Forum SOVRAINDEBITAMENTO

competenza territoriale a seguito di trasferimento di residenza

  • Gaia Cesaroni

    PESARO (PU)
    13/02/2024 17:21

    competenza territoriale a seguito di trasferimento di residenza

    Buonasera,
    si intende porre all'attenzione una questione circa la competenza territoriale per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza da parte di un cliente.
    Il cliente, dapprima residente in un comune della provincia di Rimini ed attualmente residente in un comune della provincia di Pesaro e Urbino a decorrere dal 07/11/2023, intende avvalersi del procedimento di concordato minore ai sensi degli art. 74 e ss. C.C.I.I. al fine di far fronte all'indebitamento maturato in veste di ex socio di una società in nome collettivo cancellata dal Registro Imprese da più di un anno.
    Considerato che, in ragione della disposizione di cui all'art. 28 C.C.I.I., il trasferimento del centro di interessi non rileva ai fini della competenza qualora sia intervenuto nell'anno antecedente al deposito della proposta, si presume competente il Tribunale di Rimini nell'ipotesi in cui il deposito venga effettuato entro il 07/11/2024.
    Allo stato, occorre procedere alla presentazione dell'istanza di nomina del Gestore presso l'OCC costituito nel circondario del Tribunale competente ai sensi dell'art. 27, comma 2 C.C.I.I. Tuttavia, ci si domanda quale debba essere l'organismo territorialmente competente, pertanto, al fine di dirimere eventuali difetti di relazione dell'OCC, ci si chiede se l'organismo debba essere competente sulla base della residenza del debitore risultante alla data di presentazione dell'istanza di nomina ovvero segua la competenza territoriale del circondario del Tribunale ove viene effettuato il deposito della proposta (attualmente Rimini ma qualora la proposta, per svariati motivi - talvolta legati anche ai tempi di lavoro dell'OCC - , dovesse essere presentata dopo il 07/11/2024, potrebbe essere Pesaro).
    Ringrazio anticipatamente ed invio cordiali saluti.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      14/02/2024 19:58

      RE: competenza territoriale a seguito di trasferimento di residenza

      D'accordo quanto alla competenza del Tribunale di Rimini se la domanda viene presentata entro l'anno dal trasferimento nel comune della in provincia di Pesaro Urbino, in applicazione dell'art. 28 CCII.
      Quanto alla competenza dell'OCC essa segue la competenza del Tribunale, nel senso che competente è l'OCC che ha sede nel territorio del tribunale competente.
      Zucchetti SG srl
      • Sandro GIANDOMENICO

        Chieti
        02/10/2025 07:15

        RE: RE: competenza territoriale a seguito di trasferimento di residenza

        Concordo con la vostra risposta per il caso prospettato.
        Viceversa, vi chiedo un parere sulla competenza territoriale in caso di indebitamento che scaturisce da un'attività di impresa esercitata in forma di società di persone e cessata: le vicende del trasferimento di residenza del socio non dovrebbero modificare il tribunale competente, giusto? A mio parere il tribunale competente dovrebbe sempre essere quello di cui all'art. 27 c. 3, lett. a) CCII e quindi sempre quello della sede della società di persone partecipata, in quanto i debiti sono originati da quell'attività d'impresa, anche se sono di natura personale, come Irpef e Inps.
        Grazie.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      03/10/2025 16:00

      RE: competenza territoriale a seguito di trasferimento di residenza

      Il comma 2 dell'art. 27 stabilisce che "Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 [che riguarda le imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione]… è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali", specificandosi al comma 3 che "il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente… per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma". Queste norme vanno lette alla luce dell'art. 2 let. m), il quale definisce il "centro degli interessi principali del debitore (COMI)" come il "il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi". Come si vede, la norma recepisce, ai fini della giurisdizione, l'art. 3 par. 1 del regolamento UE 848/2015. Orbene, con riferimento al debitore consumatore, le norme sopra richiamate introducono una presunzione di coincidenza con la residenza del debitore. Tuttavia, si tratta di una presunzione che può essere superata dimostrando che il centro degli interessi del debitore era altrove. A questo proposito ricordiamo che la Giurisprudenza della Corte UE (Corte Giust. 16.7.2020, C - 253/19) ha affermato che il centro degli interessi è quello che risulta sulla base di elementi obiettivi che consentano ai creditori individuarlo come tale. Non a caso il citato art. 2 let. m) parla di centro di interessi "riconoscibile dai terzi". Quindi, la residenza può essere derogata quale criterio di radicamento della competenza per territorio, a condizione che si riesca a dimostrare che i terzi che sono venuti a contatto con il debitore potevano ritenere, sulla base di elementi obiettivi ed inequivocabili, che il centro degli interessi risultava collocato altrove. Ora, nel caso prospettato, è ben vero che il debito è stato contratto dalla società, ma per derogare alla presunzione di cui sopra occorre dimostrare che i creditori avevano la consapevolezza del fatto che l'obbligato in solido (cioè il socio) aveva il centro dei propri interessi in un luogo diverso da quello di residenza, il che non è detto poiché i soci potrebbero anche non essersi posto affatto il problema.