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Inammissibilità ex art. 33 ccii impresa cancellata al cincordato minore

  • Luigi Benigno

    Aversa (CE)
    11/09/2022 16:43

    Inammissibilità ex art. 33 ccii impresa cancellata al cincordato minore

    L'impresa minore, cancellata dal registro delle imprese, soprattutto quando si tratti di impresa individuale o di impresa collettiva con soci illimitatamente responsabili, è esclusa dall'accesso al concordato minore, come recita l'art. 33 del ccii.
    Ciò rappresenta un vulnus poiché l'ex imprenditore individuale o l'ex socio illimitatamente responsabile per i debiti sociali non può adire il tribunale per comporre la propria crisi da sovraindebitamento, non essendo qualificabile consumatore per la natura dei debiti ne potendo accedere al concordato minore, in evidente contrasto con l'art. 24 e 111 della costituzione.
    È evidente che, pur potendo accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, non includendovi i debiti di natura sociale, essendo egli responsabile con tutto il patrimonio ex art. 2740 cc, non potrebbe essere oggettivamente sostenibile l'eventuale piano proposto, poiché non sarebbero in esso inclusi i debiti sociali.
    Quale soluzione ipotizzabile?
    Grazie
    Luigi Benigno
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      12/09/2022 18:08

      RE: Inammissibilità ex art. 33 ccii impresa cancellata al cincordato minore

      Va premesso che l'art. 33 CCII dichiara inammissibile la domanda di accesso non solo alla procedura di concordato minore, ma anche a quelle di concordato preventivo e di omologazione degli accordi di ristrutturazione qualora tale domanda sia presentata dall'imp0renditore cancellato dal registro delle imprese.
      Questa precisazione è utile perché la stessa regola, seppur espressa in modo non altrettanto chiaro, è contenuta anche nella legge fallimentare, tant'è che la S. Corte (cfr. , da ultimo, Cass. 19/07/2021, n.20616; Cass. 22/06/2020, n.12045; Cass. 20/02/2020, n.4329, ecc.) ha ritenuto che "Il combinato disposto degli artt. 2495, c.c., e 10, l.fall., impediscono al liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese, di cui, entro l'anno dalla cancellazione, sia domandato il fallimento di richiedere il concordato preventivo". La Corte si è anche premurata di spiegare che la preclusione a chiedere il concordato per l'impresa cancellata dal registro delle imprese non è in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto "la procedura di concordato, diversamente dal fallimento che ha finalità solo liquidatorie, tende alla risoluzione della crisi di impresa, sicché l'intervenuta e consapevole scelta di cessare l'attività imprenditoriale, necessario presupposto della cancellazione, ne preclude "ipso facto" l'utilizzo, per insussistenza del bene al cui risanamento essa dovrebbe mirare; né l'istanza concordataria può essere intesa come uno dei mezzi attraverso i quali si esplica il diritto di difesa del fallendo in sede di istruttoria prefallimentare".
      Il nuovo legislatore, aderendo evidentemente a questa impostazione, ha generalizzato tale principio estendendolo anche al concordato minore e ad ogni ipotesi di cessazione.
      Zucchetti Sg Srl
    • Luigi Benigno

      Aversa (CE)
      12/09/2022 18:23

      RE: Inammissibilità ex art. 33 ccii impresa cancellata al cincordato minore

      Ringrazio per la risposta, il quesito finale si riferiva alla possibilità per il debitore per comporre la situazione debitoria di natura mista con il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in caso contrario non potrebbe accedere ad una soluzione concordataria.
      Grazie

      Luigi Benigno
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        14/09/2022 16:14

        RE: RE: Inammissibilità ex art. 33 ccii impresa cancellata al cincordato minore

        Abbiamo premesso nella precedente risposta che l'art. 33 CCII dichiara inammissibile la domanda di accesso non solo alla procedura di concordato minore, ma anche a quelle di concordato preventivo e di omologazione degli accordi di ristrutturazione qualora tale domanda sia presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese. La norma non fa riferimento al piano del consumatore, né nella disciplina specifica a quest'ultimo istituto (artt. 67 e segg.) si trova un richiamo dell'art. 33 né viene ripreso la norma di cui al comma quarto di tale articolo, per la ovvia ragione che il consumatore è qualificato tale proprio quando non ha debiti derivanti da attività di impresa.
        E' vero che l'art. 65, che detta la disciplina generale in tema di sovraindebitamento, stabilisce che si applicano le disposizioni del titolo III (nell'ambito del quale si trova l'art. 33) in quanto compatibili, ma la natura del consumatore, che non esercita una attività di impresa, rende incompatibile sia la previsione del quarto comma dell'art. 33- che solo per il concordato minore, tra le procedura da sovraindebitamento, detta una specifica previsione riferita alla cessazione dell'attività- sia quella del primo comma che pone la limitazione annuale dalla cessazione dell'attività per la liquidazione giudiziale.
        Zucchetti SG srl