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Forum ESECUZIONI - IL DECRETO DI TRASFERIMENTO
notifica del decreto di trasferimento
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Pamela Pennesi
Montegranaro (FM)12/06/2025 17:46notifica del decreto di trasferimento
buon pomeriggio, chiedo il vostro parere circa la notifica del decreto di trasferimento all'esecutato e all'aggiudicatario.
Non mi sembra ci sia una legge che lo dispone espressamente però:
- la notifica all'esecutato può essere utile per determinare la data da cui poi far decorrere i 20 gg per l'eventuale opposizione; nel caso la notifica andrebbe fatta in cancelleria se non costituito o al legale se costituito (in questo ultimo caso ne avrebbe comunque conoscenza dal fascicolo e non vedo la necessità della notifica); non c'è anche un problema che l'esecutato vede il nome e i dati sensibili dell'aggiudicatario
- la notifica all'aggiudicatario potrebbe essere necessaria in relazione alla norma che prevede la possibilità di costruire in sanatoria entro 120 gg dalla notifica del decreto di trasferimento; nel caso la notifica andrebbe fatta presso la cancelleria o residenza?
Inoltre alcuni effettuano le notifiche dopo la trascrizione, magari anticipandolo via mail all'aggiudicatario, e alcuni dopo la cancellazione dei gravami.
Alcuni inviano il decreto di trasferimento all'aggiudicatario ma senza notifica formale.
grazie per il vostro parere.-
Zucchetti Software Giuridico srl
14/06/2025 15:18RE: notifica del decreto di trasferimento
Nel rispondere alla domanda va premesso che secondo la giurisprudenza nessuna norma processuale prevede la comunicazione del decreto di trasferimento all'aggiudicatario (Cass. 09/08/2007, n. 17460; Cass. 14/10/2005, n. 19968; Cass. 14/12/2020, n. 28387).
Cionondimeno, occorre considerare che nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 c.c. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore (Cass., sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730; Cass. sez. III, 30 giugno 2014, n. 14765).
Se si applica questa norma, a nostro avviso deve spiegare i suoi effetti anche il terzo comma della medesima, a mente del quale "il venditore deve pure consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà ed all'uso della cosa venduta".-
Pamela Pennesi
Montegranaro (FM)14/06/2025 17:19RE: RE: notifica del decreto di trasferimento
Grazie per la risposta.
invece in relazione all'esecutato?
grazie ancora-
Zucchetti Software Giuridico srl
16/06/2025 10:49RE: RE: RE: notifica del decreto di trasferimento
Valgono le regole generali in tema di impugnazione dei provvedimenti del giudice, nel senso che In tema di opposizione agli atti esecutivi "Colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ., ha l'onere di indicare e provare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell'atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione"(ex multis Cass. 09/05/2012, n. 7051);
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