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Presupposti per la domanda di concordato minore

  • Stefania D'Agostino

    Pescara
    18/01/2023 11:29

    Presupposti per la domanda di concordato minore

    Buongiorno, vorrei chiedervi un parere in merito alla possibilità di presentare domanda di concordato minore da parte di un soggetto con debiti derivanti da attività d'impresa maturati nel corso degli anni dapprima come titolare di una ditta individuale cancellata nel 2011, successivamente per fideiussioni prestate in favore di una Srl unipersonale tutt'ora iscritta nel Registro delle imprese ma inattiva, ove riveste la carica di amministratore e socio unico, e da ultimo per debiti di una Srls unipersonale tutt'ora operante con bilanci di poche migliaia di euro di utile, ove riveste la carica di amministratore e socio unico.
    Le mie perplessità riguardano la possibilità di proporre domanda di concordato minore in continuità considerando il fatto che le società tutt'ora iscritte nel registro delle imprese sono sostanzialmente inattive, e l'eventuale apporto di finanza esterna (euro 9.000,00 concessi dal padre dell'indebitato), per una proposta di concordato liquidatorio, risulta esiguo rispetto all'ammontare complessivo dei debiti ( circa 700.000,00 euro) e dunque non tale da assicurare un apprezzabile aumento della soddisfazione dei creditori secondo il criterio dell'art. 84 CCI. . Da considerare che l'indebitato non percepisce alcun altro reddito e non risulta titolare di beni immobili.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/01/2023 19:28

      RE: Presupposti per la domanda di concordato minore

      Se, come pare di capire, la proposta di concordato minore viene presentata dal soggetto fisico, che non acquista la qualità di imprenditore per il fatto di essere amministratore o socio dei una srl anche se personale, da un lato, non si può parlare di continuazione dell'attività imprenditoriale, e, dall'altro non si possono tirare in balle le due società, dal momento che non sono queste ad accedere al concordato minore.
      Esclusa , per la situazione che non lo consente, la continuità, il concordato minore non può che essere liquidatorio, per cui, a norma del secondo comma dell'art. 74 CCII, è necessario un apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. Se il debito complessivo a carico del soggetto in questione ammonta ad euro 700.000 circa, è difficile pensare che un apporto esterno di euro 9.000 possa costituire un miglioramento apprezzabile della soddisfazione del debitore, ma è anche da considerare che, in mancanza di accesso al concordato minore, si aprirebbe la strada della liquidazione controllata ove i creditori non beneficerebbero neanche di questo minimo apporto.
      Zucchetti SG srl
      • Stefania D'Agostino

        Pescara
        19/01/2023 12:07

        RE: RE: Presupposti per la domanda di concordato minore

        Quindi voi escludereste la strada della liquidazione controllata con apporto di finanza esterna nella quale sarebbe incluso l'unico bene di proprietà dell'indebitato ovvero una mini auto del valore stimato di euro 800,00?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          19/01/2023 18:01

          RE: RE: RE: Presupposti per la domanda di concordato minore

          Non escludiamo affatto la possibilità di un apporto esterno anche nella liquidazione controllata del patrimonio, solo che pensavamo, secondo quello che comunemente accade, che questo apporto fosse finalizzato ad una procedura di tipo concordatario (quale è il concordato minore) e non fallimentare (cui è avvicinabile la liquidazione controllata) non essendoci motivo di fare un sacrificio nell'ambito di quest'ultima, che non è soggetta a votazione né ad omologazione e porta all'automatica esdebitazione.
          Zucchetti SG srl