglio prima del comitato dei creditori e poi del giudice delegato, il legislatore con le norme sopra citate implicitamente afferma, secondo l'opinione assolutamente predominante, che non è consentito procedere, sic et sempliciter, a trattativa privata.
      Così si esprime anche la giurisprudenza, la quale ha osservato che l'art. 107 legge fall., pur attribuendo al curatore ampia discrezionalità circa le modalità di vendita dei beni del fallimento, esige che la vendita avvenga previa adeguata pubblicità e tramite procedure competitive, sia che si tratti di vendita con incanto, ovvero per offerte private od in altre forme, ed esclude quindi, in ogni caso, che essa avvenga a trattativa privata diretta tra il curatore e il terzo, senza che altri soggetti abbiano avuto la possibilità di partecipare alla liquidazione con le proprie offerte (Cass. Sez.1, 20/12/2011, n.27667).
      Fatta questa premessa, e vendendo alla domanda, è chiaro che il caso prospettato impone al curatore di fare intelligente uso della elasticità che la procedura competitiva gli consente, fermo restando il necessario rispetto del programma di liquidazione. Quindi, sotto questo profilo, egli potrebbe a nostro avviso percorrere due strade: o accettare una offerta di acquisto per un importo pari a quello della vendita ultima andata deserta, oppure, ricevuta l'offerta da parte del contraente privato, esperire celermente un tentativo di vendita competitiva le cui condizioni sono quelle indicate da quel contraente, in guisa che il mercato sia comunque stimolato ad esprimersi rispetto ad esse.