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intervento nell'esecuzione immobiliare - concordato minore omologato

  • Mauro Baraldi

    Viterbo
    04/04/2025 18:24

    intervento nell'esecuzione immobiliare - concordato minore omologato

    buon pomeriggio.
    a seguito della nomina a commissario giudiziale in una procedura di concordato minore mi trovo, a seguito di omologa ai sensi dell'art.80 del CCII della stessa , a svolgere la mia funzione di vigilanza sull'esatto adempimento di ogni atto da parte del debitore.
    ora, a seguito dell'interruzione di una preesistente procedura esecutiva immobiliare (gravante sugli immobili dello stesso debitore ed interessati ora dal concordato), questa deve essere riattivata con conseguente intervento della procedura concordataria nella stessa.
    chiedo conferma se, rivestendo il commissario solamente una funzione di vigilanza e supporto sull'operato del debitore, sia quest'ultimo a dovere svolgere le attività necessarie per dare nuovo impulso all'esecuzione e, nell'interesse della massa dei creditori, incaricare un legale che patrocini il relativo intervento.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      05/04/2025 17:54

      RE: intervento nell'esecuzione immobiliare - concordato minore omologato

      Non è prevista nel concordato minore la riattivazione di procedure esecutive pendenti contro il debitore anche perché quest'ultimo dovrebbe agire contro se stesso.
      In esito al provvedimento del giudice che inibisce l'inizio o la prosecuzione di procedure esecutive sul patrimonio del debitore, queste sono sospese fino all'omologazione, quando presumibilmente il creditore già procedente non potrà agire in quanto è mutato il contenuto del suo titolo di credito.
      Intervenuta l'omologazione, spetta al debitore a dare esecuzione al piano omologato ex art. 81 CCII e quindi, se sono previste cessioni, a provvedervi ex novo eventualmente a mezzo di soggetti specializzati sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC.
      • Mauro Baraldi

        Viterbo
        07/04/2025 09:39

        RE: RE: intervento nell'esecuzione immobiliare - concordato minore omologato

        nel ringraziare per la cortese e celere risposta, mi preme osservare che, nel caso in esame, la prosecuzione di una parte delle vendite immobiliari (le altre avverrebbero all'interno del concordato stesso) rimarrebbe in sede di esecuzione immobiliare a cura quindi del custode delegato puramente per ragioni di economicità, avendo lo stesso già avviato in precedenza dei tentativi di vendita. chiedo quindi se a questo punto le stesse motivazioni di economicità siano superate da uno specifico disposto normativo e nel caso quale. ringrazio anticipatamente
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          24/04/2025 19:26

          RE: RE: RE: intervento nell'esecuzione immobiliare - concordato minore omologato

          A nostro avviso la soluzione non è praticabile poiché manca nel concordato minore (e nella ristrutturazione dei debiti del consumatore) una norma che contempli il subentro nelle procedure pendenti, analoga a quella di cui all'art. 216 comma 10 c.c.i.i. (richiamato dall'art. 270 nella liquidazione controllata).
          Osserviamo tuttavia che taluna dottrina ritiene applicabile nel concordato minore l'art. 114 c.c.i.i. che regola il concordato con cessioni dei beni e stabilisce che, nel caso in cui sia prevista la cessione dei beni, alle vendite si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili: da questa disposizione tale opinione fa derivare la conseguenza per cui il liquidatore potrebbe decidere di procedere alle vendite subentrando nella procedura esecutiva pendente ai sensi del ciato art. 216.
          L'opinione tuttavia non ci convince ove si osservi che alle vendita nel concordato minore il debitore provvede in proprio (ex art. 81 comma 1 c.c.i.i.), sicché è difficilmente immaginabile che subentri in una proceduta promossa in suo danno.
          Piuttosto, sul piano pratico, in sede di esecuzione del concordato minore si potrà seguire la strada già intrapresa in sede esecutiva applicando i ribassi già previsti e osservando i medesimi adempimenti pubblicitari, sul presupposto che i precedenti tentativi di vendita ad un prezzo maggiore non hanno avuto buon esito.