Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

Quantificazione spese Aggiudcatario

  • Fabrizio Colombo

    Sassoferrato (AN)
    14/12/2018 16:37

    Quantificazione spese Aggiudcatario

    Salve sono un commercialista alle mia prima esperienza come delegato alle vendite immobiliari, il Giudice delle esecuzioni, a seguito di istanza depositata dall'aggiudicatario, mi chiede di depopstiare conteggio somme necessarie per il trasferimento del bene.
    Mi chiedevo, oltre a
    -le imposte di registro e ipocatastali (il calcolo che sviluppo sulla base delle mie conoscenza me le faccio confermare dall'agenzia delle entrare)?
    - cancellazione gravami ( me le qunatifica la conservatoria ?)
    inoltre devo stimare ?:
    - la quota a carico dell'aggiudicatario del compenso liquidato a favore del sottoscritto;
    - quali altre altre spese ( vedi Spese agenzia relative alla visura ipocastale storica ventennale)
    Grazie in anticipo
    • Zucchetti SG

      17/12/2018 13:02

      RE: Quantificazione spese Aggiudcatario

      Ai sensi dell'art. 10, comma 1 let. c del D.P.R. 26/04/1986, n.131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) soggetti obbligati a richiedere la registrazione del decreto di trasferimento sono i cancellieri (ed in caso di delega, il professionista delegato ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c.), nel termine (fissato dall'art. 13, comma 1 bis inserito dall'art. 26, comma 1, D.lgs. 24 settembre 2015, n. 158) di sessanta giorni dal deposito del decreto di trasferimento (la norma fa riferimento al giorno della "emanazione", cosa che, con riferimento agli atti giurisdizionali, avviene con il deposito in cancelleria, essendo questo il momento in cui essi vengono giuridicamente ad esistenza).
      Tale richiesta va eseguita presso l'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova il Tribunale (e dunque non l'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova l'immobile).
      L'art. 16 prescrive inoltre che la registrazione viene eseguita "previo pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio", dal che si evince che è l'ufficio che determina l'imposta dovuta in base all'atto presentato per la registrazione. La data della registrazione (che attribuisce la data certa ai sensi dell'art. 2704 c.c.) coinciderà con la data in cui essa è stata richiesta.
      Il comma quarto dell'art. 16 prescrive inoltre che l'ufficio, in calce o a margine degli originali e delle copie dell'atto (e di eventuali allegati), annota la data ed il numero della registrazione ed appone la quietanza della somma riscossa (ovvero dichiara che la registrazione è stata eseguita a debito).
      Ai sensi dell'art. 54 comma 2 al pagamento dell'imposta liquidata dall'ufficio provvede il cancelliere (o il professionista delegato). In mancanza del pagamento l'Agenzia delle entrate procede alla registrazione d'ufficio e notifica apposito avviso di liquidazione al delegato, con invito ad effettuare entro il termine di 60 giorni il pagamento dell'imposta.
      Precisiamo, infine, che ai sensi dell'art. 13, comma primo, d.lgs. 31/10/1990, n. 347 (testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale), alla medesima disciplina appena descritta soggiace anche l'accertamento la liquidazione e la riscossione delle imposte ipotecaria e catastale.
      Dunque, non le resta che elaborare una bozza del decreto di trasferimento e recarsi presso la competente Agenzia delle entrate.
      A proposito della quota parte del compenso dovuto al professionista delegato riferiamo quanto segue.
      L'art. 179 bis, comma secondo, disp. att. c.p.c. dispone che "Il compenso dovuto al professionista è liquidato dal giudice dell'esecuzione con specifica determinazione della parte riguardante le operazioni di vendita e le successive che sono poste a carico dell'aggiudicatario. Il provvedimento di liquidazione del compenso costituisce titolo esecutivo".
      La misura del compenso è disciplinata dal Decreto ministeriale 15 ottobre 2015, n. 227, il quale (art. 2) pone a carico dell'aggiudicatario, la metà del compenso dovuto al professionista delegato per la fase del trasferimento della proprietà del bene, il cui importo (comprensivo del rimborso forfettario) varia in relazione al prezzo di aggiudicazione, e cioè:
      Quando il prezzo di aggiudicazione è pari o inferiore a euro 100.000, il costo del compenso a carico dell'aggiudicatario è pari ad €. 550,00;
      Quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 100.000 e pari o inferiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell'aggiudicatario è pari ad €. 825,00;
      quando il prezzo di aggiudicazione o il valore di assegnazione è superiore a euro 500.000 il costo del compenso a carico dell'aggiudicatario è pari ad €. 1.100,00
      A questi importi vanno aggiunti il contributo previdenziale (4%) e l'IVA (ove il regime fiscale del delegato preveda il versamento dell'IVA).
      Dunque, tenuto conto del prezzo di aggiudicazione, il delegato può determinare la quota parte del suo compenso che sarà posta a carico dell'aggiudicatario.
      Occorre tuttavia tenere presente che:
      A. l'art. 2 comma due del medesimo decreto prevede che "Quando le attività di cui al comma 1, numeri 1), 2) e 3) riguardano più lotti, in presenza di giusti motivi il compenso determinato secondo i criteri ivi previsti può essere liquidato per ciascun lotto".
      B. Il successivo comma tre dispone che, il giudice dell'esecuzione può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato in misura non superiore al 60%, tenuto conto della complessità delle attività svolte.
      C. Il comma 5 stabilisce che in ogni caso l'ammontare complessivo del compenso e delle spese generali liquidate non può essere superiore al 40% del prezzo di aggiudicazione o del valore di assegnazione.
      D. Infine, il successivo comma 7 stabilisce che "In presenza di giustificati motivi, il compenso a carico dell'aggiudicatario o dell'assegnatario può essere determinato in misura diversa da quella prevista dal periodo precedente".
      Ed allora, siamo dell'avviso per cui nell'elaborare il prospetto che le è stato chiesto, dovrà essere specificato che la quota parte del compenso potrà subire variazioni secondo quanto disposto dalle citate ultime norme, in sede di adozione, da parte del giudice dell'esecuzione, del decreto di cui all'art. 179 bis, comma secondo, disp. att. c.p.c.
      Infine, a proposito delle spese relative alla visura ipotecaria aggiornata riteniamo che esse non possano porsi a carico dell'aggiudicatario, ma debbano restare a carico della procedura, limitatamente alle spese vive sostenute, gravando per il resto sul medesimo professionista delegato.
      Queste, a nostro avviso, le ragioni.
      Ai sensi del comma 4 del citato art. 2, al professionista delegato spetta un rimborso forfettario delle spese generali in misura pari al 10% dell'importo del compenso liquidatogli (e di cui abbiamo già tenuto conto sopra, quando abbiamo determinato i compensi in base agli scaglioni di riferimento), nonché il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. I costi degli ausiliari incaricati sono ricompresi tra le spese.
      Ergo, se il professionista si è rivolto ad un'agenzia per la visura invece di provvedere in proprio, potrà richiedere solo il rimborso delle spese di visura sostenute, e non anche quelle relative al compenso versato in favore dell'agenzia, poichè esse, a nostro giudizio, sono da considerarsi tra i costi degli ausiliari.
      • Fabrizio Colombo

        Sassoferrato (AN)
        18/12/2018 10:51

        RE: RE: Quantificazione spese Aggiudcatario

        Grazie mille, risposta molto esaustiva e chiarificatrice.
        Di nuovo grazie.
        • Zucchetti SG

          21/12/2018 06:03

          RE: RE: RE: Quantificazione spese Aggiudcatario

          Grazie a lei.