Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

validità visura ipocatastale storico ventennale

  • Fabrizio Colombo

    Sassoferrato (AN)
    24/03/2022 09:20

    validità visura ipocatastale storico ventennale

    Gent.mi,
    mi chiedevo se ad un decreto di trasferimento posso allegare una visura ottenuta 40 gg per da allegare ad un precedente decreto di trasferimento riguardante la vendita di un lotto della stessa procedura esecutiva ?
    Cordialmente.
    Dott. Fabrizio Colombo
    • Zucchetti SG

      27/03/2022 10:12

      RE: validità visura ipocatastale storico ventennale

      Rispondiamo all'interrogativo formulato osservando quanto segue.
      A norma dell'art. 591-bis comma ottavo, c.p.c., avvenuto il versamento del saldo prezzo, il professionista delegato predispone il decreto di trasferimento e lo trasmette "senza indugio" al giudice dell'esecuzione, allegando ad esso, quando è previsto, il certificato di destinazione urbanistica, "quale risultante dal fascicolo processuale", anche se alla sua acquisizione provvede l'esperto nominato per la stima ai sensi dell'art. 173-bis disp. att. c.p.c. (sebbene se va comunque tenuto presente che la "validità" del certificato di destinazione urbanistica è limitata ad un anno, a norma dell'art. 30, comma terzo, del testo unico dell'edilizia, approvato con dpr 6 giugno 2001, n. 380).
      A rigore, pertanto, al decreto di trasferimento, e salvo diversa determinazione contenuta nell'ordinanza di vendita, costituente lex specialis del procedimento liquidatorio (Cfr. sul punto, Cass., sez. III, 07 maggio 2015, n. 9255; Cass., sez. III, 29 settembre 2015, n. 11171, Cass. sez. III, 05 ottobre 2018, n. 24570), al decreto di trasferimento non deve essere allegata alcuna visura.
      Detto questo, dobbiamo comunque aggiungere che una visura ipotecaria quanto più aggiornata possibile (utile sarebbe che fosse aggiornata alla data del deposito della bozza del decreto di trasferimento in cancelleria) è comunque necessaria poiché, nel momento in cui ci si accinge a trasferire la proprietà, la qualcosa avviene, appunto con il decreto di trasferimento (si veda sul punto, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272), occorre verificare che il bene sia ancora appartenente al debitore esecutato poiché, sebbene infrequenti, potrebbero sussistere casi in cui anche dopo il pignoramento sopraggiungono provvedimenti ablatori (si pensi ad esempio ad una confisca disposta ai sensi del codice antimafia o alla trascrizione di una sentenza di intervenuto acquisto per usucapione pronunciata in un giudizio del quale è stato parte anche il creditore procedente) che sono opponibili alla procedura e che dunque impediscono la pronuncia del decreto di trasferimento. Per le medesime ragioni sarebbe altresì opportuno che analoga verifica fosse compiuta al momento della trascrizione del decreto medesimo.