Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

Cancellazione formalità pregiudizievoli

  • Grazia De Simone

    GUIDONIA MONTECELIO (RM)
    25/02/2022 13:44

    Cancellazione formalità pregiudizievoli

    Buongiorno,

    Mi trovo a dovere elencare le formalità oggetto di cancellazione nel decreto di trasferimento. Nel caso di un'ipoteca iscritta erroneamente nel 2000 e successivamente corretta, ma priva di annotamento: tale formalità è da considerarsi perenta al momento del trasferimento (2022) e quindi non soggetta a cancellazione in quanto oltre il ventennio o sarebbe comunque opportuno farne menzione nel decreto?
    Grazie anticipatamente
    • Zucchetti SG

      26/02/2022 15:23

      RE: Cancellazione formalità pregiudizievoli

      L'art. 2847 c.c. prevede che l'iscrizione dell'ipoteca, effettuata ai sensi dell'art. 2808 c.c., "conserva il suo effetto" per la durata di venti anni, e se non è rinnovata prima della scadenza del ventennio "l'effetto cessa".
      Il termine ventennale dell'art. 2847 c.c. è, secondo la giurisprudenza, un termine che regola l'efficacia dell'iscrizione ipotecaria non tanto e non solo nei rapporti tra il creditore ipotecario ed il debitore originario, ma soprattutto nei rapporti tra il primo e gli altri creditori e gli aventi causa dal debitore originario: il suo decorso, lasciando intatto il diritto di credito come assistito dal titolo ipotecario, comporta la postergazione del creditore ipotecario, che intenda continuare ad avvalersi della garanzia, ai creditori iscritti prima della nuova iscrizione (art. 2848 c.p.c., comma 1); esso però estingue il diritto dipendente dal titolo ipotecario rispetto ai terzi acquirenti dell'immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo (art. 2848 c.p.c., comma 2). La rinnovazione, che è cosa diversa dalla nuova iscrizione, non comporta esercizio di un diritto, ma proroga ex lege gli effetti dell'iscrizione originaria, tanto è vero che può essere eseguita anche presentando soltanto la nota precedente, senza presentare il titolo (arg. ex art. 2850 c.c., comma 2). Essa quindi opera sul piano della pubblicità immobiliare e serve per far conoscere la situazione di libertà o meno di un fondo a colui che consulta i registri immobiliari senza costringerlo ad una consultazione senza limiti di tempo (Cass. 7498/2012).
      Da questa premessa ricaviamo il convincimento per cui la cancellazione di una ipoteca iscritta da oltre un ventennio e non rinnovata non è necessaria, atteso che essa non è in grado di spiegare effetti in danno dell'aggiudicatario.
      Ciononostante, ragioni di opportunità suggeriscono comunque di procedere alla cancellazione, se non altro per ragioni di "tranquillità" di coloro i quali dovessero eseguire una ispezione ultraventennale.