Menu
Forum SOVRAINDEBITAMENTO
Richiesta informale al liquidatore di rimborso delle spese sostenute da coerede del debitore
-
Marcello Cosentino
Portogruaro (VE)26/11/2025 12:14Richiesta informale al liquidatore di rimborso delle spese sostenute da coerede del debitore
Buongiorno, espongo il seguente caso particolare.
Mi riferisco ad una procedura di liquidazione del patrimonio ex legge 3/ 2012 di cui sono liquidatore.
Nel corso della procedura il soggetto sovraindebitato ha ricevuto in eredità dal padre il 50% un immobile che è stato recentemente venduto per l'intero previo accordo sottoscritto con l'unica coerede, sorella del debitore per la vendita unitaria tramite asta.
La somma ricavata dalla vendita, oltre alle spese ad essa relative, è stata divisa equamente tra coeredi.
Si aggiunge che Il de cuius aveva depositato presso un legale il proprio testamento olografo nel quale dava atto di aver erogato ai figli somme di denaro diverse tra loro, in particolare al debitore erano stati trasferiti 50.000 € mentre alla coerede solo 30.000. (i numeri sono solo esemplificativi)
Oggi la sorella del debitore, tramite il proprio legale, avanza una richiesta di rimborso del 50% delle spese da lei sostenute per conto del padre quando era ancora in vita oltre alle spese del funerale ed oltre ai 20.000 euro che emergono a suo vantaggio dal testamento.
Per definire, dal punto di vista procedurale, la questione ritengo che:
• la richiesta, ricevuta via mail al mio indirizzo di studio, dovrà essere formalizzata presentando una apposita istanza al GD con l'elencazione di ogni spesa con allegate tutte le pezze giustificative;
• A questo punto la richiesta, quasi come fosse un'istanza di ammissione, andrebbe esaminata dal Liquidatore che dovrebbe escludere i pagamenti delle spese pagate in contanti specie se accompagnate da ricevute prive di data certa
• Rivolgersi al GD chiedendo l'autorizzazione al pagamento in prededuzione del 50% delle spese comprovate.
Ritenete corretta questa impostazione?
Molte grazie, cordiali saluti
MC-
Zucchetti Software Giuridico srl
28/11/2025 12:11RE: Richiesta informale al liquidatore di rimborso delle spese sostenute da coerede del debitore
A nostro avviso per rispondere alla domanda occorre svolgere alcune premesse.
Intanto bisogna inquadrare queste richieste di pagamento e comprendere se si tratta davvero di debiti del coerede sovraindebitato, il che ci sembra che vada certamente escluso con riferimento alla somma dei 20mila euro, a meno che quella attribuzione abbia intaccato la legittima spettante al coerede che oggi la pretende. In ogni caso, occorrerebbe che quella pretesa fosse consacrata in un titolo esecutivo di formazione giudiziale.
Quanto alle spese sostenute dal coerede nei confronti del genitore, non si comprende a quale titolo se ne chieda il rimborso. Occorrerebbe valutare infatti se si tratta di pagamenti eventualmente eseguiti in adempimento di una obbligazione solidale gravante sui figli. Solo in questo caso il pagamento eseguito da coobligato in solido gli consentirebbe di insinuare al passivo, il 50%di quanto pagato, a norma dell'art. 1203, comma 1 n. 3 c.c..
Probabilmente, le uniche spese rimborsabili sono quelle funerarie, le quali sono assistite dal privilegio di cui all'art. 2751 c.c.
In ogni caso, occorrerà apposita istanza di insinuazione al passivo.-
Marcello Cosentino
Portogruaro (VE)28/11/2025 17:06RE: RE: Richiesta informale al liquidatore di rimborso delle spese sostenute da coerede del debitore
Grazie mille per il parere che condivido e che mi ha suscitato una nuova domanda:
Parlo della somma di euro 20mila ipotizzata più sopra (differenza tra le somme pagate ai due figli in vita del padre e contenuta nel testamento di cui oggi la coerede ne chiede 10 mila: l'avvocato di quest'ultima mi riferisce che in caso in cui la richiesta di collazione non venisse accolta trascinerebbe la procedura in un'azione giudiziaria.
Ora, considerato che la procedura si concluderà (per legge) tra pochi mesi ossia quando scadrà il IV anno dall'apertura, Vi chiedo:
se, per ipotesi, la causa minacciata dovesse radicarsi prima che la procedura si estingua il Liquidatore dovrebbe comportarsi come un curatore nel caso di chiusura con giudizi pendenti accantonando quanto eventualmente a pagare in caso di soccombenza e poi riaprire e (ri)chiudere la procedura dopo il riparto finale?
Grazie, cordialità
MC-
Zucchetti Software Giuridico srl
02/12/2025 17:39RE: RE: RE: Richiesta informale al liquidatore di rimborso delle spese sostenute da coerede del debitore
Il tema va affrontato partendo dall'art. 276 c.c.i.i., il quale nel disciplinare la chiusura della procedura stabilisce che "si applica l'art. 233 in quanto compatibile", il che fa sorgere il problema dell'applicabilità alla liquidazione controllata delle norme di cui agli artt. 234, 235 e 236 che, pur riguardando la chiusura della liquidazione giudiziale, non sono richiamati.
Orbene, mentre l'applicazione degli art. 235 e 236 ci sembra tutto sommato naturale in quanto si tratta di norme che specificano semplicemente le modalità e gli effetti della chiusura di cui all'art. 233, l'applicazione dell'art. 234, che reca una autonoma ipotesi di chiusura della procedura in presenza di liti pendenti, con una ultrattività degli organi procedurali, del giudice e del curatore (per il quale è previsto una integrazione del compenso per l'attività svolta in questa fase ai sensi dell'art.137, comma 2) e accantonamento per eventuali spese future e oneri relativi ai giudizi pendenti, ci pare assai più discutibile. Si tratta infatti di una chiusura che deroga alle regole generali perché, tra l'altro, non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie; implica, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 236, il divieto per i creditori di agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi; impedisce id restituire al debitore tornato in bonis ciò che proviene dai giudizi che hanno impedito la chiusura definitiva.
Nella sostanza, è dunque di un innovativo tipo di chiusura, completamente diverso, sia quanto a tipologia che ad effetti, da quella ordinaria, introdotto nella legge fallimentare con il D.L. n. 83 del 2015 ed ispirato a necessità acceleratorie per le quali la chiusura del fallimento non deve essere ritardata dalla necessità di ricorrere alle vie giudiziali per l'acquisizione di utilità destinate a integrare le liquidità da destinare ai creditori, anche allo scopo di evitare le numerose pretese risarcitorie alimentate dalla legge Pinto.
Orbene, una tale peculiare novità, derogatoria della regola generale, a nostro avviso non può essere trasposta nella liquidazione controllata senza un richiamo espresso. È pertanto logico ritenere che il silenzio serbato dal legislatore sul punto sia l'indice della volontà di non importare l'istituto, probabilmente perché la semplificazione del rito della procedura è ritenuta sufficiente ad accorciare i tempi della stessa.
-
-
-