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PIANO DI LIQUIDAZIONE - MERITEVOLEZZA - REVOCATORIA ORDINARIA

  • Giuseppe Gentile

    Chiavenna (SO)
    13/02/2021 17:45

    PIANO DI LIQUIDAZIONE - MERITEVOLEZZA - REVOCATORIA ORDINARIA

    Snc con soci marito e moglie. Il marito decede. Le quote della società passano in eredità alla moglie e ai due figli che le accettano. La società, rimasta di fatto inattiva, sotto soglia, chiede la Liquidazione del Patrimonio. Le tre persone fisiche, prima del deposito della domanda della società, vendono un immobile di proprietà del De Cuius.
    Si ipotizzi che Il valore dei beni patrimoniali di proprietà della snc:
    a) SIA SUFFICIENTE per pagare i debiti societari;
    b) NON SIA SUFFICIENTE per farvi fronte;
    Nel primo caso, si ritiene nulla quaestio, considerata la capienza del patrimonio societario.
    Nel secondo caso, è possibile che il Giudice:
    - possa ravvisare i presupposti per il compimento di atti di frode a danno dei creditori e non considerare meritevole l'apertura della liquidazione, Art. 14-quinques, Co. 1, L. 3/2012?
    - a seguito dell'ultima modifica (L. 18/12/2020 n° 176, che anticipa in parte il codice della crisi), visto che può autorizzare il liquidatore ad intraprendere eventuale azione revocatoria ordinaria, ritenga l'atto di frode non impeditivo all'apertura della liquidazione?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/02/2021 19:36

      RE: PIANO DI LIQUIDAZIONE - MERITEVOLEZZA - REVOCATORIA ORDINARIA

      Lei tocca un argomento che permetteva una soluzione abbastanza lineare prima della riforma della l. n. 3 del 2012 attuata con la l. n. 176 del 2020 e che ora presenta aspetti da rimeditare e su cui ancora non si è avuto qualche precedente.
      Andiamo con ordine e consideriamo la situazione prima della recente modifica. All'epoca, al di là delle giustificate perplessità di richiedere quale condizione di ammissibilità ad una procedura liquidatoria un requisito etico, gli atti di frode ai creditori cui fa riferimento il primo comma dell'art. 14 quinquies l. n. 3 del 2012 non potevano non comprendere gli atti impugnabili con la revocatoria, tant'è che nella relazione particolareggiata che doveva e deve accompagnare la domanda, l'OCC deve indicare le cause dell'indebitamento, la diligenza del debitore nell'assumere obbligazioni, le ragioni del sovraindebitamento, e fare un resoconto della solvibilità del ricorrente negli ultimi cinque anni e l'eventuale esistenza di atti impugnati dai creditori.
      Questo contesto si spiegava agevolmente con il fatto che, all'epoca, non era attribuito al liquidatore il potere di agire per far dichiarare la inefficacia nei confronti della massa dei creditori degli atti compiuti dal debitore, giacchè l'azione revocatoria ordinaria non era prevista dall'art. 14decies tra quelle che il liquidatore poteva svolgere né esisteva una norma simile a quella di cui all'art. 66 l. fall. che abilita il curatore ad iniziare o proseguire l'azione revocatoria ordinaria; di conseguenza, se il liquidatore non aveva tale possibilità, la legittimazione a far dichiarare inefficaci gli atti dispositivi posti in essere dal debitore con effetti fraudolenti, rimaneva in capo ai creditori, singolarmente considerati, con evidente alterazione della par condicio. Da ciò la necessità di indicare nella relazione se ci erano atti impugnati dai creditori e il limite alla apertura di una procedura, che non avrebbe potuto realizzarsi in presenza di una alterazione della par condicio già compiuta e non emendabile nell'interesse della collettività per mancanza di strumenti, consentendo contestualmente che i singoli creditori se ne potessero avvantaggiare.
      Nel momento in cui è stato introdotta la legittimazione del liquidatore ad iniziare e proseguire "le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile", è da ritenere che tale nuova facoltà comporti l'abrogazione implicita della verifica degli atti in frode quale condizione per l'apertura della procedura (in tal senso F. Cesare, Il nuovo sovraindebitamento modificato dalla legge di conversione del Decreto Ristori); ed infatti, gli artt. 268, 269 e 270 del d.lgs. 14/2019 (introduttivo del codice della crisi e dell'insolvenza) condizionano l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio (che si chiamerà "liquidazione controllata") all'attestazione dell'OCC sulla completezza e attendibilità della documentazione, sulle cause del sovraindebitamento e sulla fattibilità della procedura, senza imporre l'ulteriore indagine sugli atti in frode compiuti, posto che l'art. 274 prevede l'azione revocatoria, così come il nuovo art. 14 decies l. n. 3 del 2012, che ha, infatti, riprodotto la norma di cui all'art. 274 CCI.
      Zucchetti Sg srl
      • Giuseppe Gentile

        Chiavenna (SO)
        16/02/2021 12:03

        RE: RE: PIANO DI LIQUIDAZIONE - MERITEVOLEZZA - REVOCATORIA ORDINARIA

        Stim.mi,
        nel ringraziarvi per la risposta, e tradurre se mi è consentito quanto affermato, mi verrebbe, con tutti i limiti della sintesi:
        Ante L. n. 176/2020
        - i singoli creditori potevano impugnare gli atti a loro esclusivo uso e beneficio;
        - la par condicio veniva alterata;
        - l'attestatore indicava nella sua relazione la presenza di atto di frode;
        - la procedura verosimilmente non veniva aperta.
        Post L. n. 176/2020
        - all'attestatore non vengono imposte indagini sugli atti di frode;
        - la procedura può essere aperta;
        - il liquidatore, visti gli atti di frode, può intraprendere l'azione diretta alla revocatoria ordinaria, con tutti gli annessi e connessi.
        Quindi, se comprendo bene, tra i due momenti, c'è di mezzo l'apertura della procedura, con la possibilità del liquidatore di "giocarsela" all'interno della stessa.
        Rinnovo i ringraziamenti.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          16/02/2021 19:45

          RE: RE: RE: PIANO DI LIQUIDAZIONE - MERITEVOLEZZA - REVOCATORIA ORDINARIA

          Sintesi perfetta. Ovviamente, se si accetta la ricostruzione da noi fatta della implicita abrogazione del primo comma dell'art. 14 quinquies l. n. 3 del 2012 nella parte in cui condizione l'ammissione alla procedura all'assenza di atti f di frode.
          Zucchetti Sg srl