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CONCORDATO MINORE - ADESIONE DEL FIDEIUSSORE EX ART. 79, CO 5, CCII

  • Maurizio Rubini

    VITERBO
    07/05/2025 11:30

    CONCORDATO MINORE - ADESIONE DEL FIDEIUSSORE EX ART. 79, CO 5, CCII

    Qualora un soggetto X decida di adire ad una procedura di Concordato minore e tra i debiti risulti una posizione per la quale un terzo (ad esempio la moglie di X) abbia prestato fideiussione, considerato il disposto dell'art. 79, co. 5, CCII, è possibile prevedere nella Proposta che anche il fideiussore, al pari del Proponente, si intenda esdebitato per la quota di debito non soddisfatta in Proposta a seguito dell'omologa della procedura? In caso di risposta affermativa, il fideiussore deve sottoscrivere la Proposta? Ed il Gestore è chiamato ad operare una verifica anche sul fideiussore, limitandosi all'analisi della posizione patrimoniale e reddituale dello stesso, più che altro al fine di fornire elementi utili al creditore ai fini della dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla Proposta?
    Su tale fattispecie risulta una sentenza favorevole del Tribunale di Forlì 32/2024 del 08/04/2024, anche se riguardante soggetto coobbligato per specifiche obbligazioni.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      08/05/2025 08:09

      RE: CONCORDATO MINORE - ADESIONE DEL FIDEIUSSORE EX ART. 79, CO 5, CCII

      Come correttamente osservato nella domanda, a norma dell'art. 79 comma 5 c.c.i.i. "il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto".
      Riteniamo dunque che il piano concordatario possa prevedere anche la liberazione del fideiussore per la parte di debito non soddisfatta nella proposta.
      A nostro avviso, tuttavia, allorquando si esamina la proposta concordataria ed uno dei creditori o qualunque altro interessato ne contesti la convenienza a norma dell'art. 80 comma 3, nel momento in cui il giudice ne valuta la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, deve scrutinare questa alternativa nel suo complesso, andando ad indagare anche la solvibilità del fideiussore, poiché:
      il giudizio di convenienza implica una valutazione complessiva della utilità che il creditore ricava dalla esecuzione del concordato omologato;
      anche quella azionabile nei confronti del fideiussore costituisce una alternativa liquidatoria.
      Così, per fare un esempio, se a fronte di un credito di 100 il piano preveda la corresponsione di 30, che sono convenienti ove l'alternativa liquidatoria riferita al solo debitore sia 10 ma non convenienti ove si guardi la solvibilità del fideiussore (nei confronti del quale in ipotesi il creditore potrebbe recuperare l'intero credito), non si può dire che quella proposta, prevedendo la corresponsione di 30, sia complessivamente conveniente per il creditore.
      Conseguentemente, questo aspetto dovrà essere tenuto presente dal gestore nel momento in cui redige la sua relazione ex art. 76 comma 2 c.c.i.i.