Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

DECRETO DI TRASFERIMENTO A FAVORE DI ESECUTATO NON DEBITORE

  • Anna Gasparini

    Sondrio
    10/07/2025 09:41

    DECRETO DI TRASFERIMENTO A FAVORE DI ESECUTATO NON DEBITORE

    Sono delegata alla vendita in esecuzione immobiliare nella quale sono stati pignorati, contro un terzo proprietario non debitore, degli immobili trasferiti allo stesso dal venditore-debitore in forza di vendita revocata ex art. 2901 c.c.. Il terzo proprietario (ripeto: acquirente in forza di atto revocato e non debitore) si è reso aggiudicatario dei beni pignorati. Il decreto di trasferimento sarà emesso contro il terzo proprietario ed a favore del medesimo soggetto. Ritengo pacifico che il decreto non vada e neppure possa essere trascritto. Peraltro si pone il problema di segnalare nei registri immobiliari che l'inefficacia della compravendita revocata (inefficacia derivante dalla sentenza ex art. 2901 c.c. annotata a margine della compravendita) è "venuta meno". Avrei individuato uno studio del CNN (n. 30/2018) che ritiene che "nel caso di un'espropriazione contro il terzo proprietario, quando a rendersi acquirente del bene pignorato sia lo stesso soggetto che ne è già titolare, si debba comunque pronunciare a suo favore il decreto di trasferimento di cui all'art.586 c.p.c.; e, in caso di risposta positiva, se questo decreto debba anche essere trascritto a suo favore. Considerando che al decreto di trasferimento non si ricollega solo l'effetto traslativo sul piano sostanziale (che qui mancherebbe), ma anche imprescindibili effetti sul piano processuale, si ammette in generale la pronuncia di questo provvedimento; e si trova una conferma testuale del risultato raggiunto nell'art.2896 c.c. Si conclude infine nel senso che il decreto (pronunciato a favore e contro lo stesso soggetto) debba essere annotato e non trascritto; e questo non solo nel caso espressamente regolato agli artt.2896 e 2643 n.6 cod.civ., bensì in ogni ipotesi di "acquisto" da parte del terzo proprietario. Annotazione che andrà fatta sempre a margine dell'atto con cui il terzo ebbe ad acquistare il bene poi aggredito con l'espropriazione contro il terzo proprietario.". Vi chiedo se ritenete corretta e praticabile tale soluzione ai fini della pubblicità immobiliare. Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      11/07/2025 12:26

      RE: DECRETO DI TRASFERIMENTO A FAVORE DI ESECUTATO NON DEBITORE

      Condividiamo la soluzione prospettata, la quale si ricava dal dato testuale dell'art. 2896 c.c., che disciplina proprio la fattispecie in esame, prevedendo che in questi casi il decreto non sia trascritto bensì semplicemente annotato a margine della trascrizione del titolo di provenienza.
      Questo decreto, pertanto, sarà pronunciato a favore e contro lo stesso soggetto, e naturalmente conterrà l'ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli gravanti sul bene.
      Aggiungiamo per completezza che sul piano fiscale questo decreto sconterà l'imposta di registro in misura fissa ex art. 8, let. d) parte prima della tariffa del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico dell'imposta di registro) trattandosi di atto che non trasferisce la proprietà.