Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

Cancellazioni ex art. 586 c.p.c.

  • Marco Severgnini

    Crema (CR)
    03/10/2019 20:14

    Cancellazioni ex art. 586 c.p.c.

    Viene promossa procedura esecutiva immobiliare in forza di pignoramento del diritto di usufrutto sulla quota di 1/2 dell'immobile, già gravato (per la piena proprietà) da ipoteca volontaria a favore di istituto di credito, iscritta precedentemente alla trascrizione del diritto di usufrutto pignorato.
    Il decreto di trasferimento del diritto pignorato (usufrutto sulla quota di 1/2) dovrà contenere l'ordine di cancellazione anche dell'ipoteca iscritta antecedentemente sull'immobile, ex art. 586 c.p.c.?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      09/10/2019 09:27

      RE: Cancellazioni ex art. 586 c.p.c.

      A nostro avviso la risposta all'interrogativo formulato deve essere negativa.
      Sia il diritto di nuda proprietà che il diritto di usufrutto possono essere oggetto di pignoramento immobiliare. Resta escluso l'usufrutto legale esercitato dai genitori esercenti la potestà sui beni del figlio, che l'art. 326, comma primo, c.c., sottrae all'esecuzione forzata da parte dei creditori.
      In particolare, l'usufrutto è il diritto reale temporaneo su cosa altrui, che conferisce al titolare la facoltà di goderne e di percepirne i frutti, nel rispetto della sua destinazione economica.
      La dottrina insegna ormai da tempo che i caratteri dell'usufrutto sono la realità, la limitatezza e la temporaneità.
      La realità si ricava dall'essere l'usufrutto un diritto reale in quanto possiede i crismi della immediatezza (data dal fatto che l'usufruttuario esercita il potere di fatto sulla cosa senza la mediazione del nudo proprietario), assolutezza (poiché il diritto di usufrutto può essere esercitato nei confronti di chiunque, financo del proprietario) ed inerenza (nel senso che il diritto può essere fatto valere nei confronti di chiunque divenga proprietario della cosa).
      La limitatezza è data dal fatto che esso è diritto su cosa altrui, ed in questo senso si distingue dalla proprietà, il cui connotato è, all'opposto, quello della limitatezza.
      Infine, la temporaneità si sostanzia nel dato per cui l'usufruttuario può disporre della cosa finché dura l'usufrutto.
      Proprio su questo carattere occorre soffermare l'attenzione per rispondere al quesito.
      Ai sensi dell'art. 979, comma primo, c.c. "La durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario" o il termine di 30 anni se costituito in favore di una persona giuridica. Quindi, se è posto in vendita il diritto di usufrutto (sia che la vendita abbia natura negoziale, sia che ad essa si giunga in seno ad una procedura esecutiva).
      La durata limitata dell'usufrutto e la sua distinzione dalla (piena) proprietà ha indotto il legislatore a prevedere, con l'art. 2810 c.c. che l'usufrutto è suscettibile di essere ipotecato, anche se è improbabile che un creditore voglia riporre le sue speranze di tutela del credito su un diritto che si estingue con la morte del titolare,
      Così ricostruita la cornice normativa di riferimento, e venendo al caso prospettato nella domanda, è evidente che la vendita giudiziaria dell'usufrutto e l'ordine di cancellazione contenuto nel decreto di trasferimento a mente dell'art. 586 c.p.c. non potrà che comportare la cancellazione dell'ipoteca costituita sull'usufrutto, e non già sulla proprietà.
      Invero, l'effetto purgativo non può che avere ad oggetto il bene (recte, il diritto) oggetto di trasferimento coattivo, sicché nel caso di pignoramento e vendita dell'usufrutto le uniche ipoteche che potranno estinguersi sono quelle che gravano sul diritto reale limitato.