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Forum SOVRAINDEBITAMENTO
imu e condizione sospensiva
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Roberta Gazzinelli
Lierna (LC)25/11/2025 17:01imu e condizione sospensiva
Buonasera,
in caso di vendita di bene immobile culturale, sottoposto alla condizione sospensiva, da chi è dovuta l'IMU per il periodo tra il primo atto e il secondo atto (avveramento della condizione sospensiva)?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
27/11/2025 09:13RE: imu e condizione sospensiva
La vendita coattiva che interessa beni di interesse storico o artistico deve interfacciarsi con alcune disposizioni della disciplina speciale che regola la circolazione di tali beni, contenuta nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
La citata normativa si applica ipso iure ai i beni appartenenti allo Stato, alle regioni alle province, ai comuni o alle persone giuridiche prive di finalità di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (art. 10 comma 1), mentre per i beni appartenenti ad altri soggetti il vincolo viene imposto con decreto del Ministero, notificato al proprietario e, in caso di immobili, trascritto nei registri immobiliari (art. 15).
La trascrizione lo rende opponibile "nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo".
Ai sensi dell'art. 59 del citato d.lgs. gli atti che trasferiscono la proprietà di beni culturali sono denunciati al Ministero entro trenta giorni dalla stipula, presso la Soprintendenza del luogo in cui si trovano i beni.
La denuncia è presentata: dall'alienante, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione; dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso; dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte.
Ai sensi del quarto comma del citato art. 59 la denuncia contiene:
a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
b) i dati identificativi dei beni;
c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;
e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dalla legge.
In forza del successivo art. 61, il Ministero esercita la prelazione nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della denuncia (o nel termine di 180 giorni decorrenti dal momento in cui ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa) notificando all'acquirente il provvedimento di prelazione. L'ultimo comma dell'art. 61, dispone che "In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa".
Dunque, trattandosi di condizione sospensiva, è evidente che il trasferimento della proprietà si produce solo al decorso del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.
Questo dovrebbe indurre a ritenere che le imposte dovute per il periodo che intercorre tra il perfezionamento dell'atto e l'avveramento della condizione sono a carico del precedente proprietario.
Sennoché, questa conclusione non tiene conto del fatto che a norma dell'art. 1360 c.c. gli effetti dell'avveramento della condizione sospensiva retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto (salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso).
Ergo, avverata la condizione sospensiva, i due momenti si saldano, con la conseguenza che il nuovo proprietario è considerato tale sin dal momento della stipula, con la conseguenza che anche in relazione al periodo indicato dalla domanda egli andrà qualificato come soggetto passivo dell'obbligazione tributaria.
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