Forum SOVRAINDEBITAMENTO -

fideussione

  • Silvia Pecora Polese

    Salerno
    28/05/2023 00:10

    fideussione

    gentilissimi chiedo un vostro autorevole parere in merito

    socio di minoranza srl firmartario di fideussione, la srl chiama in causa la banca per i rapporti in essere il socio , è terzo chiamato in causa dalla banca per la fideussione da escutere in virtù dei rapporti in lite, egli si costituisce, la sentenza condanna la società e il terzo
    Chiedo se a distanza di 4 anni dal secondo grado il fideussore, possa nuovamente intraprendere autonomamente un azione legale contro la validità della fideussione firmata, che sarebbe diversa dalla prima azione intrapresa dalla società.

    il fideussore vorrebbe intraprendere la procedura di esdebitazione del debitore in capietne in quanto nulla tenente , ma valutando i documenti è sorto questo quesito .

    grazie
    spp
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/05/2023 12:44

      RE: fideussione

      Non conoscendo quale sia stato il petitum e la causa petendi della domanda della banca e della difesa del socio fideiussore né il decisum del tribunale e poi della Corte d'Appello, non possiamo approntare una risposta. Come lei ha giustamente intuito precisando che la domanda da intraprendere sarebbe diversa da quella precedente, la questione è tutta qui: se si tratta di una azione nuova, con petitum e causa petenti diversi da quelli precedenti su cui si è formato il giudicato, l'azione è ammissibile, altrimenti è preclusa dal giudicato ormai formatosi. Tra l'altro non sappiamo se la banca ha escusso il fideiussore.
      Tuttavia non vediamo come questa questione possa incidere sulla procedura di esdebitazione del sovraindebitato dal momento che l'accesso alla stessa è condizionato dall'art. 283 CCII dalla circostanza che il debitore sia persona fisica non in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. Dalla futura azione che si vorrebbe intraprendere e di cui in precedenza, essendo diretta, a quanto lei dice, a contestare la validità della fideiussione, non dovrebbe derivare alcuna utilità che possa consentire il soddisfacimento dei creditori, ma solo limitare eventuali ulteriori debiti, a causa della fideiussione; in ogni caso la sopravvenienza di rilevanti utilità non pregiudica l'ammissione né la continuazione, ma produce gli effetti elencati nell'art. 283.
      Zucchetti SG srl