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Liquidazione controllata - piano di riparto

  • Sara Ciacci

    Sassocorvaro Auditore (PU)
    21/05/2025 18:38

    Liquidazione controllata - piano di riparto

    Buonasera,
    in qualità di liquidatore in una procedura di liquidazione controllata ho liquidato tutto l'attivo.
    Mi trovo con questo dubbio: devo procedere prima a fare il piano di riparto delle somme incassate dalle vendite dei beni e poi il rendiconto al Giudice? Oppure si procede in senso contrario, prima rendiconto e poi piano di riparto?
    Io sono dell'idea, leggendo anche alcuni manuali, che priva vado fatto il piano di riparto e poi il rendiconto al Giudice (essendo fuorviante la collocazione nell'art. 275 del rendiconto nel comma 3 e del piano riparto nel comma 4).
    Nel caso debba procedere con il piano di riparto prima del rendiconto, in sede di piano di riparto occorre accantonare somme per il compenso Occ e liquidatore che verrà determinato poi dal Giudice?
    Grazie
    Sara Ciacci
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      26/05/2025 11:12

      RE: Liquidazione controllata - piano di riparto

      A norma dell'art. 275, comma 3 c.c.i.i., terminata l'esecuzione del programma di liquidazione, il liquidatore presenta il rendiconto al giudice, il quale verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, approva il rendiconto e liquida il compenso al liquidatore ed eventualmente all'OCC.
      A questo punto, prosegue il comma 5, il liquidatore elabora il piano di riparto, lo comunica ai creditori ed al debitore per consentire loro di formulare eventuali osservazioni nei 15 giorni successivi e quindi, in assenza di contestazioni, lo trasmette al giudice, che autorizza i pagamenti.
      Come si vede, la disciplina tratteggiata prevede che la presentazione del rendiconto preceda il piano di riparto, e questo del resto si giustifica in ragione del fatto che prima di provvedere alla elaborazione del piano di riparto è necessario che il giudice abbia liquidato i compensi dovuti.
      Analogo iter si registra anche nella liquidazione giudiziale, laddove l'art. 231 prevede esplicitamente che il curatore, "compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale" presenta al giudice il rendiconto. Il fatto che qui il legislatore espliciti che il rendiconto precede il riparto finale non deve trarre in errore poiché nella liquidazione giudiziale vengono esplicitamente disciplinati anche i riparti parziali.