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Liquidazione patrimonio e azione di riduzione per lesione di legittima

  • Luigi Benigno

    Aversa (CE)
    02/01/2023 14:41

    Liquidazione patrimonio e azione di riduzione per lesione di legittima

    L'imprenditore nei cui confronti è stata dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale è stato successivamente citato per lesione di legittima di cui è richiesta la reintegra mediante la suddetta azione. Il debitore nei cui confronti è stata dichiarata la liq giudiziale viene spossessato du tutti i suoi beni, compresi quelli acquisiti mediante successione ereditaria e/o donazioni dirette e indirette ricevute in vita dal de cuius.
    Gli eredi legittimi non hanno accettato l'eredità con beneficio d'inventario, quindi l'azione dovrebbe essere improcedibile. A mio avviso l'azione di riduzione dovrebbe essere improcedibile nel confronti del soggetto (fallito) poiché egli è spossessato di tutti i beni, che rientrano a formare l'attivo patrimoniale da distribuire ai creditori concorsuale anche in virtù della tardivita della domanda di riduzione, dopo circa sei anni dal decesso del de cuius e dopo circa due anni dalla dichiarazione di fallimento. In qualità di legale della curatela chiederò di dichiarare l'improcedibilita della domanda per quanto detto sopra.
    Gradirei un Vs parere sul punto.
    Grazie
    Avv. Luigi Benigno
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/01/2023 18:43

      RE: Liquidazione patrimonio e azione di riduzione per lesione di legittima

      Condividiamo la sua impostazione. In realtà, il legittimario che propone l'azione di riduzione tende, attraverso la dimostrazione della lesione della sua quota di riserva, di recuperare una parte dei beni ereditari attribuiti ad altri eredi oltre i limiti della disponibilità del testatore, di modo che, se colui contro il quale è rivolta l'azione è dichiarato fallito, per il principio della esclusività dell'accertamento del passivo che si estende alle domande di rivendica, che trova il suo fondamento nell'art. 52 l. fall. e la sua derivazione negli artt. 93 e 103 l. fall., detta domanda deve essere presentata non avanti al giudice ordinario, ma incanalata nell'alveo del procedimento di accertamento del passivo; di conseguenza la domanda azionata avanti al giudice ordinario è improcedibile.
      Una volta proposta la domanda fallimentare, si valuterà in quella sede la eventuale tardività, la eventuale prescrizione (che è decennale e decorre dalla data di accettazione dell'eredità da parte del legittimario che assume essere stato leso nel suo diritto di legittima- Cass., sez. un. 25/10/2004, n. 20644) e, se si superano questi ostacoli, si discuterà del merito.
      Zucchetti Sg srl