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Compenso al Liquidatore che rinuncia all'incarico

  • Marcello Cosentino

    VENEZIA MESTRE (VE)
    30/07/2026 10:46

    Compenso al Liquidatore che rinuncia all'incarico

    Buon giorno,
    nel caso in cui un liquidatore di una procedura di liquidazione del patrimonio rinunci all'incarico per gravi motivi personali, può chiedere la liquidazione del proprio compenso per l'attività svolta?
    Grazie per la risposta
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      01/08/2026 11:17

      RE: Compenso al Liquidatore che rinuncia all'incarico

      A nostro avviso per rispondere alla domanda occorre tenere conto di una serie di indici normativi, tutti ricavabili dal D.M. 24 settembre 2014, n. 202.adottato in attuazione dell'art. 15 l. 3/2012.
      Preliminarmente, va considerato che ai sensi dell'art. 14 comma 2, "I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta, incluse le attività accessorie alla stessa.
      Il successivo art. 17 precisa che "Quando nello stesso incarico si sono succeduti più organismi, il compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente capo ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità", aggiungendo al comma 2 che "Nel caso in cui per l'esecuzione del piano o dell'accordo omologato sia nominato un liquidatore o un gestore per la liquidazione, la determinazione del compenso ha luogo a norma del comma 1".
      Identica norma si ritrova nel successivo art. 18 comma 2, a mente del quale "Quando nello stesso incarico si sono succeduti più liquidatori ovvero nel caso di conversione della procedura di composizione della crisi in quella di liquidazione, il compenso unico è determinato secondo le disposizioni del presente capo ed è ripartito secondo criteri di proporzionalità".
      Posto dunque che il compenso è unico, ed in questo senso è orientata la giurisprudenza di merito (cfr, ex multis, Trib. Milano, 29 febbraio 2024, secondo cui "Anche l'ipotesi in cui il professionista nominato dall'OCC all'assistenza al debitore nella fase prodromica all'accesso ad una procedura i) di composizione della crisi o ii) di liquidazione del patrimonio, venga poi nominato quale liquidatore nella (eventuale, nel primo caso) fase liquidatoria, integra la c.d. "successione di più organismi" in forza dell'analogica lettura del combinato disposto degli artt. 16, 17 e 18 D.M. n. 202/2014. Per l'effetto, va liquidato anche in tale scenario un unico compenso ai sensi delle predette disposizioni" (Trib. Milano, 29 febbraio 2024) è unico, a nostro avviso l'unica strada praticabile è quella di chiedere al giudice la liquidazione di un acconto, possibilità prevista dallo stesso art. 15 comma 2 del citato dm.
      Del resto, plurime disposizioni del codice della crisi prevedono la liquidazione di acconti:
      art. 25-ter in tema di composizione negoziata, art. 71 comma 4 in tema di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
      Conferma di tutto ciò si potrebbe altresì ricavare dall'art. 137 comma tre, c.c.i.i., a mente del quale "Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti".
      Orbene, è vero che la disposizione non è richiamata dalla disciplina della liquidazione controllata, ma non vediamo ostacoli ad una sua applicazione analogica (in questo senso Trib. Verona, 30 settembre 2024).