Forum SOVRAINDEBITAMENTO

ESDEBITAZIONE DEBITORE INCAPIENTE - COMPENSO OCC

  • Silvia Sansovini

    Forlì (FC)
    18/02/2022 01:12

    ESDEBITAZIONE DEBITORE INCAPIENTE - COMPENSO OCC

    Salve,
    in caso di ESDEBITAZIONE del DEBITORE INCAPIENTE ART. 14-QUATERDECIES L. 3/2012, il compenso del gestore OCC da chi viene pagato? E' ammesso al gratuito patrocinio?
    Ringrazio.
    Cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      21/02/2022 12:05

      RE: ESDEBITAZIONE DEBITORE INCAPIENTE - COMPENSO OCC

      Ovviamente anche per l'attività svolta nella procedura di esdebitazione del debitore incapiente l'OCC ha diritto al compenso, liquidato secondo le indicazione fornite dal d.m. n. 202 del 2014, ma a norma del comma sesto dell'art. 14 quaterdecies l. n. 3 del 2012, lo stesso è ridotto alla metà.
      Ove manchino i fondi per il pagamento del compenso, è da ritenere (non ci risultano precedenti) che esso sia a carico dell'Erario, come il compenso del curatore, potendosi, a questo fine, configurare l'OCC quale ausiliario del giudice, rientrante nella previsione di cui all'art. 146 del PPR n. 115 del 2002,.
      Zucchetti Sg srl
      • Stefano Zucchelli

        Vertova (BG)
        24/07/2025 14:37

        RE: RE: ESDEBITAZIONE DEBITORE INCAPIENTE - COMPENSO OCC

        Buongiorno, c'è qualche aggiornamento di prassi e/o giurisprudenziale sul tema? Se si e in senso positivo, quale è l'iter corretto? Farsi liquidare dal Giudice a seguito dell'emissione del decreto di esdebitazione oppure aspettare il triennio dal decreto di esdebitazione per poi accedere alla liquidazione a carico dell'erario?
        Ringrazio, cordiali saluti.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          28/07/2025 16:56

          RE: RE: RE: ESDEBITAZIONE DEBITORE INCAPIENTE - COMPENSO OCC

          L'attuale art. 283 comma 6 si limita a prevedere che nel procedimento di esdebitazione del sovraindebitato incapiente "I compensi dell'OCC sono ridotti della metà", ma nulla prevede in tema di liquidazione.
          Si pone dunque il problema di verificare se il compenso debba essere richiesto in vista della pronuncia del decreto di esdebitazione di cui al comma 7, oppure se occorra attendere i tre anni di cui al successivo comma 9.
          Tale ultima disposizione prevede che "L'OCC, nei tre anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di utilità ulteriori secondo quanto previsto dal comma. Se l'OCC verifica l'esistenza o il sopraggiungere di utilità ulteriori, previa autorizzazione del giudice, lo comunica ai creditori i quali possono iniziare azioni esecutive e cautelari sulle predette utilità".
          Come si vede, la procedura si articola in due momenti.
          Un primo, che si conclude con il decreto di esdebitazione, ed un secondo, che vede protagonista l'occ, impegnato in una attività di
          • vigilanza sul deposito della dichiarazione annuale che il debitore deve presentargli;
          • accertamento sula esistenza di utilità ulteriori rispetto a quelle di cui ai commi primo e secondo;
          A queste due attività che potremmo definire "necessarie", se ne accompagnano due ulteriori, di carattere eventuale, e che attengo alla:
          • comunicazione ai creditori di utilità sopravvenute, previa autorizzazione del giudice;
          • segnalazione al giudice della omissione della dichiarazione (che deve essere presentata solo se positiva) ai fini della revoca del beneficio ai sensi del comma 7 del medesimo art. 283.
          A nostro avviso, in un sistema così delineato il decreto di concessione della esdebitazione definisce la procedura, e dunque legittima l'OCC a richiedere il compenso, nella liquidazione del quale a nostro avviso potrà tenersi conto anche delle previste attività di vigilanza e accertamento successive.
          Se poi l'OCC dovesse essere impegnato anche nelle attività eventuali sopra indicate, potrebbe a buon diritto chiedere una integrazione del compenso.
    • Sabrina Maccio'

      SAVONA
      24/09/2025 10:59

      RE: ESDEBITAZIONE DEBITORE INCAPIENTE - COMPENSO OCC

      Buongiorno
      quindi in caso di debitore incapiente senza reddito l'OCC verrebbe comunque pagato dall'Erario indipendentemente da quando, mentre il compenso del legale no giusto?
      Grazie come sempre per le risposte
      • Zucchetti Software Giuridico srl

        24/09/2025 16:29

        RE: RE: ESDEBITAZIONE DEBITORE INCAPIENTE - COMPENSO OCC

        In sede di conversione del D.L. 14 agosto 2020 n.104 era stato proposto un emendamento all'art. 62 bis che riproduceva in gran parte la modifica della Legge 3/12 poi effettivamente introdotta, contenente la previsione dell'ammissione al gratuito patrocinio per i compensi dovuti all'organismo di composizione della crisi sulla quale era stato espresso, però, parere negativo dalla Ragioneria Generale dello Stato.
        Resta dunque formalmente irrisolto il problema su chi debba gravare il costo per l'attività svolta dall'OCC per l'incapiente che per definizione non è in grado di fornire a nessun creditore, nemmeno prededucibile, alcuna utilità.
        A nostro avviso questo problema non può che essere risolto in applicazione delle norme sul gratuito patrocinio.
        Sul punto di sentiamo di condividere quanto affermato da Tribunale Torino, Sez. VI, 16/11/2017, a mente del quale "L'istituto del gratuito patrocinio trova applicazione anche in relazione alle procedure di sovraindebitamento, giacché la legge sancisce in via generale il diritto del cittadino che abbia i requisiti di reddito ad essere assistito da un difensore a spese dello Stato in tutti i procedimenti civili e di volontaria giurisdizione, senza eccezione alcuna, tranne quella prevista dall'art. 121, D.P.R. n. 115 del 2002. L'istituto in parola, peraltro, opera sia in relazione al procedimento avviato ex art. 15 della legge n. 3 del 2012 per la nomina di un professionista con funzioni di O.c.c., sia con riferimento alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento".
        • Isabella Grassi

          Parma
          08/02/2026 10:50

          RE: RE: RE: ESDEBITAZIONE DEBITORE INCAPIENTE - COMPENSO OCC

          Riprendi questa conversazione è chiedo se l'incapiente che si accinge a presentare il ricorso senza avvocato ma solo con il gestire nominato, debba presentare prima istanza di patrocinio a spese dello stato per il compenso occ e se debba comunque accettare il preventivo.
          Grazie
          • Zucchetti Software Giuridico srl

            13/02/2026 13:08

            RE: RE: RE: RE: ESDEBITAZIONE DEBITORE INCAPIENTE - COMPENSO OCC

            A nostro avviso si.
            Va ricordato, preliminarmente, che ai sensi dell'art. 74 comma 2 del D.P.R 115/2002 è "assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate". Il citato articolo introduce la disciplina dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato, come strumento attraverso il quale il legislatore ha dato concreta attuazione all'art. 24 Cost., nel combinato disposto con l'art. 3 comma 2 Cost. L'accesso alla giustizia è assicurato ai non abbienti proprio per mezzo del patrocinio a spese dello Stato che, nel perseguire il principio cardine dell'uguaglianza sostanziale, consente a coloro che si trovano in condizioni di precarierà economica di poter ricorre ad un giudice terzo ed imparziale alla stregua di qualsiasi altro cittadino che dispone dei mezzi necessari.
            Il successivo art. 78 dispone che "L'interessato …può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo", aggiungendo al comma 2 che "L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".
            A mente poi dell'art. 124 (dedicato al processo civile), l'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito.
            L'art. 126 aggiunge che Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate".
            Il comma prescrive infine che "Se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto".
            Dal combinato disposto di queste norme si ricava che, indipendentemente dalla necessità o meno della difesa tecnica, il legislatore prescrive un iter procedimentale per l'ammissione al gratuito patrocinio, che deve essere rispettata.
            Aggiungiamo per completezza che il Tribunale di Milano, con ordinanza del 7.9.2025 ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 146 TUSG nella parte in cui non prevede la possibilità che sia posto a carico dell'erario la liquidazione del compenso del liquidatore nominato nella liquidazione controllata, attesa la mancata previsione di una disposizione concepita ad hoc per il liquidatore.
            Il medesimo argomento potrebbe essere svolto anche per il compenso dell'OCC.