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Art. 67 Procedura di ristrutturazione dei debiti - MERITO CREDITIZIO - colpa del DEBITORE RICORRENTE

  • Carlo Della Chiesa Poma

    TORINO
    17/05/2024 18:01

    Art. 67 Procedura di ristrutturazione dei debiti - MERITO CREDITIZIO - colpa del DEBITORE RICORRENTE

    Buongiorno,
    l'art. 68 comma 3 del CCII dice :
    L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del
    finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

    In molti casi ci è capitato che il TRIBUNALE ( ............. TORINO/IVREA) abbia valutato il ricorso al credito da parte del DEBITORE RICORRENTE, quando no in grado a far fronte alle obbligazioni assunte come un abuso del ricorso al credito e, quindi, un indebitamento COLPEVOLE e quindi rigettato il ricorso.

    Ho un caso ora da gestire in cui effettivamente, in capo alla famiglia, ci sono dal 2010 / 2011 DECRETI INGIUNTIVI / ATTI DI PRECETTO / PIGNORAMENTI DEL QIUINTO e, ADDIRITTURA, una cessione del QUINTO avvenuta nel 2021 anche per chiudere una posizione finaziaria a debito del 2017.

    Sicuramente chi ha concesso il CREDITO non ha valutato a parer mio ( da i dati in mio possesso : redditi e spesa familiare + rate in essere ) la sostenibilità del debito del cliente finanziato .

    In verità la famiglia ha dovuto far fronte a spese mediche per grave malattia di un figlio .
    Mi chiedo e chiedo se vi è qualche buono spunto ( DOTTRINA GIURISPRUDENZA ) da indicare nella RELAZIONE per evitare il rigetto. Preciso che il ricorrente con TFR + un finanzioamento garantito da fondazione anti usura offrirebbe ora una bella cifra 40 k e potrebbe rimettersi in una situazione adeguata .

    Grazie per spunti suggerimenti
    Carlo DELLA CHIESA POMA
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      21/05/2024 09:28

      RE: Art. 67 Procedura di ristrutturazione dei debiti - MERITO CREDITIZIO - colpa del DEBITORE RICORRENTE

      Crediamo di non poterle dare alcun suggerimento perché la tutela del merito creditizio coinvolge interessi pubblicistici. Ha infatti affermato Cass. 30/06/2021, n. 18610 che "L'attività di concessione del credito da parte degli istituti bancari non costituisce mero affare privato" spiegando che "Quel che rileva al fine dell'individuazione dello spazio del finanziamento lecito non è più il fatto in sé che l'impresa finanziata sia in istato di crisi o d'insolvenza, pur noto al finanziatore, onde questi abbia cagionato un ritardo nella dichiarazione di fallimento: quel che rileva è unicamente l'insussistenza di fondate prospettive, in base alla ragionevolezza e ad una valutazione ex ante, di superamento di quella crisi". Per poi concludere nel senso che " L'erogazione del credito che sia qualificabile come abusiva, in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa", aggiungendo che la responsabilità della banca, in caso di abusiva concessione del credito all'impresa in stato di difficoltà economico-finanziaria, può sussistere in concorso con quella degli organi sociali di cui all' art. 146 l.fall. , in via di solidarietà passiva ai sensi dell' art. 2055 c.c. , quali fattori causativi del medesimo danno, senza che, per altro, sia necessario l'esercizio congiunto delle azioni verso gli organi sociali e verso il finanziatore, trattandosi di litisconsorzio facoltativo".
      A fronte di questa linea non vediamo spazi per una difesa del consumatore, ove la valutazione del merito credito si dovrebbe appalesare più facile sia per la banca che per l'interessato e, nella situazione descritta, pare davvero difficile escludere anche la sola colpa nell'ottenere un finanziamento abusivo.
      Questa la nostra opinione, ma le riportiamo la massima di una recente decisione del tribunale di Avellino dell'11.4.2024, pubblicata queta mattina su dirittodellacrisi.it, che apre degli spiragli ad una interpretazione più largheggiante. Ha statuito infatti tale tribunale che "L'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è consentito non solo ai consumatori che abbiano prudentemente e diligentemente assunto le proprie obbligazioni avendo correttamente valutato la propria capacità di adempiere, salvo poi trovarsi nell'impossibilità di pagare per vicende sopravvenute e imprevedibili (c.d. shock esogeno), ma anche a coloro che, al contrario, pur non avendo correttamente ponderato la propria solvibilità, siano stati tuttavia spinti da condizionamenti estrinseci, assumendo comportamenti che non appaiano del tutto privi di giustificazione razionale, i quali devono essere valutati comparando tale condotta non già con quella dell'uomo avveduto e prudente, bensì con quella dell'uomo di minima diligenza, in quanto la legge individua quale condizione ostativa la sola "colpa grave".
      Non sussiste la condizione ostativa della colpa grave, alla luce della previsione dell'art. 69, comma 2, CCII, quando il consumatore abbia riposto un ragionevole affidamento sulle verifiche relative al merito creditizio compiute da soggetti qualificati, laddove essi siano tenuti a compiere i controlli previsti dall'art. 124 bis T.U.B. al fine di assolvere al dovere di erogare il credito con prudenza (c.d. prestito responsabile) senza esporre il cliente al rischio di insolvenza".
      Zucchetti SG srl