Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

f24 decreto di trasferimento

  • Gianluca Porcelli

    Latina
    18/07/2022 11:58

    f24 decreto di trasferimento

    Buongiorno, dalla firma del GE del decreto di trasferimento ho 60 giorni per la registrazione all'ADE?
    E' soggetta a sospensione feriale la registrazione ?

    Grazie
    • Zucchetti SG

      19/07/2022 10:40

      RE: f24 decreto di trasferimento

      È noto che in forza delle previsioni di cui agli artt. 10 e 54 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) e 11, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 (testo unico delle disposizioni concernenti le imposta ipotecaria e catastale), il cancelliere è individuato tra i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale.
      In caso di delega questo compito grava sul professionista delegato. Tanto si ricava dalla lettura dell'art. 591 bis, n. 11 c.p.c., a norma del quale tra i compiti del professionista delegato rientra la esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento nonché l'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento medesimo.
      Quanto ai tempi, per l'imposta di registro viene in rilievo l'art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 131/1986, a mente del quale "Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento è stato emanato"; a proposito della trascrizione occorre invece considerare l'art. 6, comma 2 D.Lgs. 31/10/1990, n. 347, in forza del quale "i cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta".
      Precisiamo inoltre che la data da considerare ai fini della individuazione del dies a quo di decorrenza dei termini sopra indicati non è quella della firma del decreto di trasferimento, quanto piuttosto quella del suo deposito in cancelleria. Ed infatti, "Il principio secondo il quale i provvedimenti del giudice civile acquistano giuridica esistenza solo con il deposito in cancelleria si applica anche ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione, sicché è ammissibile l'istanza di sospensione della vendita e di revoca o annullamento dell'aggiudicazione, quando il decreto di trasferimento, pur sottoscritto, non sia stato ancora depositato in cancelleria" (Cass. Sez. III, 20 maggio 2015, n.10251).
      • Zucchetti SG

        19/07/2022 10:53

        RE: RE: f24 decreto di trasferimento

        Quanto alla sospensione feriale, osserviamo in generale che L'art. 1 l. 7 ottobre 1969, n. 742, prevede che "Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1 al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione".
        Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 1989, n. 68 ha ritenuto che tale sospensione "riguarda tutti i termini processuali, senza distinzione fra quelli acceleratori e quelli dilatori, ed altresì include i termini del processo d'esecuzione, non rientranti fra le eccezioni previste dall'art. 3 della citata legge, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (che comprendono il diverso caso dei procedimenti di opposizione all'esecuzione od agli atti esecutivi).
        Fatta questa premessa, riteniamo di escludere che la disciplina della sospensione feriale operi in relazione al termine per la registrazione del decreto di trasferimento, atteso ce esso non è un termine processuale (inteso come termine per il compimento di un atto del processo) ma un termine previsto per l'adempimento di una obbligazione tributaria, che si colloca al difuori della procedura esecutiva.