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Notifica Cartella Ade Riscossione relativa all'imposta di registro delle sentenza di una liquidazione controllataa

  • Fabio Pipia

    Palermo
    20/05/2026 16:05

    Notifica Cartella Ade Riscossione relativa all'imposta di registro delle sentenza di una liquidazione controllataa

    Spett.le Fllcoweb,

    in una procedura di liquidazione controllata in cui sono stato nominato Liquidatore ho recentemente ricevuto una cartella da parte di Agenzia Entrata Riscossione relativa all'imposta di registro per la sentenza stessa.
    Faccio altresì presente che non ho mai ricevuto alcun preliminare avviso di liquidazione (che con tutta probabilità è stato notificato al debitore senza che questi ne desse contezza anche per probabile sua pec inattiva).
    Tenuto conto dell'importo modesto della pretesa erariale l'avvio di un contenzioso appare del tutto inopportuno. Tenuto conto di ciò, sono andato a parlare con il Giudice Delegato per chiedere come trattare la presente cartella ed il Giudice mi ha detto di predisporre un'integrazione allo stato passivo.
    A questo riguardo, volevo chiedervi il vostro sempre apprezzato parere su i seguenti punti:

    1.Ade Riscossione deve comunque formalizzare un'istanza di ammissione al passivo secondo la formula di rito prevista dal Codice della Crisi oppure essendo detto credito prededucibile "ope legis" procedo semplicemente io d'ufficio con la redazione dell'integrazione dello stato passivo? ;
    2. Le sanzioni e gli interessi non sono a mio parere da ammettere al passivo stante la mancata notifica al sottoscritto dell'avviso di liquidazione;
    3. Quand'anche non ci sia bisogno di una formale istanza di ammissione da parte di Ader, il fatto che mi hanno inviato la cartella ben oltre i termini previsti dal comma 5 dell'art.273 CCII potrebbe essere a vostro parere motivo per non ammettere nemmeno l'imposta stessa?

    Nel ringraziarvi sempre per la vostra disponibilità e per il vostro prezioso supporto colgo ancora una volta l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti
    Fabio Pipia
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      23/05/2026 11:22

      RE: Notifica Cartella Ade Riscossione relativa all'imposta di registro delle sentenza di una liquidazione controllataa

      A nostro avviso non è necessaria una istanza di ammissione al passivo.
      A norma dell'art. 275-bis comma 1 c.c.i.i. "I crediti prededucibili sono accertati con le modalità di cui all'articolo 273, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio dell'impresa del debitore, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati nel corso della procedura; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con le modalità di cui all'articolo 273".
      Nel caso di specie, dunque, è possibile prescindere dal rispetto del procedimento di cui all'art. 273 c.c.i.i.
      Quanto alla collocazione delle sanzioni, osserviamo che esse non hanno la medesima natura della imposta, tanto che di norma ad esse non si estende il privilegio previsto per quest'ultima, a meno che il legislatore non disponga diversamente, come ad esempio accade con l'art. 2752, dove l'estensione del privilegio alle sanzioni è espressamente prevista. Così non è per l'imposta di registro, atteso che gli artt. 2758 e 2772 c.c. non estendono alla sanzione il privilegio.
      Quanto agli interessi, il discorso è più articolato.
      La collocazione degli interessi sui crediti assistiti dai privilegi è disciplinata dall'art. 2749, comma 2, c.c., a mente del quale il privilegio si estende non solo agli interessi maturati durante l'anno in corso alla data del pignoramento ed a quelli dell'annata successiva a quella in corso (benché nella misura dell'interesse legale, come avviene per il pegno), ma anche quelli dell'annata precedente (art. 2749 c.c.).
      Orbene, posta questa norma, a nostro avviso la prededuzione sugli interessi, seppur nella misura legale, va riconosciuta.
      • Fabio Pipia

        Palermo
        25/05/2026 08:40

        RE: RE: Notifica Cartella Ade Riscossione relativa all'imposta di registro delle sentenza di una liquidazione controllataa

        Spett.le Fallcoweb,

        vi ringrazio innanzitutto per il vostro pronto e prezioso riscontro. Per quanto riguarda i prossimi passi, così come suggeritomi dal Giudice, procederò comunque ad inviare ad Ade Riscossione la mia integrazione allo stato passivo inerente la loro cartella. In attesa delle loro osservazioni procederò poi a depositarlo nel fascicolo della procedura.
        Per quanto riguarda l'ammissione di sanzioni ed interessi valuterò attentamente il vostro suggerimento e poi opererò di conseguenza.
        Vi ringrazio, infine, per il vostro prezioso ausilio e restando sempre a disposizione a valutare eventuali ulteriori vostri suggerimenti colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

        Fabio Pipia
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          25/05/2026 22:40

          RE: RE: RE: Notifica Cartella Ade Riscossione relativa all'imposta di registro delle sentenza di una liquidazione controllataa

          Perfetto, ci aggiorni su eventuali sviluppi.
          Buon lavoro!
          • Fabio Pipia

            Palermo
            27/05/2026 15:42

            RE: RE: RE: RE: Notifica Cartella Ade Riscossione relativa all'imposta di registro delle sentenza di una liquidazione controllataa

            Gentilissimi,

            faccio seguito alla nostre intercorse conversazioni per porvi questo mio ultimi dubbio.
            Volevo un vostro ultimo parere circa il fatto che sto seriamente pensando di non ammettere in toto il credito relativo all'imposta di registro e collegati accessori per il difetto di notifica preliminare dell'avviso di Liquidazione.
            Ritengo, infatti, che la mancata notifica dell'avviso di liquidazione anche al sottoscritto oltre cha la debitore (tenuto conto tra l'altro del suo comportamento non pienamente collaborativo e con la pec probabilmente non più funzionante) possa rappresentare un giustificato motivo di mancata ammissione allo stato passivo (e credo che in tal senso vi sia Giurisprudenza anche della Cassazione).
            In altre parole, ho pensato di predisporre appunto la bozza relativa all'integrazione dello stato passivo indicare tutti gli importi della cartelle ed i motivi della mancata ammissione ed inviarla di conseguenza ad Ade Riscossione per poi depositarla dopo i termini di legge nel fascicolo telematico.
            Ringraziandovi ancora una volta per la preziosa disponibilità (e pazienza) colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti
            • Zucchetti Software Giuridico srl

              29/05/2026 10:57

              RE: RE: RE: RE: RE: Notifica Cartella Ade Riscossione relativa all'imposta di registro delle sentenza di una liquidazione controllataa

              Comprendiamo le perplessità, ma manteniamo ferma la risposta che abbiamo dato.
              È vero che in linea generale la cartella di pagamento deve essere normalmente preceduta dalla notifica dell'avviso di liquidazione, ma è altrettanto vero che l'imposta di registro dovuta sulla sentenza di apertura della controllata è prenotata a debito a norma dell'art. 146, comma 2 lt. a) del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 111(testo unico delle spese di giustizia), così come riscritto dalla Corte costituzionale con la sentenza 4 luglio 2024 n. 121.
              Questo significa, a norma dell'art. 59 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico dell'imposta di registro) che la sentenza è registrata "senza il contemporaneo pagamento dell'imposta".
              Dunque, l'imposta di registro dovuta sulla sentenza di apertura della liquidazione controllata è prenotata a debito, e la relativa spesa è annotata dalla cancelleria sul foglio notizie, che a norma dell'art. 280 del citato d.P.R. 115/2002 è un registro sul quale sono annotate le spese pagate dall'erario e le spese prenotate a debito.
              Dal combinato disposto di queste norme ricaviamo il convincimento per cui in realtà l'Agenzia delle entrate non avrebbe dovuto neppure notificare un avviso di liquidazione, posto che a monte l'ufficio avrebbe dovuto procedere alla registrazione con prenotazione a debito Invero, l'art. 146 ultimo comma d.P.R. 115/2002 prescrive che "Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo", il che significa che non appena vi sono disponibilità, il liquidatore dovrebbe provvedere al pagamento dell'imposta (. 200,00) tramite modello F24 (codice tributo A196)
              Ergo, siamo dell'avviso per cui il credito dell'agenzia delle entrate vada pagato.
              • Fabio Pipia

                Palermo
                29/05/2026 18:51

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Notifica Cartella Ade Riscossione relativa all'imposta di registro delle sentenza di una liquidazione controllataa

                Gent.mi,

                vi ringrazio sempre per il vostro prezioso parere che terrò naturalmente in considerazione ai fini dell'integrazione dello stato passivo.

                Vi ringrazio ancora una volta per il vostro importante supporto e per la vostra costante disponibilità

                Vi auguro infine un buon fine settimana

                Cordialmente

                Fabio PIpia
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  30/05/2026 09:14

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Notifica Cartella Ade Riscossione relativa all'imposta di registro delle sentenza di una liquidazione controllataa

                  Grazie a Lei!
              • Simone Merlin

                Cerea (VR)
                20/06/2026 17:17

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Notifica Cartella Ade Riscossione relativa all'imposta di registro delle sentenza di una liquidazione controllataa

                Spett.le Fallcoweb,
                mi inserisco in questa discussione per avere alcuni chiarimenti sull'argomento trattato.
                Ho notato che è prassi dei liquidatori non versare l'imposta di registro e attendere l'avviso/cartella di pagamento. Io sono liquidatore in una LC aperta da circa due anni, ad oggi sarebbero disponibili le risorse per versare l'imposta di registro ma ho i seguenti dubbi:
                1) Trattandosi di un importo fisso di 200 euro converrebbe provvedere al versamento appena ci sono risorse disponibili senza attendere notifiche da parte del creditore? In tal caso è corretto non modificare lo stato passivo già definitivo? Potrebbero sorgere problemi con gli altri creditori?
                2) È necessaria l'autorizzazione del GD? Credo di sì perché tutti i movimenti in uscita dal conto della procedura devono essere autorizzati.
                3) Visto che l'imposta dovuta è prenotata a debito, in caso di versamento spontaneo deve essere fatto il ravvedimento operoso per il calcolo di sanzioni e interessi oppure è sufficiente versare l'imposta?
                Ringrazio anticipatamente per la sempre cortese e puntuale disponibilità. Cordiali saluti
                4) Il modello F24 deve essere intestato al debitore?
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  21/06/2026 12:44

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Notifica Cartella Ade Riscossione relativa all'imposta di registro delle sentenza di una liquidazione controllataa

                  Come dicevamo nella risposta precedente, l'art. 146 ultimo comma d.P.R. 115/2002 prescrive che "Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo". La locuzione "appena vu sono disponibilità liquide", non lascia spazio a dubbi di sorta. Nel momento in cui la procedura dispone di liquidità, il soggetto tenuto (e, dunque, in questo caso il liquidatore) deve provvedere al pagamento dell'imposta.
                  Questo pagamento, a nostro avviso, passa comunque per il tramite della emissione di un mandato di pagamento da richiedere al giudice delegato.
                  A tal proposito osserviamo quanto segue.
                  Nella disciplina della liquidazione controllata manca una disposizione analoga a quella di cui all'art. 131 c.c.i.i., la quale prevede appunto che ogni prelievo di somme sia autorizzato da mandato di pagamento emesso dal giudice delegato, per cui occorre verificare in primo luogo se il tribunale di riferimento abbia adottato disposizioni in proposito. Precisiamo a questo fine che le banche generalmente non autorizzano operazioni in assenza di autorizzazione specifica del giudice, salvo che questi non abbia diversamente disposto.
                  Osserviamo inoltre che i pagamenti eseguiti all'esito dell'approvazione del piano di riparto devono essere eseguiti a norma dell'art. 230, espressamente richiamato dall'art. 275 comma 6-bis, per cui a nostro avviso analoga regola deve valere anche per i pagamenti che non siano esecutivi di un piano di riparto.
                  Aggiungiamo, infine, che alcuni tribunali (es. Tribunale di Arezzo) hanno dettato specifiche circolari in cui hanno previsto che per le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento non è prevista la richiesta e la conseguente emissione di mandati di pagamento.
                  Con riferimento alla domanda n. 3, osserviamo che non va eseguito alcun ravvedimento, né vanno corrisposte sanzioni ed interessi. Invero, la procedura non è in ritardo, posto che sentenza viene registrata, senza il pagamento della relativa imposta, in forza della specifica previsione di cui all'art. 59 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 il quale prevede, appunto, che la sentenza è registrata "senza il contemporaneo pagamento dell'imposta".
                  Infine, quanto al soggetto da indicare nel modello F24, riteniamo che debba essere indicato il nome del debitore, poiché il liquidatore è solo colui il quale esegue materialmente il pagamento dell'imposta.