Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO

PROCEDIMENTO DI DIVISIONE COLLEGATO AD UN' ESECUZIONE IMMOBILIARE

  • Jonny Spini

    Perugia
    21/12/2022 09:18

    PROCEDIMENTO DI DIVISIONE COLLEGATO AD UN' ESECUZIONE IMMOBILIARE

    Buongiorno,
    in una procedura in mia Delega uno dei lotti è sottoposto ad un procedimento di divisione, il soggetto esecutato è proprietario al 50% dei beni posti in vendita nella divisione.
    LA MIA DOMANDA E': come professionista delegato nella procedura esecutiva posso chiedere al professionista delegato nel procedimento di divisione la quota parte spettante in capo all'esecutato?
    Chiedo cortesemente informazioni su come procedere.
    Vi ringrazio per ogni tempestivo contributo.
    Cordiali saluti.
    • Zucchetti SG

      21/12/2022 13:59

      RE: PROCEDIMENTO DI DIVISIONE COLLEGATO AD UN' ESECUZIONE IMMOBILIARE

      È noto che l'art. 599 c.p.c. consente l'espropriazione forzata e la vendita di beni mobili e immobili appartenenti pro quota al debitore.
      Nel pignoramento di quota il vincolo colpisce la sola quota ideale del debitore, e dunque l'ingiunzione di cui all'art. 492, comma primo, c.p.c., è rivolta al solo comproprietario esecutato, e non agli altri comproprietari, cui non devono essere notificati né il titolo esecutivo, né il precetto.
      I contitolari subiscono invece gli effetti riflessi dalla espropriazione della quota:
      A) il divieto di lasciar separare dal debitore la sua parte delle cose comuni (art. 599, comma secondo, c.p.c.);
      B) l'onere di chiamare a partecipare alla divisione i creditori iscritti e gli opponenti (art. 1113 c.c.);
      C) l'eventuale vendita forzata dell'intero bene in comunione o la sua assegnazione ad un quotista richiedente (art. 720 c.c.).
      L'art. 599, comma secondo, c.p. prevede che del pignoramento della quota sia notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine del giudice. Questo avviso (sottoscritto dal creditore pignorante o dal creditore intervenuto se il primo dovesse rimanere inerte) deve contenere l'indicazione del creditore pignorante, del bene pignorato, della data dell'atto di pignoramento e della trascrizione di esso (art. 180, comma primo, disp. att. c.p.c.).
      La finalità dell'avviso ai comproprietari è quella di evitare che costoro possano separare la loro parte, così pregiudicando le ragioni creditorie.
      Ai comproprietari deve essere pure notificato l'invito di cui all'art. 180, comma secondo, disp. att. c.p.c., il quale prevede che "gli interessati debbono essere invitati a comparire davanti al giudice dell'esecuzione per sentire dare i provvedimenti indicati nell'art. 600 del codice" (normalmente l'invito a comparire è contenuto medesimo avviso ai comproprietari).
      All'udienza di cui all'artt. 600 c.p.c. e 180, comma secondo, disp. att. c.p.c. possono verificarsi tre possibilità:
      1) la separazione della quota in natura;
      2) la vendita forzata della quota indivisa;
      3) la fissazione di un termine per l'introduzione del giudizio di scioglimento della comunione.
      Con la separazione della quota in natura una porzione materiale del bene indiviso, corrispondente per valore alla quota pignorata, viene trasferita all'esecutato in proprietà esclusiva, destinandola così alla vendita forzata. Dalla lettera dell'art. 600 c.p.c. emerge chiaramente il fatto che la separazione della quota sia l'opzione preferita dal legislatore.
      La vendita della quota indivisa viene invece concepita dal legislatore come ipotesi residuale. La lettura dell'art. 600, comma secondo, c.p.c. non la scia dubbi in proposito, prevedendosi che si possa ricorrere ad essa solo se il giudice ritiene che la quota si venderà ad un prezzo pari o superiore al suo valore venale, stimato dall'esperto nominato.
      La così detta "divisione endoesecutiva" è l'epilogo "obbligato" dell'udienza di comparizione delle parti quando sia stata verificata l'impossibilità giuridico economica di procedere alla separazione della quota o di venderla ad un prezzo almeno pari al valore di stima, nonché l'indisponibilità degli altri quotisti a liquidare l'esecutato.
      Attraverso questo giudizio si procede allo scioglimento della comunione, similmente a quanto accadrebbe in un ordinario giudizio divisorio, con attribuzione all'esecutato di una porzione del ricavato dalla vendita di valore uguale al valore della quota di proprietà di cui era titolare, e sulla quale è stato trascritto il pignoramento.
      La giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che la divisione endoesecutiva sia una parentesi di cognizione nell'ambito del procedimento esecutivo, autonoma e distinta da questo, sì da non poterne essere considerata una continuazione o una fase (cfr., Cass. civ., sez. III, 18 aprile 2012, n. 6072; Cass., Sez. III, 20 agosto 2018, n. 20817; Sez. U, 7 ottobre 2019, n. 20521). Ne costituisce la prova provata il fatto che durante lo scioglimento della comunione, l'esecuzione è sospesa, ai sensi dell'art. 601, comma primo, c.p.c..
      Concluso, il giudizio di divisione endoesecutiva, l'esecuzione forzata deve essere riassunta ex art. 627 c.p.c. nel termine perentorio fissato dal giudice della divisione.
      La ricostruzione del dato normativo sopra riassunto consente di affermare che, quando si procede al pignoramento di quota cui segua la celebrazione di un giudizio di scioglimento della comunione si avranno, nella sostanza, due riparti.
      Un primo, da eseguirsi in seno al giudizio di divisione, nel quale il ricavato dalla vendita sarà distribuito tra i comproprietari, in ragione delle rispettive quote di proprietà, con versamento su un conto corrente intestato alla procedura esecutiva della quota parte di ricavato da assegnare al comproprietario (o ai comproprietari) esecutato.
      Un secondo avrà invece luogo nella procedura esecutiva, previa riassunzione della medesima.
      In questa sede oggetto della distribuzione del ricavato potrà essere soltanto la porzione di ricavato assegnata al comproprietario (o ai comproprietari) esecutato.
      Dunque, nel caso di specie, le somme che potranno essere distribuite tra i creditori sono solo quelle assegnate alla parte mutuataria ed al terzo datore di ipoteca.
      Le somme assegnate a costoro dovranno essere distribuite tra i creditori aventi titolo con imputazione proporzionale dei crediti alle due masse che andranno formate.
      Dunque, non è necessario che il professionista delegato della esecuzione "chieda" al professionista delegato della divisione di versare sul conto della procedura la quota parte di ricavato che andrebbe assegnata al condividente esecutato, poiché a tanto il delegato della procedura divisionale (che sappia della origine della divisione) è obbligato ope legis in forza del pignoramento che ha colpito la quota.