Forum SOVRAINDEBITAMENTO

Crediti sorti dopo apertura liquidazione patrimonio

  • Marika Piazza

    MONZA (MI)
    22/01/2023 10:22

    Crediti sorti dopo apertura liquidazione patrimonio

    Buongiorno,
    in qualità di liquidatore di una procedura di sovraindebitamento ex L. 3/2012 (aperta ante entrata in vigore del CCII) sono a richiedere un chiarimento.
    Il debitore ha ricevuto una cartella di Agenzia delle Entrate per infrazioni al codice della strada commesse in data successiva all'apertura della liquidazione del patrimonio. Ovviamente non si tratta di debiti funzionali alla procedura e sono quindi a richiedere se il debitore può provvedere al relativo pagamento tramite rateazione (nei limiti delle somme che il Giudice ha messo a disposizione per il mantenimento della propria famiglia) oppure se ciò può essere valutato alla stregua di un atto in frode ai creditori con conseguente valutazione negativa per la successiva esdebitazione.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      23/01/2023 18:15

      RE: Crediti sorti dopo apertura liquidazione patrimonio

      L'art. 14 duodecies l. n. 3 del 2012 concede la prededuzione, sulla scia del secondo comma dell'art. 111 l. fall. ai "crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione", ed è agevole rilevare che l'infrazione al codice della strada commessa dal sovraindebitato, seppur in data successiva all'apertura della liquidazione del patrimonio, non è sorta in occasione nè in funzione della stessa, per cui si tratta di un debito cui deve provvedere il sovraindebitato e non la procedura.
      L'uso dell'auto da parte del sovraindebitato, se era stato autorizzato o, comunque, serviva per le sue esigenze di lavoro, non costituisce atto di frode ai creditori.
      Zucchetti SG srl
      • Giacomo Andreoletti

        Bergamo
        15/11/2024 10:03

        RE: RE: Crediti sorti dopo apertura liquidazione patrimonio

        a tal proposito, si chiede se i nuovi debiti erariali e contributivi, maturati in periodi d'imposta successivi all'apertura della Procedura a causa del fatto che il debitore continua a non onorare le proprie obbligazioni fiscali, siano comunque ammissibili al concorso in via prededucibile, alla stregua di un fallimento, oppure non siano ammissibili in quanto non maturati antecedentemente all'apertura della Procedura.
        il dubbio sorge dal fatto che non si tratta di debiti funzionali alla procedura o non quantificabili in sede di redazione del Piano e sono altresì riconducibili ad una condotta non corretta nei confronti dei creditori, in questo caso l'Erario / INPS.

        grazie cordiali saluti.

        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          22/11/2024 19:32

          RE: RE: RE: Crediti sorti dopo apertura liquidazione patrimonio

          Riteniamo valgano le medesime considerazioni, e quindi la medesima risposta, dell'intervento precedente: non si tratta di debiti sorti in occasione della procedura, alla quale sono estranei, né tantomeno in funzione di essa, e che quindi al pagamento di essi debba provvedere direttamente il sovraindebitato.
          • Federica Stellavatecascio

            Battipaglia (SA)
            08/05/2025 08:25

            RE: RE: RE: RE: Crediti sorti dopo apertura liquidazione patrimonio

            Buongiorno, questo discorso varrebbe, indi, anche per i diritti camerali?

            Nella circostanza, premesso di esser subentrata ad un precedente liquidatore, la situazione è la seguente:
            1) l'impresa agricola, al momento dell'apertura della procedura, aveva già di fatto cessato la sua attività, pur rimanendo iscritta;
            2) Pochi mesi dopo l'apertura della procedura, la partita IVA è stata chiusa;
            3) L'impresa è poi stata cancellata ai sensi del DPR 247/2004

            Dovendo procedere al riparto finale, volevo capire se i diritti maturati dall'apertura della procedura alla cancellazione dell'impresa vadano pagati prima della chiusura.

            Grazie anticipatamente

            • Zucchetti Software Giuridico srl

              08/05/2025 20:09

              RE: RE: RE: RE: RE: Crediti sorti dopo apertura liquidazione patrimonio

              Valgono certamente le risposte che abbiamo dato sopra
              • Stefano Andreani - Firenze
                Luca Corvi - Como

                12/05/2025 18:56

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Crediti sorti dopo apertura liquidazione patrimonio

                Siccome questo caso è in parte diverso e più complesso dei precedenti, non essendo chiaro in primo luogo se il diritto è dovuto e in secondo luogo se rientra o meno nel perimetro della prededuzione, anche nell'interesse di altri lettori di questo Forum affrontiamo nel dettaglio tali due aspetti.

                In primo luogo, come anticipato, va verificato se il diritto camerale sia effettivamente dovuto.

                Per far ciò, dobbiamo basarci sull'art. 4 del D.M. 359/2001, che:

                - al comma 1 detta la prima eccezione: "Tutte le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato adottato il provvedimento, tranne i casi in cui sia stato autorizzato, e fino a quando non sia cessato, l'esercizio provvisorio dell'impresa"; data la natura eccezionale della norma, non riteniamo che tale esclusione possa ritenersi estesa anche alle altre procedure, concorsuali e non, non esplicitamente menzionate

                - al comma 2 si riferisce specificatamente alle imprese individuali, che "cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è cessata l'attività", ma pone una chiara condizione, che non ci risulta sia stata rispettata nel caso in esame: "sempre che la relativa domanda di cancellazione sia presentata entro il 30 gennaio successivo alla data di cessazione dell'attività"

                - infine, al comma 3 si occupa delle "società e gli altri soggetti collettivi", stabilendo che essi "cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall'anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione a condizione che la relativa domanda di cancellazione dal registro delle imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo all'approvazione del bilancio finale".


                Non ci è ben chiara la fattispecie concreta, ma se, come par di capire dalla domanda, si tratta di una impresa individuale e non è stata presentata la domanda di cancellazione, il diritto camerale effettivamente risulta essere dovuto.



                Compiuta tale verifica, per regola generale esso sarà a carico della procedura se esso è sorto "in occasione o in funzione della liquidazione".

                Anche su tale aspetto non disponiamo di elementi sufficienti a dare una risposta precisa, proponiamo quindi la nostra interpretazione (non abbiamo trovato prese di posizione ufficiali o giurisprudenza sul punto) esaminando entrambe le ipotesi:

                - se la liquidazione ha riguardato (anche) beni dell'impresa, riteniamo che il diritto camerale sia effettivamente dovuto, perché il relativo debito è sorto se non in funzione, certamente in occasione della liquidazione

                - se invece essa ha riguardato solo beni personali, estranei all'impresa già cessata, riteniamo che tale legame non esista e quindi il diritto camerale non sia dovuto.
                • Federica Stellavatecascio

                  Battipaglia (SA)
                  15/05/2025 17:54

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Crediti sorti dopo apertura liquidazione patrimonio

                  Grazie
                • Zucchetti Software Giuridico srl

                  16/05/2025 11:43

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Crediti sorti dopo apertura liquidazione patrimonio

                  Grazie a lei