Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Conversione piano del consumatore

  • Luigi Sica

    Torino
    03/02/2025 16:27

    Conversione piano del consumatore

    Per un piano del consumatore omologato ma parzialmente non eseguito si chiede di sapere se può essere convertito in liquidazione controllata, se le somme accantonate nel piano d.c. devono essere distribuite ai creditori quali terzi di buona fede e se la liquidazione controllata, ai fini del triennio, parta dalla data della conversione , se il Sovraindebitato caducato deve comunque rivolgersi al Occ per la istanza di conversione e non solo e direttamente al gestore della crisi cui era stato affidato dal Occ che aveva istruito il piano del consumatore risolto
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      04/02/2025 17:31

      RE: Conversione piano del consumatore

      Per il combinato disposto di cui agli artt. 72, comma 2 e 73, c.c.i.i., è necessario passare prima per la revoca della omologazione del piano e poi, su richiesta del debitore o di un creditore (o anche del P. M. se la revoca consegue ad atti di frode) il tribunale può disporre l'apertura della liquidazione giudiziale verificata la ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269. Con il terzo decreto correttivo è stata modificata la rubrica dell'art. 73 che parlava di conversione in procedura liquidatoria sostituendola con "Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell'omologazione", ed è stato riscritto il comma 1, in modo da rendere chiaro, che più che una conversione, a seguito della revoca dell'omologazione si apre un giudizio autonomo, che è definito con sentenza del tribunale in composizione collegiale.
      Da tanto discende una separazione processuale tra le due procedure, per cui ai fini della esdebitazione il triennio, a nostro avviso, inizia decorrere dalla apertura della liquidazione controllata in applicazione dell'art. 282, e il ricorso va presentato con l'assistenza dell'OCC, cui il debitore deve nuovamente rivolgersi essendo cessata la funzione del precedente gestore con la revoca della omologa del piano; fermo restando che l'OCC può designare lo stesso gestore, che già conosce la pratica. Fino alla revoca dell'omologa del piano del consumatore questo può essere portato avanti, ma se vi sono somme da distribuire e si intende accedere alla liquidazione controllata, è preferibile congelare il tutto in attesa dell'apertura di questa procedura, nell'ambito della quale si procederà alla ulteriore liquidazione dei beni (se ve ne sono) e al pagamento dei creditori.
      Zucchetti SG srl
      • Luigi Sica

        Torino
        09/04/2025 08:58

        RE: RE: Conversione piano del consumatore

        La vicenda si è poi evoluta in senso più ristretto, nel senso che sono mutati solo alcuni elementi del Piano del consumatore - che non è caducato, quindi - , omologato ai sensi dell'art. 12 bis della legge 3/2012 (non nel codice della crisi, quindi, preciso) . In pratica, una parte di finanza esterna è venuta meno perchè la fondazione antiusura garante è stata sostituita da un'altra, dopo due anni di esecuzione di piano ; questa però garantirebbe solo una parte del debito, inferiore rispetto a quella prospettata nel Piano omologato. Questa minore parte verrebbe surrogata da finanza propria del ricorrente. Detto ciò, chiedo se il sovraindebitato debba presentare un nuovo ricorso ad un Occ ; se si, chiedo se l'attuale debba prima essere revocato. Oppure, se il Gestore che sta vigilando sulla esecuzione del Piano è sufficiente informi il GD del cambiamento di questi elementi e prosegua oppure se debba chiedere una autorizzazione al GD alla variazione, con conseguente comunicazione ai creditori, e se vada resa una nuova attestazione sulla fattibilità del Piano, considerata la variazione di elementi essenziali, quale anche l'apporto di finanza propria del ricorrente.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          24/04/2025 10:49

          RE: RE: RE: Conversione piano del consumatore

          A nostro avviso questa modificazione non incide sulla esecuzione del piano, che comunque (sebbene attraverso diversa affluenza di liquidità) giunge all'epilogo previsto.
          Ricordiamo a tal proposito che a mente dell'art. 72 comma 2 ccii giudice revoca la omologazione (anche) in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo. Questa previsione ammette, implicitamente, la modificabilità del piano.
          Venendo alle modalità operative, riteniamo che occorra operare una distinzione: se la finanza esterna viene immediatamente versata dal debitore, nulla questio; sarà sufficiente informare il giudice delegato. Se invece il debitore ha semplicemente dichiarato di voler mettere a disposizione delle somme occorre che il piano, come modificato, sia sottoposto al vaglio di ammissibilità, secondo le scansioni processuali previste dall'art. 70 c.c.i.i.