Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

Effetto purgativo sospeso nella vendita forzata immobiliare

  • Gennaro Stellato

    SALERNO
    03/11/2016 14:44

    Effetto purgativo sospeso nella vendita forzata immobiliare

    Nell'ambito di una esecuzione immobiliare il debitore esecutato propone opposizione ex art. 617 c.p.c avverso il decreto di trasferimento. Da quanto si legge in materia, in questo caso l'effetto purgativo,che discende dalla vendita conclusasi con l'aggiudicazione del terzo, rimane sospeso.
    Infatti si evince come la cancellazione dei vincoli gravanti sull'immobile dovrebbero concretizzarsi quando il provvedimento che dispone la cancellazione (decreto di trasferimento) assume carattere di "definitività", vale a dire quando trascorre il termine perentorio di venti giorni senza che venga fatta opposizione ex art. 617 avverso il decreto.
    Ora, dal momento che è stata fatta opposizione nei termini, quando viene a formarsi il giudicato formale per consentire la cancellazione delle formalità pregiudizievoli?
    E' necessario aspettare lo spirare dei termini del reclamo cautelare avverso l'opposizione rigettata?
    E soprattutto qualora il giudice dovesse rigettare l'opposizione ma contestualmente concedere termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito (che comunque si conclude con sentenza non impugnabile) è necessario aspettare l'esito di tale giudizio?
    Preciso altresì che il debitore ha già proposto, nelle fasi precedenti, diverse opposizioni ex art. 617 tutte rigettate, e allo stato non reclamate ne tantomeno riassunte col giudizio di merito: può allora il terzo aggiudicatario opporre una certificazione della cancelleria ex art.124 disp.att.c.p.c. che attesti la mancata instaurazione del giudizio di merito relativamente ad una precedente opposizione rigettata?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      04/11/2016 20:18

      RE: Effetto purgativo sospeso nella vendita forzata immobiliare

      Nel confermarle che il provvedimento di assegnazione all'aggiudicatario del bene venduto è impugnabile ai sensi dell'art. 617 cpc, il resto dipende dalla evoluzione del processo, nel senso che, ricevuta l'opposizione, il giudice dell'esecuzione provvede, ai sensi dell'art. 618 cpc, ad emettere i provvedimenti urgenti e necessari, tra i quali viene ritenuta ammissibile anche la sospensione, che non è regolata da uno specifico articolo, a differenza di quanto accade nell'opposizione all'esecuzione con l'art. 624 cpc. La sospensione dell'esecuzione può essere pronunciata dal giudice, sia con il decreto inaudita altera parte, che lo stesso emette a seguito del ricorso, sia successivamente all'udienza di comparizione delle parti, e sarà evidentemente proprio la posizione presa dal giudice che condizionerà la successiva iniziativa per l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio accordato, perché è evidente che se la sospensione dell'esecuzione non è stata concessa avrà interesse ad iscrivere a ruolo ed a iniziare il giudizio di merito il debitore esecutato, nel mentre se è stato sospeso il processo esecutivo avrà interesse il creditore a continuare il giudizio.
      Questo teoricamente, perché in pratica, anche se il processo esecutivo non viene sospeso, vi sarà sempre una remora a proseguire con l'emissione del decreto di trasferimento, cui segue, all'atto del pagamento, l'ordine di cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, perché l'eventuale accertamento della fondatezza dell'opposizione comporta l'annullamento del provvedimento opposto, ponendo nel nulla retroattivamente gli effetti prodotti in sede esecutiva.
      Qualora si debba o si preferisca attendete, bisognerà attendere l'esito del giudizio di merito, che è un vero e proprio giudizio di merito a cognizione piena che si conclude con una sentenza, però, non appellabile ai sensi dell'articolo 618 cpc.
      Zucchetti SG srl