Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

Annotazione decreto di trasferimento

  • Chiara Fabbroni

    AREZZO
    27/09/2022 10:49

    Annotazione decreto di trasferimento

    Buongiorno,
    spesso mi capita di leggere tra gli incombenti posti a carico dell'aggiudicatario, quello di registrazione, trascrizione, annotazione e voltura del decreto di trasferimento.
    Mi chiedo e vi chiedo cosa si intenda specificatamente con l'incombente di annotazione del decreto di trasferimento.
    Ringrazio e porgo cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      29/09/2022 12:26

      RE: Annotazione decreto di trasferimento

      In realtà si tratta di ipotesi abbastanza infrequenti.
      Cominciamo col dire che a norma dell'art. 591-bis, comma 2 n. 11 c.p.c. il professionista delegato provvede alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento, nonché all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'articolo 586 c.p.c.
      L'annotazione del decreto di trasferimento, dunque, non è attività necessaria ed indefettibile.
      Si tratta invero di ipotesi eventuali e non frequenti nella prassi.
      La più ricorrente, tra queste, è quella in cui il decreto di trasferimento contenga degli errori e sia necessario annotare, a margine del decreto di trasferimento già trascritto, un provvedimento di rettifica che, normalmente, il professionista delegato, avvedutosi dell'errore commesso nell'inviare la bozza del decreto al giudice dell'esecuzione a norma dell'art. 591-bis, comma 8, c.p.c., chiede al giudice stesso di pronunciare.
      È infatti opinione condivisa quella per cui il decreto di trasferimento è suscettibile di essere modificato (Cass., sez. III, 20 maggio 1993, n. 5751), rettificato o integrato con le forme della correzione degli errori materiali, purché non vi sia controversia in ordine all'identificazione del bene trasferito (Cass., sez. III, 22 febbraio 1992, 2171). La correzione sconta le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di €. 200,00 ciascuna, dunque per un totale di €. 600,00.
      Il provvedimento di rettifica così adottato, sarà soggetto ad annotazione a margine della trascrizione del decreto di trasferimento già trascritto.
      Altra ipotesi di annotazione del decreto di trasferimento è prevista dall'art. 2896 c.c.
      A questo riguardo osserviamo che, come noto, il decreto di trasferimento è soggetto a trascrizione a norma dell'art. 2643, n. 6 c.c., a mente del quale sono soggetti a trascrizione i provvedimenti con i quali, nel giudizio di espropriazione, si trasferiscono la proprietà o altri diritti reali immobiliari "eccettuato il caso di vendita seguita nel processo di liberazione degli immobili dalle ipoteche a favore del terzo acquirente".
      Questa deroga va letta congiuntamente all'art. 2896 c.c., il quale contempla una particolare forma di pubblicità a favore dell'acquirente del bene ipotecato, per il caso in cui questi proceda alla liberazione dell'immobile dalle ipoteche. essa prevede, appunto, l'annotazione del decreto di trasferimento a margine dell'atto di acquisto per il caso in cui l'acquirente del bene ipotecato abbia dichiarato, a norma dell'art. 2889 c.c., di voler aprire il procedimento di liberazione dell'immobile dalle ipoteche su di esso gravanti, ed i creditori abbiano chiesto la vendita giudiziaria del bene, secondo le forme dell'espropriazione immobiliare.