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ESDEBITAMENTO PER INCAPIENTE
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Domenico Mascia
SAN VITALIANO (NA)17/10/2025 17:16ESDEBITAMENTO PER INCAPIENTE
relativamente alla procedura di esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 c.2 CCII, al fine di determinare
l'utilità rilevante, si considera soltanto il reddito del debitore istante o anche quello degli altri componenti il
nucleo familiare?
Più precisamente: Tizio debitore istante e percettore di un reddito netto mensile di circa € 500,00,
legalmente separato dalla moglie con la quale vivono anche le loro due figlie, ha un nucleo familiare
composto oltre che da se stesso anche dal padre, percettore di un reddito netto da pensione di circa €
1500,00 mensili e dalla madre senza reddito.
Al fine del calcolo dell'utilità rilevante si considerano:
a) Il solo reddito del debitore istante e n.3 componenti il nucleo familiare (coeff 2,04);
b) Il reddito del debitore più quello del padre e n.3 componenti il nucleo familiare (coeff 2,04)?
Inoltre al fine della valutazione della meritevolezza, requisito indispensabile per la richiesta
dell'esdebitazione dell'incapiente, come valutare un verbale per illecito amministrativo (lavoratori "in
nero") elevato dalla GdF durante un controllo alla precedente attività del debitore?
Grazie-
Zucchetti Software Giuridico srl
21/10/2025 16:25RE: ESDEBITAMENTO PER INCAPIENTE
La risposta al primo interrogativo si ricava dalla lettura dei commi 1 e 2 dell'art. 283 c.c.i.i.
Il comma 1 dispone che può accedere all'esdebitazione, "solo per una volta" il debitore persona fisica "meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura".
Questa condizione viene descritta al comma 2, il quale richiede che essa ricorre "anche quando il debitore è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore ad una soglia.
Come si vede, i redditi dei familiari non concorrono direttamente a formare la base di calcolo rispetto alla quale verificare il superamento della soglia, ma devono essere presi comunque in considerazione perché contribuiscono al mantenimento della famiglia, e quindi diminuiscono l'importo delle spese di mantenimento della famiglia che il sovraindebitato è chiamato a sostenere e che può essere scorporato dal suo reddito ai fini della determinazione del calcolo.
In altri termini, maggiore è il reddito dei familiari, maggiore sarà il reddito del richiedente da considerare ai fini del rispetto della soglia massima.
Quanto al requisito della meritevolezza, osserviamo che a norma dell'art. 283, comma 7 c.c.i.i., l'esdebitazione il giudice concede l'esdebitazione "valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento". Come si vede, la commissione di illeciti amministrativi potrebbe costituire un atto in frode e potrebbe aver avuto una incidenza causale nella formazione dell'indebitamento, potrebbe essere ostativa alla concessione.-
Silvia Pecora Polese
Salerno05/02/2026 23:27RE: RE: ESDEBITAMENTO PER INCAPIENTE
" i redditi dei familiari non concorrono direttamente a formare la base di calcolo rispetto alla quale verificare il superamento della soglia"
ma come devono essere posti nella verifica delle utilità rilevanti?
se il debitore incapiente ha un reddito annuo netto pari ad 10 ed il familiare convivente ha un reddito annuo netto pari a 30, per il calcolo delle utilità deve essere considerato il reddito annuo del nucleo ovvero 30+10?
ed in che modo " può essere scorporato dal suo reddito ai fini della determinazione del calcolo"
grazie
spp-
Federica Gilliavod
Aosta (AO)25/02/2026 16:25RE: RE: RE: ESDEBITAMENTO PER INCAPIENTE
Mi pongo anche io lo stesso quesito.
Come procedere? Devo sommare 30+10 e detrarre tutte le spese del nucleo famigliare?
Grazie
FG-
Silvia Pecora Polese
Salerno26/02/2026 15:31RE: RE: RE: RE: ESDEBITAMENTO PER INCAPIENTE
attendiamo risposta gentile collega -
Zucchetti Software Giuridico srl
27/02/2026 12:14RE: RE: RE: RE: RE: ESDEBITAMENTO PER INCAPIENTE
Scusandoci per il ritardo, osserviamo che a nostro avviso la risposta all'interrogativo si ricava dalla lettura dei commi 1 e 2 dell'art. 283 c.c.i.i.
Il comma 1 dispone che può accedere all'esdebitazione, "solo per una volta" il debitore persona fisica "meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura".
Questa condizione viene descritta al comma 2, il quale richiede che essa ricorre "anche quando il debitore è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore ad una soglia.
Come si vede, i redditi dei familiari non concorrono direttamente a formare la base di calcolo rispetto alla quale verificare il superamento della soglia, ma devono essere presi comunque in considerazione perché contribuiscono al mantenimento della famiglia, e quindi diminuiscono l'importo delle spese di mantenimento della famiglia che il sovraindebitato è chiamato a sostenere e che può essere scorporato dal suo reddito ai fini della determinazione del calcolo.
In altri termini, maggiore è il reddito dei familiari, maggiore sarà il reddito del richiedente da considerare ai fini del rispetto della soglia massima.-
Zucchetti Software Giuridico srl
27/02/2026 12:18RE: RE: RE: RE: RE: RE: ESDEBITAMENTO PER INCAPIENTE
Dunque, il reddito del familiare non si somma a quello del debitore, ma se ne tiene proporzionalmente conto per determinare la misura del contributo al mantenimento:
ad esempio: fatto 100 il reddito familiare complessivo, se il debitore ha un reddito di 40 ed il familiare un reddito di 60, nella determinazione del fabbisogno della famiglia il reddito del debitore inciderà per il 40%-
Federica Gilliavod
Aosta (AO)27/02/2026 15:43RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ESDEBITAMENTO PER INCAPIENTE
Non capisco bene, come calcolare il 40%.
Per chiarezza riporto tutti i conteggi
(A) Assegno sociale anno 2025 (euro 538,68 x 13 mensilità) 7.002,84
(B) Aumento dell'assegno sociale della metà 3.501,42
(C) Assegno sociale da considerare ai fini del calcolo ex art. 283, c. 2 CCII 10.504,26
(D) Parametro di equivalenza ISEE (nucleo famigliare di 2 persone) 1,57
(E) Dignitoso tenore di vita (C x D) 16.491,68
Reddito annuo del debitore media degli ultimi 3 anni 40.000
Reddito del coniuge 60.000
(F) Totale redditi 100.000
(G) Dedotte le spese di quanto occorrente al mantenimento come richiesto dall'art. 283, c. 2 CCII (supponiamo 30.000)
(H)Reddito annuo netto complessivo del nucleo famigliare (F) - (G) 70.000
Utilità rilevanti (H) (E) + 53.508,32
Come determino il reddito del debitore che nella vostra risposta incide del 40%?
Qual è l'ammontare delle utilità rilevanti che il debitore deve mettere a disposizione? -
Silvia Pecora Polese
Salerno27/02/2026 23:33RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ESDEBITAMENTO PER INCAPIENTE
Gentilissimi, ringraziandovi per la risposta e ringraziando la gentile collega per l'intervento ,dal mio caso in esame deduco dalla vostra risposta quanto segue chiedendo un vostro illustre parere
Reddito annuale richidente procedura esdebit.
euro 8.400 (dato da un sussidio strordinario condizionato al raggiungimento di alcuni parametri)
Reddito coniuge:17000 Totale redditi 25.400
8400/25400 = 33% ovvero il fabbisogno famil grava sul richiedente
Calcolo art. 283
Assegno sociale +50%=10.651.68 *Parametro scala equivalenza isee 2.24=23.859.76
totale spese familiari essenziali (sanitare e formazione) , senza considerare le spese per la produzione del reddito =28.359,76 *33% quota richiedente =9360
9360- 8400 reddito richiedente=-960 euro
Pertanto è INCAPIENTE
Chiedo la conferma della correttezza logica nel caso in esame per la determinazione dell'utilità rilevante.
Vi chiedo inoltre come deve essere inquadrata la posizione reddituale del coniuge, posto che Il reddito del coniuge convivente non viene sommato a quello del debitore ai fini del superamento della soglia di cui all'art. 283, comma 2, CCII, ma è considerato esclusivamente per determinare la quota di spese familiari effettivamente gravante sul richiedente, in proporzione alla rispettiva capacità contributiva. L'utilità rilevante deve provenire dal patrimonio o dal reddito del debitore, non da quello di terzi, ma potrebbe il giudice considerare la capacità reddituale anche del coniuge e dichiarare delle utilità rilevanti provenienti proprio da questo reddito?
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Zucchetti Software Giuridico srl
01/03/2026 18:34RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ESDEBITAMENTO PER INCAPIENTE
L'utente Polese ha correttamente eseguito il calcolo.
Ribadiamo che a nostro avviso il del familiare non può essere preso in considerazione poiché altrimenti si direbbe indirettamente che per i debiti personali di un familiare rispondono anche gli altri.
In questi casi, piuttosto, occorre svolgere una valutazione sulla meritevolezza.
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Silvia Pecora Polese
Salerno28/04/2026 20:44RE: RE: RE: RE: RE: RE: ESDEBITAMENTO PER INCAPIENTE
Gentilissimi
deve essere tenuta in considerazione l'ultima dichiarazione reddituale oppure la media degli ultimi 3 anni, l'importo da considerare per il calcolo deve essere al netto delle imposte?
grazie
spp-
Zucchetti Software Giuridico srl
30/04/2026 13:15RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ESDEBITAMENTO PER INCAPIENTE
La domanda non ci appare chiarissima. In che senso? a quali fini? -
Silvia Pecora Polese
Salerno01/05/2026 09:15RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ESDEBITAMENTO PER INCAPIENTE
Per il calcolo delle utilità rilevanti , il reddito da considerare, da portare in calcolo, è quello dell'anno precedente oppure la media dei redditi degli ultimi 3 anni ?
grazie
spp -
Zucchetti Software Giuridico srl
01/05/2026 11:47RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: ESDEBITAMENTO PER INCAPIENTE
La precisazione ci consente una risposta.
Va premesso che l'art. 283 è stato completamente riscritto dal d.lgs 136/2024, ed il sintagma "utilità rilevanti" è scomparso dal testo normativa, sebbene in concetto sia rimasto, ma meglio precisato.
Invero, oggi il legislatore prevede che il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione ". Il secondo periodo aggiunge che "Resta ferma l'esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 9, se entro tre anni dal decreto del giudice sopravvengano utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori".
Dunque, accede all'esdebitazione chi non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno in prospettiva futura.
Il secondo comma specifica quando ricorre questa condizione (non è questa la sede per affrontare lo spinoso tema della interpretazione complessiva dei due commi), individuando un limite che non deve essere superato per accedere all'esdebitazione del debitore incapiente.
Se questo limite, nel corso dei tre anni successivi al decreto di esdebitazione viene superato in quanto sopravvengono "utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori" (quelle che prima del correttivo si chiamavano "utilità rilevanti").
Detto questo, ai fini del comma 2 (cioè ai fini della individuazione del limite, a nostro avviso va considerato il reddito netto), poiché quello è l'importo effettivamente disponibile.
Il secondo comma dell'art. 283 considera poi il reddito annuo, per cui occorre avere riguardo ad esso.
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