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Rinuncia alla domanda di apertura della liquidazione controllata avanzata dal creditore

  • Claudio Pieri

    Cesena (FC)
    15/09/2026 14:19

    Rinuncia alla domanda di apertura della liquidazione controllata avanzata dal creditore

    Buon pomeriggio,
    qualora il creditore che ha richiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata - vuoi perché viene integralmente pagato o per altri accordi intervenuti con il debitore - depositi la rinuncia alla domanda prima dell'udienza fissata per la verifica dei presupposti di apertura con conseguente mancata partecipazione a tale udienza, il G.D. qualora dovesse accertare debiti (ADE o ADE - Riscossione) comunque superiori ai 50.000,00 € così come previsto dall'art. 268/II° co. CCII, può comunque dichiarare aperta la procedura o la domanda di fatto diventa improcedibile?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      16/09/2026 19:25

      RE: Rinuncia alla domanda di apertura della liquidazione controllata avanzata dal creditore

      Siamo dell'avviso per cui se il creditore che ha depositato la domanda di apertura della liquidazione controllata rinuncia ad essa, il Tribunale non può dichiararla d'ufficio, a meno che non lo chiedano creditori intervenuti o il Pubblico Ministero.
      Questa conclusione emerge dalla lettura dell'art. 43 comma 1 c.c.i.i. (applicabile anche alla liquidazione controllata in forza del rinvio contenuto nell'art. 65 comma 2), il quale prevede che In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue, fatta salva la volontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale. Il pubblico ministero può rinunciare alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale".
      Del resto, a conferma di tanto sovviene l'art. 268 commi 1 e 2, dai quali si evince chiaramente che la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata può essere chiesta solo dal debitore o dai creditori.